Corte di Cassazione Penale sez. III 27/2/2009 n. 8846

Redazione 27/02/09
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1. URBANISTICA ED EDILIZIA – DISSEQUESTRO TEMPORANEO PER ESEGUIRE LA DEMOLIZIONE – AGGRAVAMENTO
DELLE CONSEGUENZE DEL REATO – SEQUESTRO PREVENTIVO – DISCIPLINA APPLICABILE – ART. 7 ***** 47/1985 – ORA
31 DPR 380/01.
2. URBANISTICA ED EDILIZIA – ABUSIVISMO EDILIZIO – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DELL’AMMINISTRAZIONE – ORDINE DI DEMOLIZIONE DEL COMUNE – INDIPENDENZA DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE

1. L’esecuzione della demolizione non si pone in alcuna contraddizione con le esigenze propriedel sequestro preventivo che sono proprio quelle di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato.Inoltre, l’esistenza di un (nuovo) sequestro preventivo non fa di per sé venire meno l’obbligo del P.M. di dareesecuzione all’ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 – ora 31 DPR 380/01 -(Cass. Sez. 3, n. 2870 del 02/07/1996).
2. L’iniziativa dell’Amministrazione, in materia di adozione dei provvedimenti repressivi, e del tutto svincolata da quella dell’autorità giudiziaria penale, sicché l’ordine di demolizione del Comune può essere adottato anche nellapendenza del giudizio penale.

 

UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 00063
REG. GENERALE n.032770/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Signori
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ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) VALLE GIUSEPPE ANTONIO N. IL 17/08/1936
avverso ORDINANZA del 31/07/2008
TRIB. LIBERTA’ di LATINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Uditi i difensori Avv.
Con istanza depositata il 13.6.08 Valle Antonio richiedeva al PM del Tribunale di Latina la revoca del sequestro preventivo dell’area su cui insiste la struttura denominata "Campeggio Fogliano" operato per il reato di lottizzazione abusiva, nonché, in subordine, l’autorizzazione all’uso dei beni sequestrati ed in ulteriore subordine l’autorizzazione a demolire tre dei quaranta manufatti ancora esistenti.
Il GIP, conformandosi al parere del PM, rigettava l’istanza sul rilievo che il reato di lottizzazione abusiva prevede la confisca obbligatoria dell’area e che sussiste pericolo di reiterazione del reato non essendo stata data esecuzione alla richiesta del Comune di demolire quanto abusivamente realizzato.
Il tribunale, pronunciandosi sull’appello proposto dal Valle, ne dichiarava l’inammissibilità sul rilievo che:
– le questioni prospettate dal ricorrente erano in realtà attinenti alla legittimità del sequestro e, come tali, potevano formare esclusivamente oggetto di riesame e non di appello;
– l’eventuale ottemperanza alla richiesta di demolizione del comune era irrilevante al fine della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e non incideva, quindi, sul sequestro;
– nessuna motivazione supportava la richiesta di facoltà di uso dell’area in sequestro.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Valle il quale, dopo avere premesso che avverso il provvedimento di sequestro era stata presentata istanza di riesame il cui procedimento aveva infine portato all’annullamento con rinvio dell’ordinanza da parte di questa Corte, rilevava che il GIP – con argomentazioni peraltro viziate sul piano fattuale – si era pronunciato solo sull’istanza principale; e ciò senza tenere conto della circostanza che con deliberazione del 6.5.08 il Comune di Latina aveva previsto una procedura per consentire l’uso temporaneo stagionale dei campeggi sottoposti a sequestro; che in ogni caso, proprio per ottemperare alla richiesta di demolizione avanzata dal Comune, si rendeva necessario il dissequestro e che nessun parere negativo all’uso della struttura risultava dato dalla conferenza di servizi come affermato nel provvedimento impugnato.
Quanto alle istanze subordinate, il ricorrente aggiunge che l’interesse ad ottemperare era ravvisabile in relazione alla esigenza di evitare conseguenze penali e/o amministrative connesse all’eventuale inadempimento e che nessuna ragione vi era per negare la possibilità di demolire se effettivamente la demolizione stessa – come sostenuto dal tribunale – si fosse appalesata irrilevante rispetto alla contestata lottizzazione.
Nel merito, infine, venivano richiamati i motivi indicati nell’atto di appello.

Motivi della decisione

Per quanto concerne il primo motivo appare evidente che ai sensi dell’art. 325 cpp e in questa sede consentito dedurre unicamente il vizio di violazione di legge ed in nessun modo possono trovare ingresso doglianze concernenti la rispondenza agli atti delle motivazioni addotte dal giudice di merito per negare la revoca del sequestro.
Appare invece effettivamente errata, in punto di diritto, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’area oggetto in base alla tesi di accusa di lottizzazione abusiva faccia venire meno l’interesse della parte ad ottenere un provvedimento di dissequestro temporaneo e parziale al fine di ottemperare all’ordine di demolizione di un manufatto impartito dalla PA.
Come già affermato da questa Corte, l’iniziativa dell’Amministrazione, in materia di adozione dei provvedimenti repressivi, e del tutto svincolata da quella dell’autorità giudiziaria penale, sicché l’ordine di demolizione del Comune può essere adottato anche nella pendenza del giudizio penale.
Vero è che nell’occasione si è precisato che, devesi intendere il termine assegnato per la riduzione in pristino come decorrente dalla data del dissequestro; ma si è anche aggiunto che lo stesso indagato/imputato ben può richiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro, al solo fine di eliminare l’abuso in ottemperanza dell’ingiunzione a demolire notificatagli dal Comune e che l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il sequestro non sia più necessario per fini probatori. (Sez. 3, n. 2403 del 13/06/2000 Rv. 217454).
E del resto si è anche ritenuto che l’esistenza di un (nuovo) sequestro preventivo non faccia di per sé venire meno l’obbligo del P.M. di dare esecuzione all’ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 — ora 31 DPR 380/01 – (Sez. 3, n. 2870 del 02/07/1996 Rv. 205809).
Né si ravvisano in proposito incompatibilità di carattere logico.
Ha ragione il ricorrente, infatti, quando afferma che l’esecuzione della demolizione non si pone in alcuna contraddizione con le esigenze proprie del sequestro preventivo che sono proprio quelle di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato.
E, dunque, il ricorso appare effettivamente fondato in relazione alle doglianze concernenti le istanze subordinate di dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione sulle quali, in sede di rinvio, il tribunaledi Latina dovrà, pronunciarsi alla luce dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.
Cosi deciso in Roma il 13.1.2009
Deposito in Cancelleria il 27/02/2009

Redazione