Selezione pubblica – Conferimento di incarico dirigenziale – Ricorso – Giurisdizione – Giudice ordinario – Regolamento preventivo di giurisdizione (Cons. Stato n. 1394/2012)

Redazione 12/03/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

L’appellante dott.ssa P.C. riferisce che, con decreto del direttore amministrativo in data 17 marzo 2007, l’Università degli Studi di Genova ebbe ad indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale di durata triennale di direttore tecnico dei servizi informatici e telematici dell’ateneo.

 

All’esito dell’espletamento delle operazioni valutative (comprendenti l’esame comparativo dei curricula professionali dei candidati e un colloquio don i candidati), la commissione di valutazione dichiarava idonea l’odierna appellante.

 

La procedura valutativa e i relativi esiti venivano impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Liguria da uno dei candidati, il dott. *************, il quale lamentava plurimi motivi di illegittimità.

 

Nella pendenza del ricorso dinanzi al Tribunale, la C. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 Cod. proc. civ., chiedendo altresì la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 367. Tuttavia, il giudice non provvedeva sull’istanza di sospensione in tal modo formulata.

 

Con la sentenza oggetto del presente appello (28 agosto 2009, n. 2287), il Tribunale amministrativo respingeva, ritenendola infondata, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’odierna appellante e, nel merito, accoglieva il ricorso disponendo conseguentemente l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

 

All’indomani della pubblicazione della sentenza, la Corte di Cassazione, decidendo sul regolamento preventivo di giurisdizione a suo tempo proposto dalla dottoressa C., lo accoglieva, dichiarando sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SS.UU., ord. 20 ottobre 2009, n. 22159).

 

Al riguardo, si riteneva dirimente la circostanza che la controversia aveva ad oggetto una procedura di conferimento di incarico dirigenziale ordinariamente demandata alla giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso: art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

 

Secondo la cassazione detta pronuncia, in particolare, la controversia è sottratta alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di una procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un incarico dirigenziale la quale non assume i caratteri propri di una tipica procedura concorsuale, perché difetta del carattere essenziale dell’indicazione di una scelta-graduatoria.

 

Con il ricorso in appello, la dottoressa C. chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 2287/2009 per avere erroneamente omesso di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, per non aver apprezzato la fondatezza delle eccezioni già articolate in primo grado, con particolare riguardo all’eccezione di tardività del ricorso proposto dal dottor *****.

 

Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Genova che concludeva per l’accoglimento dell’appello, di cui condivideva argomentazioni e conclusioni.

 

L’ateneo genovese articolava, a propria volta, un appello incidentale autonomo, chiedendo la riforma della sentenza in epigrafe sul profilo inerente la giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo.

 

Risulta agli atti che, nelle more del giudizio, il dottor F. ha proposto giudizio di revocazione avverso l’ordinanza n. 22159/2009 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria nella controversia per cui è causa.

 

Con ordinanza n. 6437/2009 (resa all’esito della camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009) questo Consiglio di Stato accoglieva l’istanza di sospensione cautelare della sentenza oggetto di appello, osservando che, nelle more della conclusiva definizione della questione di giurisdizione, appariva comunque opportuno lasciare invariato l’assetto di interessi delineato dai provvedimenti impugnati in prime cure.

 

Risulta agli atti che, con ordinanza 11 gennaio 2011, n. 401, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato infondato il ricorso per revocazione del dottor F. avverso l’ordinanza n. 22159/2009. Questa ordinanza ha così affermato in modo definitivo la sussistenza della giurisdizione ordinaria nella controversia.

 

Questa pronuncia sulla giurisdizione è vincolante ai sensi dell’art. 59, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69, ragion per cui questo Consiglio di Stato deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso in epigrafe, essendo stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale civile in funzione di giudice del lavoro), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge (art. 367, secondo comma, Cod. proc. civ.).

 

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

 

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile essendo stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale civile in funzione di giudice del lavoro), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge (art. 367, secondo comma, Cod. proc. civ.).

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione