vita relazione imprenditore assumono significativo valore indiziario pericolo condizionamento mafioso

Lazzini Sonia 17/09/14
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E’ noto che l’ Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell’ attività di impresa.

Fra le circostanze e fatti indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità organizzata che possono essere elevati a presupposto per l’adozione della misura prevista dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia gli elementi istruttori rassegnati dalla resistente difesa evidenziano, a partire dal 2001 e fino al 2011, una pluralità di incontri e contatti (si fa riferimento a ventuno controlli delle forze dell’ ordine) del sig. S_ Antonio ) – amministratore e socio unico della soc. Ricorrente Ricorrente Group – con soggetti con pregiudizi di polizia, indicati in dettaglio, di cui taluni di essi riconducibili alla materia della criminalità mafiosa.

Non può accedersi alla tesi del ricorrente sulla saltuarietà degli incontri. Questi , anche se spalmati nel decennio di osservazione, si sono ripetuti con sistematicità nel loro accadimento e, nel numero di dieci, con un soggetto determinato (l’omonimo **********, ), inquisito per rapporti di contiguità con il *.

Stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003). 

Nei limiti dell’anzidetto sindacato estrinseco, in linea con le conclusioni del primo giudice, non emergono nella scelta di tutela del Prefetto elementi di manifesta illogicità o di travisamento dei presupposti istruttori. Il predetto organo – nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito – ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell’imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell’esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi. 

Con un secondo ordine argomentativo l’appellante, a bilanciamento delle risultanze rassegnate dagli organi di polizia ed a sostegno di una non corretta valutazione e ponderazione dei presupposti del provvedere, dà rilievo all’assenza di ogni riscontro negativo in danno dell’appellante nel periodo 2011/2013, nonché allo spostamento nel Lazio della sede societaria ed al cambio di residenza dello stesso amministratore.

Osserva il collegio che il biennio di c.d. decantazione e discontinuità da ogni rapporto di contiguità con soggetti con pregiudizi di polizia (unitamente al mutamento del luogo di residenza e di sede aziendale) non è di per sé idoneo ad inficiare, sul piano della logicità e della proporzionalità al fine perseguito, la scelta del Prefetto di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, tanto più che ancora nel settembre 2011 lo S_ era controllato in località S. Felice Circeo in compagnia di soggetto censito, tra l’altro, per reati contro l’amministrazione della giustizia e contro la persona.

Quanto, infine, al vizio di contraddittorietà dell’informativa del Prefetto di Roma rispetto a precedenti verifiche nei confronti della soc. Ricorrente Ricorrente Group in applicazione della normativa antimafia, va rilevato che la qualificazione SOA, cui è fatto richiamo nelle premesse del ricorso avanti al T.A.R., ha luogo a seguito della verifica dell’assenza – in applicazione di comunicazione del Prefetto rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 del d.P.R. n. 252 del 1998 e 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 34 del 2000 (ora rispettivamente artt. 78 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) – delle specifiche cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 1965,.

L’accertamento del pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso ai sensi degli artt. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. predetto (ora artt. 90 e segg. del d.lgs. 159/2011 cit.) è invece preceduto, di volta in volta, da apposita istruttoria, che si caratterizza come autonoma per contesto temporale e geografico, elementi acquisiti e spessore dell’indagine rispetto ad ogni altro provvedimento avente il medesimo oggetto.

 

di *************

passaggio tratto dalla decisione  numero 4701  del 15 settembre 2014  pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 04701/2014REG.PROV.COLL.

N. 02472/2014 REG.RIC.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2014, proposto da Ricorrente Ricorrente Group s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso l’********************* in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

– Ministero dell’Interno – Prefettura di Roma – U.T.G. – rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; – – Ministero della Difesa, Comune di Mondragone, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 05747/2013, resa tra le parti, concernente esclusione da una gara per pericolo di infiltrazione mafiosa

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Interno – Prefettura di Roma – U.T.G.;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il consigliere ******************** e uditi per le parti l’avv. **************, per delega dell’avv. ***************, e l’ avvocato dello Stato La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio, poi riassunto per competenza avanti al T.A.R. per la Campania, la società Ricorrente Ricorrente Group a r.l., in persona del legale rappresentante p. t. **********, impugnava – assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili – l’ interdittiva antimafia prot. n.10112/Area1bis/O.S.P. del 18.1.2013, emessa dal Prefetto di Roma, ed il conseguente provvedimento prot. n. 242 del 24.1.2013, adottato dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Caserta, recante l’esclusione della ricorrente dalla gara per la riqualificazione di alcune strade e la realizzazione di un’area di parcheggio e verde attrezzato nel Comune di Mondragone.

L’informativa ha tratto essenzialmente fondamento sulle seguenti circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazione mafiose:

a) **********, amministratore unico e socio unico della società ricorrente, è stato controllato numerose volte, “in diverse località e periodi […] mentre era in compagnia di soggetti con gravi pregiudizi di polizia anche di natura mafiosa e (che) le frequentazioni con soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata di stampo camorristico si sono reiterate nel tempo”;

b) Guida D_, responsabile tecnico della stessa società, “è risultato accompagnarsi con soggetti con gravi pregiudizi di polizia anche di natura mafiosa”.

