L’attuale progresso informatico ha introdotto nella vita di tutti i giorni nuove forme di comunicazione come i social network e mezzi di messaggistica istantanea quali Whatsapp, Telegram, Instagram, Tik Tok , etc. oramai alla portata e in uso soprattutto dei soggetti minori.
Tuttavia se il web è divenuto una risorsa importante, dall’altro canto può esporre bambini e adolescenti a diversi rischi e pericoli. I minori dunque possono venire a trovarsi sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
Dunque l’utilizzo sempre più diffuso di internet è una realtà quotidiana, con la quale i genitori si devono continuamente confrontare. Da qui bilanciare le necessità di tutela del minore e della sua crescita con i diritti e le libertà loro riconosciuti come soggetti di diritti, dalle numerose normative nazionali ed europee, diventa più che necessario. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Rischi del web per i minori
I social e tutti gli strumenti anzidetti, mezzi di espressione e di moderna comunicazione, sono strumenti da non ignorare e da temere perché forieri di rischi e danni alle persone fragili e incapaci di provvedere a sé, come appunto i minori, diamo perciò qualche esempio.
Un rischio connaturato all’uso del web è la proliferazione dei dati che consente agli “algoritmi” di indirizzare i piccoli utenti a contenuti mirati, in base all’età e alle ricerche svolte, circostanza che può avere risvolti pericolosi nei casi più disparati. I minori non sono in grado di discernere ciò che è lecito e ciò che non lo è, non sono in grado di comprendere i limiti sociali, e possono pubblicare inconsapevolmente dati personali, momenti imbarazzanti della loro quotidianità, magari estorti appunto dai soggetti abusanti. Molti sono i collegamenti e link nocivi che transitano sul web al fine di indurre i piccoli a farne uso, come l’accesso gratuito a giochi on line.
Maniaci sessuali o di altra natura si nascondono dietro la rete e possono approfittare dei minori abusando della loro fiducia; come non citare il cyberbullismo fenomeno sociale il più diffuso, “atti di bullismo virtuale compiuti attraverso la rete telematica”, condotte di mera aggressività che si nascondono dietro una tastiera a discapito delle persone più fragili, realizzate in qualsiasi momento, alle distanze territoriali più disparate, i cui autori si celano spesso dietro l’anonimato. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa
Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag. Luisa Di GiacomoAvvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.
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2. Tutela giuridica
L’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07/12/2000, sancisce la libertà di espressione e l’art. 21 della Costituzione sancisce la libertà di comunicazione, quali diritti di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola o con lo scritto. Allora come bilanciare tali prerogative con la tutela e la protezione dei minori?
La protezione dei minori on line è regolata principalmente dal Codice in materia di protezione dei dati personali dal cosiddetto D. Lgs. 196/2003 e Regola generale sulla protezione dei dati GDPR dell’Unione Europea Reg. U.E. 2016 – 679, che in merito all’offerta diretta dei servizi della società di informazioni ai minori, prevede che quando il trattamento è basato sul consenso questo possa essere fornito solo a partire dai 16 anni, lasciando agli stati membri dell’UE la possibilità di stabilire un’età inferiore, purché non al di sotto dei 13 anni. L’Italia ha stabilito il limite d’età a 14 anni secondo l’art. 2 quinquies. D. Lgs 196-2003 codice privacy. Tuttavia sembrerebbe che il minore di 14 anni potrebbe iscriversi anticipatamente con l’autorizzazione dei genitori. Ma quanti disattendono tali regole inserendo una data di nascita falsa? Quanti genitori ne sono a conoscenza?
Il Regolamento Europeo prevede una età minima di 16 anni ma i controlli non ci sono.
3. Protezione e dovere di vigilanza dei genitori
Secondo Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, il nuovo modo di veicolare l’aggressività per immagini, attraverso il web è un fenomeno in crescita. Per questo, oggi più che mai, gli adulti di riferimento devono intervenire come educatori ricordando che ogni dispositivo elettronico non è un giocattolo, devono aiutare i loro bambini o adolescenti a capirne le regole. I genitori devono vigilare, dare delle regole e visionare gli strumenti e i dispositivi dati ai loro figli. Secondo il disposto dell’art. 2048 del codice civile il padre e la madre, (in mancanza il tutore e i precettori) sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori, per quanto riguarda gli illeciti comportamentali che scaturiscono dalla carente vigilanza, ovvero la cosiddetta culpa in vigilando ove la responsabilità dei soggetti menzionati si fonda su una loro colpa nell’educazione di chi ha commesso l’illecito.
