Trattamento retributivo per docenza in materie letterarie (Cons. Stato, n. 748/2012)

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Massima

Prestazioni di insegnamento: è esclusa la corresponsione del trattamento economico, corrispondente alle funzioni superiori alla qualifica di appartenenza, in assenza di esplicite previsioni normative al riguardo.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato sono intervenuti in merito al diritto di un’insegnante, docente di ruolo, alla percezione del trattamento economico superiore, spettante ai docenti di materie letterarie, in corrispondenza del servizio prestato nella qualifica superiore, in qualità di soprannumeraria.

 

 

 

2. Conclusioni

 

 

Nella decisione in oggetto la problematica sottoposta all’esame del Consiglio di Stato riguarda una vexata quaestio sullo svolgimento delle funzioni superiori, rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza.

Tale questione è da tempo oggetto di contenzioso sotto due profili, ossia:

–         del superiore livello superiore raggiunto di fatto;

–         del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.

Nella sentenza de qua, con richiami giurisprudenziali (1) si precisa, quanto al primo aspetto, l’inammissibilità della pretesa poiché riferita ad una posizione lavorativa definita con provvedimento autoritativo (2).

Quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui si nega all’espletamento di mansioni superiori alla qualifica di fatto svolte, per il periodo in questione, qualsiasi rilevanza anche economica (3).  

Precisano ancora i giudici nella decisione in oggetto che il trattamento economico dei dipendenti di cui trattasi è correlato ad una capacità di diritto pubblico e non, invece, di diritto comune dell’ente datore di lavoro.

Ricordando precedenti giurisprudenziali (4), continua ancora il Collegio affermando la conseguente inderogabilità dello stesso, e, quindi, il pagamento spettante a titolo di retribuzione può avvenire solamente nei modi e con le entità previsti dalla legge (5)

 

 

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

 

_______
(1) Cons. St., Ad.Plen. 20.3.1989, n. 8 e successiva giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 17.12.1991, n. 1124 e 17.4.90, n. 279; sez. VI, 10.4.1997, n. 573.
(2) Come si legge testualmente nella sentenza “quale atto di carattere auto-organizzatorio contestabile entro gli ordinari termini di decadenza, con correlativa posizione di interesse legittimo non suscettibile di azione di accertamento”.
(3) Cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 29.1.1993, n. 119, 22.2.1993, n. 203, 14.5.1993, n. 536, 30.6.1993, nn. 646, 647 e 648; 13.6.1994, nn. 492 e 493; sez. V, 23.11.1994, n. 1362, 18.1.1995, n. 89, 22.3.1995, n. 452, 30.4.1997, n. 429, 17.5.1997, n. 515, nonché Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22.
(4) Cons. St., sez. V, 9.4.1994, n. 272; 18.1.1995, n. 89 e 17.5.1997, n. 515.
(5) Tenuto conto degli atti di inquadramento nelle qualifiche.

Sentenza collegata

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