Opposizione a decreto ingiuntivo: nullità per mancata indicazione dei mezzi istruttori (Cass. n. 14910/2013)

Redazione 13/06/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9 febbraio 2006 il giudice di pace di Albano Laziale ha respinto l’opposizione proposta dalla società G. S. s.n.c. di O. F. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da S. P. per l’importo di € 685,39 sulla base di effetti cambiari rimasti insoluti.
Avverso la decisione la società G. S. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti dall’intimata con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

l.-Va in linea preliminare affermata l’ammissibilità del ricorso, che la resistente eccepisce tardivamente proposto. La sua notifica, eseguita a mezzo servizio postale, risulta richiesta tempestivamente il 4 aprile 2007, ultimo giorno utile, cui occorre aver riguardo, in cui veniva a scadenza il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del 17 febbraio 2006 di deposito della sentenza impugnata.
2.1.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 644, 645 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.. La ricorrente censura la reiezione della sua eccezione d’inefficacia del decreto ingiuntivo in presenza di rilevata violazione del termine di notifica, ed ascrive al giudicante d’aver erroneamente ritenuto attivabile all’uopo non già l’opposizione ma il rimedio previsto dall’188 delle disp. att. c.p.c., che si applica nel solo caso di notifica inesistente.
La resistente replica alla censura osservando che la rimessione in termini da essa chiesta a mente dell’art.l84 bis c.p.c. è istituto di portata generale, applicabile pertanto anche al caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Comunque la questione risulta assorbita dalla pronuncia nel merito.
i 2.2.- La ricorrente denuncia violazione degli artt. 163, 167, 214, 215, 645 c.p.c. ed assume che il principio informatore secondo cui, nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell’opposto fornire la prova della fondatezza della domanda, sarebbe stato violato dal giudice di pace che ha invertito tale onere a suo carico e neppure ha tenuto conto del suo rituale e tempestivo disconoscimento della sottoscrizione in calce alle cambiali prodotte da controparte, cui non seguì istanza di verificazione, pertanto inutilizzabili.
La resistente deduce infondatezza del motivo asserendo la genericità del disconoscimento degli effetti da essa predetti, protestati e mai onorati.
3.- Il ricorso incidentale condizionato denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c. in ordine all’irritualità del disconoscimento della sottoscrizione dei documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, ritenuto dal giudicante regolare, cui seguì la sua istanza di verificazione.
4.- Il primo motivo espone censura di pregio. Il giudice di pace ha confermato il rigetto dell’eccezione d’inefficacia del decreto ingiuntivo già respinta con precedente ordinanza, dedotta dall’opponente in ragione della violazione del termine perentorio di cui all’art. 644 c.p.c., reputando attivabile all’uopo non già l’opposizione bensì, in via esclusiva, il rimedio previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c.. Ha inoltre rilevato che, ad ogni modo, il decreto ingiuntivo, emesso il 2.10.2002, era stato notificato tardivamente il 18.3.2003 ma nel nuovo termine che il giudice di pace, che ne aveva il potere, aveva fissato per la rinnovazione della notificazione in accoglimento dell’istanza di proroga proposta dalla P. in ragione dell’esito negativo del primo tentativo di notifica.
Risulta infondata la critica indirizzata avverso tale a decisione laddove si assume che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare e quindi limitare la sua pronuncia alla sola declaratoria di inefficacia del decreto medesimo ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., Nella specie, secondo quanto emerge pacificamente ex actis, una prima notificazione del decreto ingiuntivo ebbe esito negativo e quindi, accolta l’istanza della P. di concessione di ulteriore termine, la notifica venne ripetuta in data 18 marzo 2003 con esito positivo. Se è vero che, secondo orientamento di questa Corte (cfr. S.U. n. 9938/2005}, il rimedio, dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. comprende, nell’ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata, va comunque rilevato che, in aderenza pure a principio già affermato (cfr. per tutte Cass., n. 67/2002, Cass. n. 1l905/90}, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge comporta ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ. l’inefficacia del provvedimento, nel senso che rimuove l’intimazione di pagamento, e preclude gli effetti ad essa connessi. Non esclude però la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, e quindi, se su di essa si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l’inefficacia ma nel contempo si difende a nel merito, è compito del giudice adito provvedere, in sede contenziosa ordinaria, sia sull’eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. Nella specie, in presenza di contestazione sulla fondatezza della pretesa azionata dalla parte opposta, il giudice di pace ha definito il giudizio di opposizione con pronuncia nel merito che ha assorbito la preliminare questione processuale. Il motivo deve per l’effetto essere respinto.
Il secondo mezzo merita di contro accoglimento.
Il giudice di pace ha reputato il credito addotto dalla opposta dimostrato dai documenti allegati al ricorso per ingiunzione, ritenuto che l’atto d’opposizione, concretante comparsa di riposta, dovesse ritenersi nullo per la mancata indicazione specifica di mezzi istruttori.
Invertendo l’onere della prova a carico della opponente, avente la veste di parte sostanziale convenuta, ha violato il principio informatore della materia secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto si configura come giudizio ordinario di cognizione, si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (per tutte Cass. nn. 17371/2003, 5071/2009, 59l5/2011). La disapplicazione di tale principio da parte del giudice di pace, resa palese dall’inversione dell’onere probatorio posto a carico dell’opposta, comporta l’accoglimento della censura con assorbimento degli altri profili in cui essa si articola e del ricorso incidentale condizionato. La decisione impugnata deve per l’effetto essere cassata con rinvio al giudice di pace di Albano Laziale in diversa persona che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al giudice di pace di Albano Laziale in diversa persona anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 aprile 2013.

Redazione