Corte di Cassazione Civile sez. III 3/3/2009 n. 5060; Pres. Petti G.B.

Redazione 03/03/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia del 6-22 ottobre 2003, la quale aveva confermato la sentenza del giudice di pace di *************** del 15 dicembre 2001, di rigetto della domanda dello stesso B. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni da parte di M.G. e della compagnia di assicurazione Norditalia assicurazioni in conseguenza dell’incidente stradale del (omissis).

Nei due distinti atti di citazione, poi riuniti, l’attore aveva esposto che in quel giorno egli viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo della vettura di proprietà e condotta dal M., rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La vettura, a bordo della quale il B. era trasportato, usciva di strada dopo aver urtato contro un muretto posto lungo il margine destro della corsia di marcia ed il passeggero B. riportava lesioni personali cui era conseguita inabilità temporanea e permanente nella misura non inferiore al 5%.

Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, osservava che sulla base della istruttoria esperita, era risultata la responsabilità esclusiva del conducente dell’altra vettura, a fronte del regolare comportamento di guida del M., che doveva quinti ritenersi liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità fissato in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dell’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il B. con tre distinti motivi.

Resiste la Carige, già Levante Norditalia assicurazione con controricorso, illustrato da memoria.

Il Procuratore ******** presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1681 c.c..

Il giudice di appello aveva richiamato la disposizione di cui all’art. 2054 c.c., secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, pone un principio generale applicabile a tutti i soggetti che ricevano danni dalla circolazione stradale, quindi anche ai trasportati a titolo di cortesia (quale era appunto il B.).

Lo stesso giudice aveva ritenuto che il M. avesse provato che l’incidente si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell’altro conducente (che non era stato convenuto nel presente giudizio).

Lo stesso giudice aveva in tal modo trascurato l’onere probatorio imposto dall’art. 1681 c.c., in capo al vettore perchè lo stesso possa essere esonerato dagli obblighi risarcitori per i danni provocati a terzi dalla circolazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5, comma 2.

Il giudice di appello aveva ritenuto assolto l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno con la semplice sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole (CID), mentre allo stesso – per esplicita previsione normativa – doveva riconoscersi semplice valore indiziario o presuntivo, in grado di assurgere a prova solo se corroborato da altri elementi.

In altre parole, ad avviso del ricorrente, al modello sottoscritto dal convenuto M. ed allegato agli atti del giudizio non poteva attribuirsi il valore di prova piena.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

Il giudice di appello, decidendo in tal modo, aveva supplito all’onere probatorio che faceva capo al convenuto M. in violazione del principio per il quale il giudice deve giudicare in base alle prove acquisite.

Osserva il Collegio:

I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Il giudice di appello ha dimostrato di conoscere e di condividere il principio più volte enunciato da questa Corte secondo il quale:

"In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ., esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione dei veicoli comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (Cass. 1873 del 2006).

Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 cod. civ. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 cod. civ". (Cass. 10629 del 2001).

Ed ancora: "Il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, può chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava invocando la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., e perciò facendo valere la responsabilità extracontrattuale" (Cass. 681 del 2000).

La presunzione di uguale concorso di colpa stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., tuttavia, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui non sono accertabili, mediante indagine specifica sulle concrete modalità del sinistro, le singole responsabilità: in altri termini, la presunzione rileva alloquando non sia possibile accertare l’incidenza delle singole colpe nella causalità dell’evento e, quindi, non sia possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti.

Nel caso di specie, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, il giudice di appello, sulla base delle risultanze istruttorie (non contraddette in alcun modo dall’attuale ricorrente), ha tratto il convincimento che l’incidente fosse da addebitare a fatto e colpa esclusivi dell’altro automobilista che, proveniente dall’altro senso di marcia, aveva invaso la corsia opposta ed urtato il veicolo condotto dal M., a bordo del quale il B. era trasportato.

Il Tribunale non ha mancato di ricordare che, anche secondo quanto riportato nella denuncia del sinistro, il M. aveva tentato di sterzare verso destra, in un estremo tentativo di evitare l’impatto, scontrandosi però con il muretto che delimitava la propria corsia di marcia.

Nessuna imputazione di responsabilità, anche solo concorrente, pertanto poteva dunque essere mossa al M..

E’appena il caso di ricordare che l’accertamento di colpa esclusiva di uno dei conducenti – e del regolare comportamento dell’altro – libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità nonchè dell’onere di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Infine, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 cod. civ., pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo. (Cass. 19 maggio 2008 n. 12694).

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, ad avviso del Collegio giusti motivi per disporre la compensazione totale delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Redazione