Studi di settore: se il contribuente dimostra l’esistenza della patologia che limita il suo lavoro non si possono applicare gli studi di settore (Cass. n. 17534/2012)

Redazione 12/10/12
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Svolgimento del processo

La contribuente, esercente lavanderia a secco, propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia delle Entrate – con metodo induttivo e sulla base dei parametri, di cui ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996, e D.P.C.M. 27 marzo 1997, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e ss., – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1996, maggior irpef.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale.

Nel suo nucleo essenziale la motivazione dei giudici di appello è affidata alla considerazione che l’utilizzo dei parametri non conduce automaticamente all’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione fiscale ed al rilievo che, nel caso concreto, le comprovate precarie condizioni fisiche della contribuente fornivano ragionevole spiegazione delle incongruenze espresse dall’applicazione del dato parametrico.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione di legge (il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, L. n. 549 del 1995, art. 3, e art. 2697 c.c.).

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Deve, invero, osservarsi che la SS.UU. di questa Corte (sent. n. 26635/09) hanno aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187, e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, quest’ultimo come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.

Ciò posto, deve rilevarsi che la decisione impugnata appare incensurabile per aver, in conformità con il principio sopra richiamato, negato idoneo valore probatorio a dati parametrici, specificamente contestati dal contribuente con riferimento alle proprie comprovate precarie condizioni fisiche, e non altrimenti asseverati dall’Agenzia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso.

Redazione