545-bis c.p.p e patteggiamento: Cassazione nega l’applicazione al rito

Cass. pen. 32015/2025: l’art. 545-bis c.p.p. sulle pene sostitutive non si applica al patteggiamento per ragioni testuali e sistematiche.

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Cass. pen. 32015/2025: l’art. 545-bis c.p.p. sulle pene sostitutive non si applica al patteggiamento per ragioni testuali e sistematiche. Linea ferma. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 32015 dell’11-09-2025

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Indice

1. Il motivo di ricorso: invocazione dell’art. 545-bis c.p.p. nel patteggiamento


Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava all’imputato la pena di anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per il difensore dell’accusato il quale deduceva, con due motivi distinti, ma riconducibili ad unità, violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La decisione della Cassazione: 545-bis riservato al giudizio ordinario


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’art. 545 bis cod. proc. pen.[1] non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, «trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023; Sez. 4, n. 32360 del 09/05/2023; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023).

3. Implicazioni operative: perché nel patteggiamento la norma non si applica


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’art. 545 bis cod. proc. pen. sia applicabile nel caso di c.d. patteggiamento.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’art. 545-bis c.p.p. non si applica al procedimento di patteggiamento, essendo norma riservata al giudizio ordinario per ragioni testuali e sistematiche.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere l’applicabilità di codesta disposizione codicistica in riferimento a siffatto rito speciale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso. 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria. 3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545. 4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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