Il T.A.R., in particolare, riconosceva infondate le doglianze di violazione del giusto procedimento (mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990), nonché di difetto di motivazione e di istruttoria per il mancato coinvolgimento del Gruppo Ispettivo Antimafia nel procedimento amministrativo e, dopo aver delineato i tratti essenziali dell’istituto dell’informativa prefettizia alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale, perveniva alla conclusione che, nella fattispecie, gli elementi acquisiti e valutati dalla Prefettura, nella loro pluralità ed univocità, integrano un quadro indiziario sufficiente a non far ritenere l’informativa prefettizia inficiata dai denunciati profili di illegittimità.

Avverso la decisone del T.A.R. la società Ricorrente Ricorrente Group ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del primo giudice, ha dedotto:

– che il mero elenco di controlli dell’ amministratore e socio unico di Ricorrente Ricorrente Group con soggetti con pregiudizi penali o in rapporto di contiguità con associazioni criminali – non corroborati da ulteriori elementi inerenti a rapporti patrimoniali e disponibilità delle risorse dell’impresa – non integra gli estremi di una frequentazione idonea a veicolare elementi sintomatici di comunanza di interessi o di stabili legami personali, tali da consentire al controindicato di influire sull’indirizzo aziendale, ferma l’assenza nel provvedimento impugnato di ogni motivazione al riguardo;

– che la misura di rigore è del tutto carente nel riscontro di numerosi elementi e circostanze contrarie all’ affermata esposizione al pericolo di infiltrazione mafiosa ed inerenti: allo spostamento della sede della società in Roma; allo stesso cambio di residenza dello S_; alla mancanza nel periodo 2011/2013 di qualsiasi contatto con figure sospette o persone che si assumano controindicate, venendo meno ogni attualità del pericolo di condizionamento dell’impresa in situazioni ormai definitivamente rimosse;

– il contrasto dell’interdittiva impugnata con numerose informative liberatorie rilasciate fino al 2013 in favore della società ricorrente.

Il Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa e concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.

In sede di note conclusive Ricorrente Ricorrente Group ha insistito nei motivi di appello.

All’udienza del 17 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. E’ noto che l’ Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell’ attività di impresa.

Fra le circostanze e fatti indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità organizzata che possono essere elevati a presupposto per l’adozione della misura prevista dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia gli elementi istruttori rassegnati dalla resistente difesa evidenziano, a partire dal 2001 e fino al 2011, una pluralità di incontri e contatti (si fa riferimento a ventuno controlli delle forze dell’ ordine) del sig. S_ Antonio  – amministratore e socio unico della soc. Ricorrente Ricorrente Group – con soggetti con pregiudizi di polizia, indicati in dettaglio, di cui taluni di essi riconducibili alla materia della criminalità mafiosa.

Non può accedersi alla tesi del ricorrente sulla saltuarietà degli incontri. Questi , anche se spalmati nel decennio di osservazione, si sono ripetuti con sistematicità nel loro accadimento e, nel numero di dieci, con un soggetto determinato (l’omonimo **********, , inquisito per rapporti di contiguità con il *.

Stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003).

Nei limiti dell’anzidetto sindacato estrinseco, in linea con le conclusioni del primo giudice, non emergono nella scelta di tutela del Prefetto elementi di manifesta illogicità o di travisamento dei presupposti istruttori. Il predetto organo – nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito – ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell’imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell’esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi.

2.2. Con un secondo ordine argomentativo l’appellante, a bilanciamento delle risultanze rassegnate dagli organi di polizia ed a sostegno di una non corretta valutazione e ponderazione dei presupposti del provvedere, dà rilievo all’assenza di ogni riscontro negativo in danno dell’appellante nel periodo 2011/2013, nonché allo spostamento nel Lazio della sede societaria ed al cambio di residenza dello stesso amministratore.

Osserva il collegio che il biennio di c.d. decantazione e discontinuità da ogni rapporto di contiguità con soggetti con pregiudizi di polizia (unitamente al mutamento del luogo di residenza e di sede aziendale) non è di per sé idoneo ad inficiare, sul piano della logicità e della proporzionalità al fine perseguito, la scelta del Prefetto di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, tanto più che ancora nel settembre 2011 lo S_ era controllato in località S. Felice Circeo in compagnia di soggetto censito, tra l’altro, per reati contro l’amministrazione della giustizia e contro la persona.

2.3. Quanto, infine, al vizio di contraddittorietà dell’informativa del Prefetto di Roma rispetto a precedenti verifiche nei confronti della soc. Ricorrente Ricorrente Group in applicazione della normativa antimafia, va rilevato che la qualificazione SOA, cui è fatto richiamo nelle premesse del ricorso avanti al T.A.R., ha luogo a seguito della verifica dell’assenza – in applicazione di comunicazione del Prefetto rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 del d.P.R. n. 252 del 1998 e 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 34 del 2000 (ora rispettivamente artt. 78 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) – delle specifiche cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 1965,.

L’accertamento del pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso ai sensi degli artt. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. predetto (ora artt. 90 e segg. del d.lgs. 159/2011 cit.) è invece preceduto, di volta in volta, da apposita istruttoria, che si caratterizza come autonoma per contesto temporale e geografico, elementi acquisiti e spessore dell’indagine rispetto ad ogni altro provvedimento avente il medesimo oggetto.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*************, Consigliere

Bruno **************, ***********, E********************************, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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