Consiglio di Stato sez. VI 10/1/2011 n. 29; Pres. Maruotti, L., Est. Giovagnoli, R.

Redazione 10/01/11
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Pubblico impiego – Assistenza ai familiari portatori di handicap – Art. 33, comma 5, legge 104/1992 – “Diritto alla sede” di lavoro più vicina al proprio domicilio – Fattispecie

L’art. 33, comma 5, della legge 5.2.1992, n. 104 prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. La norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria. Ne consegue che è legittimo il decreto del prefetto di conferimento dell’incarico di vice capo di Gabinetto – sulla base del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 – ad un dirigente che si trovava in soprannumero e pertanto esposto al rischio di eventuali provvedimenti di trasferimento disposti in futuro, certamente più probabili nei confronti dei dirigenti in esubero. L’applicazione della legge 104/1992 ha evitato questo rischio, determinando la stabilizzazione della sede, rendendo così effettivo quel diritto alla sede riconosciuto dall’art. 33, comma 5, legge 104/1992.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5962 del 2005, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La signora **************, rappresentato e difeso dagli avvocati ****************** e ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato *************** in Roma, viale Gorizia N.14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00135/2005, resa tra le parti, concernente CONFERIMENTO INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. ****************** e uditi per le parti l’avvocato dello Stato *********** e l’avvocato **************ò per delega dell’avvocato *********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, Sezione di Pescara 22 marzo 2005, n. 133.
2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla signora ************** e, di conseguenza, ha annullato il decreto 3 gennaio 2005, n. 2269/9.8.1 Gab., del Prefetto di Pescara con il quale è stato conferito alla signora ****************** il posto di funzione di vice capo di gabinetto.
Secondo il T.a.r., il Prefetto non avrebbe dovuto procedere all’attribuzione del posto di vice capo di gabinetto alla signora Italiani, sulla base del diritti di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal momento che la fattispecie in esame non consisterebbe in un trasferimento di sede (come richiesto dalla legge), bensì un conferimento di incarico tramite procedura comparativa tra più aspiranti già in servizio presso la Prefettura di Pescara.
3. Il Ministero dell’Interno appella la sentenza gravata, deducendo, in particolare, che la legge n. 104/1992 avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie sulla base della considerazione secondo cui, prima dell’attribuzione del posto di vice capo di gabinetto, si trovava nella condizione di dirigente soprannumerario ed è stato proprio grazie all’applicazione della disciplina sulla tutela della persona portatrice di handicap e dei familiari che l’assistono che ha potuto porre fine ad una situazione non definitiva, soggetta a mutamenti.
4. L’appello merita accoglimento.
L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso.
La norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria.
Nel caso di specie la signora Italiani si trovava in soprannumero presso la sede di Pescara; ella era pertanto esposta al rischio di eventuali provvedimenti di trasferimento disposti in futuro, certamente più probabili nei confronti dei dirigenti in esubero.
L’applicazione della legge n. 104/1992 ha evitato questo rischio, determinando la stabilizzazione della sede, rendendo così effettivo quel diritto alla sede riconosciuto dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati in € 1.500,00 (millecinquento/00)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5962 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado n. 60 del 2005.
Condanna la signora ************** al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
**************, Presidente
**************, Consigliere
*****************, Consigliere
******************, ***********, Estensore
***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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