In soccorso degli esercenti la responsabilità genitoriale ci sono tuttavia alcuni strumenti di protezione digitali, per esempio la delibera n. 9/23 del Consiglio dell’Agcom dal 21-11-23 ha stabilito che le SIM intestate ai minori sono impostate per bloccare l’accesso a “contenuti inappropriati”; strumenti poi di parental control permettono di gestire gli account dei propri figli, le impostazioni dei dati e di bloccarne i link rischiosi.
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4. Tutele governative
Al riguardo di tale problematica, nelle misure di delega al governo nell’adottare azioni di carattere preventivo al fine del contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo , esse si ravvisano nell’ art. 3 legge n. 70/2024 comma 1 lettera c) ove si stabilisce quello di “prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98 quater decies e 98 septies decies del codice civile delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 richiamino espressamente le disposizioni dell’art. 2028 del c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022”.
Numerosi sono gli interventi regionali che mirano a tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili. come la L.R. 71 del 2017.
5. Minori vittime di violenza-tutela
La Raccomandazione del 23 aprile del 2024 invita ogni Stato Membro dell’UE a presentare contributi.
I sistemi nazionali di protezione appaiono diversi e condizionati da specifici fattori culturali, sociali e storici, mancherebbe un coordinamento al fine di dare risposte multidisciplinari comuni.
Per la stessa ragione la Raccomandazione mira a favorire lo sviluppo di sistemi integrati di protezione dei minori negli stati membri, a rafforzarne il funzionamento e a promuovere la protezione dei minori quale priorità dell’Unione nella sua azione esterna. Ogni sistema nazionale dovrebbe essere adeguato al contesto sociale, occorre stabilire uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti competenti, nei vari settori: istruzione, formazione, servizi sociali, operatori di giustizia, attenzionando il ruolo centrale delle famiglie e delle comunità.
Per promuovere una cultura della non violenza contro i minori occorre colmare il divario tra le norme internazionali e le azioni politiche. Le violenze contro i minori sono molteplici si ravvisano per esempio negli abusi sessuali, in forma fisica, violenze on line, mutilazioni genitali femminili, matrimoni precoci e anche infantili, forme di bullismo, punizioni corporali, induzione alla prostituzione.
La legge 1-10-2012 n. 172 ha ratificato la Convenzione del Consiglio di Europa ovvero la Convenzione di Lanzarote, sottoscritta il 25.10.2007. per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, cioè il primo strumento internazionale con cui gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all’interno della famiglia con l’uso della forza, con le coercizioni e le minacce.
La Convenzione disciplina anche i casi di child – grooming ovvero l’adescamento attraverso internet, il termine nel senso letterale significa “accarezzare il pelo”, il gesto che gli animali si scambiano per l’igiene e l’affetto.
La Convenzione disciplina tra gli altri il turismo sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici. Il cyberbullismo ha una tutela penale differenziata.
6. Cosa può fare la scuola in sinergia con la famiglia
La recente legge n. 70 DEL 17.05.2024 infatti è volta a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, con l’art. 4 bis della legge si rivolge alle regioni per l’attuazione di un servizio di sostegno psicologico agli studenti “per l’attuazione delle finalità della su indicata legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedono, anche tramite convenzioni con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie”.
ART: 5 Comma 1
“Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all’art. 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all’art. 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei i minori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica…..”.
In conclusione fare informazione è la priorità, “allertare” sia la famiglia sia la scuola, affinché i genitori ed insegnanti assumano un ruolo preminente, di salvaguardia e di prevenzione, a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Coinvolgere ove necessario “esperti preparati” in ausilio degli insegnanti, della famiglia e degli stessi adolescenti per gestire nel modo più opportuno le esperienze negative e/o problematiche nell’utilizzo dei social e dei nuovi strumenti digitali.
Bibliografia
- La Raccomandazione del 23 aprile del 2024
- Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007
- Legge 01-10-2012 n. 172
- Legge 17.05.2024 n. 70
- Corte cost. 10.05.2019 n. 116.
- Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF)
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