Sciopero dell’avvocato: rinvio dell’udienza solo in caso di congruo avviso. A meno che non si tratti di difesa dell’ordine costituzionale (Cass. pen. n. 45636/2012)

Redazione 23/11/12
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-1- La R. S. e F. V., già condannati in primo e secondo grado — sentenze del tribunale di Massa in data 11.7.2006 e della corte di appello di Genova in data 20.7/13.11.2011- alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 700,00 di multa per i delitti, in continuazione ex artt. 474 e 648 c.p., ricorrono, con due distinti atti, avverso la seconda decisione: il L. reiterando l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per non essere stato rinviato il dibattimento di primo grado causa l’impedimento del difensore di fiducia astenutosi e non presente all’udienza per lo sciopero della categoria, vizio di motivazione in ordine alla condotta dell’imputato, costituita dalla sola recezione della merce in tesi contraffatta, in ordine alla grossolanità del falso, in ordine, infine, alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione nella contravvenzione di incauto acquisto; il F., denunciando l’omessa o insufficiente motivazione in merito alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità ed al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati ed altri giudicati con sentenza della corte di appello di Firenze in data 25.2.2008, irrevocabile l’8.11.2010.
Entrambi i ricorsi sono da respingere perché infondati.
Sta di fatto che la richiesta di rinvio dell’udienza in primo grado era stata richiesta per l’adesione del difensore di fiducia all’astensione proclamata dalla categoria. I giudici di appello hanno ritenuto che nel caso di specie, e richiamando un precedente della Sez. 3, 21.11.2007/9.l.2008, ********* 238572- si era fuori dei casi indicati dal settimo comma dell’art. 2 l. n. 146/1990, alla cui stregua in tanto non sarebbe necessario preavvisare l’astensione con un preavviso minimo — non inferiore al termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo- in quanto l’astensione dal lavoro sia giustificata, tra l’altro, “dalla difesa dell’ordine costituzionale. La motivazione è condivisa dal collegio nella misura in cui il giudice di merito ha richiamato nell’ordinanza dibattimentale l’obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale all’astensione.
Infondati gli ulteriori motivi di ricorso che svolgono il tentativo di contrapporre un diverso ragionamento a quello giudiziale di certo non manifestamente infondato: così per la ritenuta condotta di detenere per vendere, tratta dal numero degli oggetti contraffatti, dalla loro confezione funzionale della vendita, dalla segnalazione della centrale operativa di una vendita in atto, così ancora per la non grossolanità del falso per la testimonianza degli agenti delle case produttrici in merito alla non riconoscibilità dei falso da parte dei comuni acquirenti, così, infine, con riferimento alla mancanza di dolo,ed alla sussistenza,al limite della sola colpa, per il comportamento processuale dell’imputato che non ha voluto indicare da chi avesse acquistato la merce contraffatta e di aver dichiarato addirittura di essere l’autore della contraffazione.
Non coglie nel segno nemmeno il ricorso proposto da F. V. per avere i giudici di merito, da un lato, considerato l’inattualità nel caso di specie della speciale tenuità del danno, genericamente invocato dall’interessato, ai sensi dell’art. 62 n. 4 c.p. in relazione al numero ed al valore degli articoli, dall’altro, per non riscontrarsi alcun elemento concreto deponente per la rappresentazione anche generica dei delitti de quibus al momento della commissione sei mesi prima di un delitto peraltro ancora sub judice all’epoca della pronuncia della sentenza di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.11.2012

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