Utilizzabilità, in ambito tributario, di intercettazioni telefoniche disposte in sede penale

Gulotta Licia 21/10/10
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In forza del principio dispositivo che regola il libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove allegate dalle parti, il giudice tributario è tenuto a valutare gli elementi indiziari e probatori risultanti anche dai verbali redatti a seguito di intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un processo penale e acquisite previa autorizzazione del giudice.

Con la sentenza n. 4306 dello scorso 23 febbraio 2010, la Suprema Corte ha affrontato il tema dell’utilizzabilità, nel contenzioso tributario, degli elementi indiziari risultanti dall’acquisizione di verbali redatti a seguito di intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento penale, stante il divieto previsto dall’articolo 270 c.p.p., il quale proibisce, in linea generale, l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte.

Secondo quanto stabilito dai giudici della quinta sezione della Corte di Cassazione, successivamente confermato dalle Sezioni Unite in materia di procedimento disciplinare riguardante i magistrati (v. sent. n. 15314 del 24/06/2010), il citato divieto non si applica al giudizio tributario, non potendosi altrimenti estendere arbitrariamente l’efficacia di tale norma, riferibile al solo procedimento penale, a “dominii processuali diversi”, come tali “muniti di regole proprie“.

L’innovativa interpretazione del giudice di legittimità ha sovvertito un consolidato orientamento espresso, in precedenza, da parte della dottrina e da alcune pronunce della giurisprudenza contabile, le quali, escludendo ogni tentativo di applicazione estensiva dell’articolo 270 c.p.p., avevano aderito, invece, alla sua più rigorosa interpretazione e ammettendo, quindi, l’utilizzazione delle intercettazioni, al di fuori del procedimento penale “di competenza”, esclusivamente nei processi penali per reati c.d. “gravi”, per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

In tal senso si, infatti, era espressa la Corte dei Conti che, pronunciandosi sulla questione nell’ambito di un giudizio risarcitorio, aveva stabilito che, al di fuori del processo penale nel quale erano state disposte, le intercettazioni fossero da considerare tamquam non essent (v. Corte dei Conti – Seconda Sez. Giurisdizionale Centrale, sent. 01/06/2000, dep. 02/08/2000).

A parere del giudice contabile, l’inderogabilità del divieto di utilizzazione posto all’art. 270 c.p.p., in quanto corollario della tutela del diritto alla riservatezza previsto dall’art. 15 della Costituzione, discendeva necessariamente dalla prevalenza della garanzia di tale diritto sugli altri interessi tutelati.

Nella sentenza esaminata, il giudice di legittimità ha, invece, escluso la sussistenza di possibili violazioni del diritto costituzionalmente garantito alla libertà e segretezza delle comunicazioni, partendo dal presupposto che il rango costituzionale della tutela prestata a tale diritto incontra una limitazione espressa in presenza di un “atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“, come avvenuto nel caso di specie.

Sotto il profilo attinente alla violazione del diritto di difesa invocata dal ricorrente nel giudizio de quo, la Suprema Corte ha, inoltre, puntualizzato che, nel contenzioso tributario, i poteri di indagine e di giudizio attribuiti al giudice tributario dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall’esaminato art. 270 c.p.p..

A differenza di quanto previsto nel processo penale, nel giudizio tributario non è, infatti, prevista alcuna limitazione di efficacia degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria per il fatto, in particolare, che il difensore del contribuente non abbia partecipato alla formazione della prova contenuta nell’atto trasmesso. In sede tributaria, invero, si applica quanto disposto dagli artt. 33, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, e 63 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di Iva, secondo cui, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, trasmette documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di Polizia.

Di conseguenza, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, legittimamente assunte in sede penale e successivamente acquisite nel processo tributario, entrano a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito dovrà valutare, iuxta alligata et probata, nel quadro nelle complessive acquisizioni processuali e ferma restando la piena facoltà d’intervento delle difese.

 

Gulotta Licia

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