Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, conseguenze

Redazione 30/06/11
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N. 01168/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03344/2000 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2000, proposto da***

contro***

per l’annullamento

1)del provvedimento prot. n. 2820 del 25/05/2000 con il quale l’U.P.L.M.O. di Palermo ha respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei contributi richiesti dalla società ******* s.r.l. ai sensi dell’art. 9 della L.r. n.27/1991, con la seguente motivazione : “ a conclusione delle verifiche è emerso che la ditta Masucci s.r.l. ha omesso di versare i contributi dovuti alla sede INPS di Palermo dal maggio 1997 alla data del fallimento “;

2)del silenzio-rigetto formatosi in ordine al ricorso gerarchico proposto dalla curatela del fallimento ******* il 20/06/2000 avverso il predetto provvedimento;

3)di tutti gli atti ad essi conseguenti, presupposti o, comunque, connessi e che ne abbiano determinato l’adozione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Palermo e dell’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Consigliere *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1.Con ricorso notificato il 03/10/2000 e depositato il giorno 31 seguente, la curatela del fallimento ******* s.r.l. impugnava il provvedimento specificato in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, per i motivi seguenti.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art.9 della L.r. 15 maggio 1991, n.27, così come modificato dalla L.r. 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 4 della L.r. 10 gennaio 1995, n.5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità manifesta e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art.5 del D.A. 9 maggio 1997.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 9 L.r.30/04/1991, n.10. Violazione dell’art. 7 L. n.241/1990 e dell’art.11 L.r. n.10/1991.

1.2.L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio senza svolgere difese scritte.

1.3.Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

2.1. Il ricorso è infondato.

2.2. Si deduce col primo motivo, in sostanza, che la ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.9 L.r.27/1991 e ss.mm., tanto è vero che in sede di verifica di da parte dell’Ispettorato non sarebbe stata in proposito riscontrata alcuna carenza. Si assume, d’altra parte, che il mancato versamento dei contributi previdenziali INPS, dal maggio 1997 alla cessazione di attività dell’azienda sarebbe irrilevante, ai fini della concessione del contributo, in quanto non contemplato come ostativo dalla predetta norma regionale.

La censura è palesemente priva di giuridico fondamento, ove si consideri che:

a) l’art. 9 L.r. cit., al 6° comma, prevede : “La concessione dei contributi è subordinata alla applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria;

b) mentre al comma 8, stabilisce che : “ L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi;

c)l’art. 2 comma 1 bis l. n. 638 del 1983 prevede e punisce come reato l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

d) di conseguenza l’adozione del provvedimento impugnato costituiva per l’U.P.L.M.O. di Palermo una attività amministrativa la cui adozione appare doverosa, alla stregua delle predette norme.

2.3. Sul secondo motivo, è sufficiente osservare che essendo l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 241/1990 strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, (Consiglio Stato , sez. VI, 04 agosto 2009 , n. 4899 ).

Va peraltro considerato che in base alla regola di cui all’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14, l. n. 15 del 2005, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato – come avviene nella specie – che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello adottato ( Consiglio Stato , sez. VI, 29 settembre 2010 , n. 7197 ).

3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 ( mille /00 ) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

***************, ***********, Estensore

***************, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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