Cass. 34046/25: contiguità compiacente e partecipazione ex 416-bis c.p.

Contiguità, vicinanza o disponibilità verso mafiosi non basta: serve un contributo reale, causale al sodalizio.

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In tema di associazione di tipo mafioso, quando la mera “contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, integrano una condotta partecipativa? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 34046 del 29-09-2025

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Indice

1. La questione: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione


Il Tribunale del Riesame di Palermo annullava un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari della medesima città aveva disposto la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere dell’indagato per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipe di un’associazione mafiosa di tipo mafioso.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015).

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3. Conclusioni: art. 416-bis: contiguità o vicinanza a mafiosi non basta per la partecipazione senza un contributo concreto al sodalizio


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, nel caso di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, integrino una condotta partecipativa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di associazione mafiosa, la semplice contiguità, vicinanza o disponibilità verso membri del sodalizio non integra la partecipazione, se non si traduce in un contributo concreto e causale al mantenimento o rafforzamento dell’organizzazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se simili “comportamenti” possano assurgere al rango di condotte partecipative penalmente rilevanti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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