Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 13/10/2008 n. 25038

Redazione 13/10/08
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RILEVATO IN FATTO

1) che l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), con ricorso depositato il primo settembre 2006, chiese al tribunale di Napoli che venisse dichiarato il fallimento della *******************, debitrice insolvente dell’istante per contributi – risalenti agli anni 2000 e seguenti – pari all’importo di Euro 370.562,66;

2) che, con istanza del 20 novembre 2006, la *************** ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste sezioni unite;

3) che, a fondamento dell’istanza, essa deduce la propria qualità di società estera con sede in (omissis), sfornita di sede o rappresentanza in (omissis), poichè il trasferimento di sede dall'(omissis) alle (omissis) (della cui fittizietà non poteva in questa sede discutersi e della quale non era stata comunque offerta alcuna prova) era avvenuto 9-12 mesi prima del deposito del ricorso di fallimento, sì che, nella specie, doveva ritenersi applicabile la norma di cui alla *******., art. 9, u.c., in combinato disposto con il precedente art. 6;

4) che l’IPSEMA ha resistito sostenendo, viceversa, che gli elementi di prova della fittizietà del trasferimento, già enunciati nel ricorso per fallimento, erano in realtà inoppugnabili, sì che, essendo l’ultima cancellazione della SILVER intervenuta il 26.3.2006, la norma applicabile nella specie era l’art. 10 della citata Legge fallimentare, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano.

OSSERVA IN DIRITTO

La giurisdizione, nel caso di specie, appartiene al giudice italiano.

La SILVER SHIPPING propone e svolge due motivi a sostegno alla sua istanza di regolamento.

Il primo di essi lamenta un preteso difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3 e della *******., art. 9 per inesistenza di sede principale o secondaria in (omissis).

Il secondo, svolto in via subordinata, invoca la giurisdizione del giudice straniero per insussistenza della pretesa fittizietà del trasferimento di sede. Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento. Queste le ragioni individuate dal collegio a fondamento del proprio convincimento:

– il principio informativo del sottosistema normativo italiano in tema di procedure concorsuali è (tuttora) quello della inderogabilità della giurisdizione domestica – fatte salve le disposizioni derivanti da convenzioni internazionali o dalla normativa UE – poichè detto sottosistema appare univocamente funzionale alla tutela del creditore indipendentemente dalle cause di cessazione dell’attività imprenditoriale del debitore; ne consegue la legittimità, in questa sede, dell’esame di fatto relativo alla reale natura (e della reale finalità) di un trasferimento di sede all’estero da parte dell’imprenditore in stato di insolvenza;

– la L. Fall., art. 9, novellato ex D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, da compiuta e pregnante attuazione a tale principio, tanto al comma 2 (che tratta della competenza) quanto al successivo comma 5 (che espressamente richiama l’ipotesi dell’imprenditore all’estero);

nondimeno, la L. n. 218 del 1995, art. 25 induce ad affermare che, in mancanza di una effettiva attività imprenditoriale svolta dalla società trasferitasi all’estero (e dunque in presenza di un trasferimento soltanto fittizio) permane la competenza giurisdizionale del giudice italiano;

– la stessa *******., art. 10 consente la dichiarazione di fallimento in (omissis) entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (alla ovvia condizione che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo);

-il combinato disposto delle norme in esame induce a ritenere che la giurisdizione del giudice italiano sia esclusa nei soli casi di effettivo (nonchè tempestivo) trasferimento della sede sociale all’estero, e non anche in quelli di trasferimento fittizio o fraudolento (in termini, cfr. Cass. ss.uu. n. 10606 del 2005 e n. 3368 del 2006; per l’affermazione di un analogo principio di diritto con riguardo all’ipotesi di riapertura del fallimento, di recente, Cass. ss.uu. n. 23032 del 2007);

– indizi certi, copiosi e univoci depongono concordemente per la natura fittizia del trasferimento della società istante in territorio estero, ed integrano senz’altro i requisiti più volte indicati da questa corte affinchè la presunzione assoluta di fittizietà di tale trasferimento possa dirsi legittimamente invocata (requisiti che, come è noto, consistono nel trasferimento della sede legale non accompagnato da alcun reale trasferimento di attività imprenditoriale; nella residenza all’estero del nuovo amministratore;

nell’inerenza dell’istanza di fallimento a crediti scaduti prima del momento del trasferimento; nella cessazione dell’attività contestualmente al trasferimento all’estero), ai quali si aggiungono, nel caso di specie, la qualifica di semplice impiegata dell’amministratore della società (abitante e residente in (omissis)), la allocazione della nuova sede presso una mera casella postale, la motivazione del tutto apodittica del trasferimento all’estero ("dare maggior impulso all’attività sociale");

– la conclusione è che la *************** risulta essersi allontanata dall’Italia al solo fine di sot-trarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano sì come competente a conoscere della domanda di apertura della procedura concorsuale sì come svolta dalla Ipsema, odierna resistente.

La disciplina delle spese (che seguono la soccombenza) è regolata come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ***************** al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 100,00 per spese generali.

Redazione