Vademecum sullo svolgimento della pratica forense

Redazione 25/06/18
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Pratica professionale e registro dei praticanti

Al fine di poter esercitare la professione forense è necessario aver “superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46 legge 247/2012, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge”. È quindi previsto lo svolgimento di un periodo di praticantato e la tenuta del relativo registro dei praticanti, per l’iscrizione nel quale sono richiesti i requisiti prescritti dal comma 4: “per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1”.

Anche la cancellazione dal registro dei praticanti è di competenza del Consiglio ed anch’essa è attuata all’esito di un procedimento di garanzia “10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.

Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

  1. dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
  2. automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.

Svolgimento della pratica forense

In base a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, della legge 247/2012, il periodo di tirocinio professionale “consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche”. Se prima esso era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, la nuova disciplina, pur consentendo ancora tale compatibilità, la limita, prevedendo espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato debbano risultare idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento della pratica e, comunque, “in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.

Il tirocinio ha la durata di 18 mesi; deve essere svolto in forma continuativa (la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre 6 mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti) e, secondo quanto precisato al comma 5, può essere svolto con diverse modalità:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni (10);

b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma per non più di dodici mesi (11);

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;

d) sempre per non più di sei mesi, in via “anticipata”: in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con le università, stipulate ai sensi dell’art. 40 l. 247/2012.

In ogni caso, proprio al fine di far conseguire al praticante tutte le capacità necessarie per la gestione di uno studio legale, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, come previsto dal comma 9 dell’art. 41.

Il successivo art. 43, comma 2 della legge 247/2012, prevede che “il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale…”.

Ancora l’art. 43 della legge 247/2012, prevede che al Tirocinio “pratico” debba affiancarsi la frequentazione, “obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”.

Tali corsi sono disciplinati da apposito Regolamento del Ministro della giustizia, che è stato emanato con decreto n. 17 del 9 febbraio 2018: la regolamentazione in esso prevista entra in vigore il 31 marzo 2018 e si applica ai tirocinanti che si iscriveranno al Registro a partire dal 28 settembre 2018.

La durata dei corsi è prevista in un minimo 160 ore, distribuite in maniera omogenea nei 18 mesi di tirocinio, in moduli semestrali Novembre/Aprile e Maggio/Ottobre, con iscrizioni ogni 6 mesi (che prevedono una quota di iscrizione/borse di studio a copertura dei costi) e formazione a distanza certificata da C.N.F. per massimo 50 ore. Sono previste verifiche Intermedie (30 domande) e Finali (40 domande), mediante test a risposta multipla, superate con risposte esatte pari a 2/3 delle domande.

L’Accesso al test è consentito solo in caso di frequenza di almeno l’80% del corso; il mancato superamento di una verifica comporta la ripetizione del semestre; il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

I presenti contributi sono tratti da

Gli adempimenti fiscali dell’Avvocato

L’opera, aggiornata alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205), è uno strumento indispensabile sia per chi si avvicina alla professione e sia per chi, nonostante l’esperienza, ha l’arduo compito di districarsi tra i vari adempimenti di natura fiscale che questa attività richiede.Il volume affronta, nell’ordine:› gli adempimenti preventivi;› gli adempimenti fiscali ai fini IVA;› gli adempimenti ai fini delle imposte dirette;› gli adempimenti ai fini IRAP;› le sostituzioni di imposta.L’opera si arricchisce di formule all’interno del testo, per meglio supportare il professionista nell’espletamento delle attività fiscali cui è tenuto.Ilaria Mariani, Dottore Commercialista e Revisore dei conti in Milano (www.emariani.it). Si occupa di consulenza societaria, contabile, fiscale e contributiva rivolta a professionisti, imprenditori individuali e società. Autrice di testi specialistici, collabora con diverse riviste giuridiche e fiscali. Relatrice di convegni e seminari di approfondimento.

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Iscrizione al registro dei praticanti

Come già precisato al precedente paragrafo 2.1, i requisiti per l’iscrizione al registro dei praticanti, previsti sempre dall’art. 41, comma 3, della legge 247/2012, sono i medesimi requisiti richiesti alle lettere a, c, d, e, f, g, h del comma 1 dell’art. 17, richiesti per l’iscrizione all’Albo degli avvocati, ovvero:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Per l’iscrizione al registro dei praticanti, il praticante avvocato deve presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso cui è iscritto il professionista presso il quale intende eseguire la pratica professionale. La domanda deve essere redatta su apposito modello, facilmente reperibile sul sito istituzionale dell’Ordine locale di appartenenza, e corredata di una marca da bollo, attualmente prevista del valore di euro 16,00. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti, da cui si evinca la soddisfazione di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione.

Ottenuta l’iscrizione al registro dei praticanti da parte del Consiglio dell’Ordine, il praticante – durante il periodo del tirocinio – deve svolgere la pratica professionale con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, approvato dal Ministero della giustizia, sentito il CNF.

In linea generale, egli dovrà:

  1. assistere alle udienze civili e penali presso la Corte d’Appello o il Tribunale (con un numero minimo, definito dal singolo Ordine),
  2. compilare il libretto della pratica, descrivendo le attività svolte, consegnandolo poi presso l’Ordine, per la sua verifica e vidimazione (con cadenze e modalità predefinite),
  3. sostenere presso l’Ordine dei colloqui per la verifica dell’espletamento della pratica professione (con cadenze e modalità predefinite).

Abilitazione provvisoria al patrocinio

Decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti (in cui non possono comunque ricomprendersi i 6 mesi eventualmente svolti in via anticipata), il praticante può chiedere l’abilitazione provvisoria al patrocinio, andando ad “esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro”.

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