Uno strumento a sostegno della libera concorrenza: il G.E.I.E.

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Il mercato e la libera concorrenza costituiscono l’ambiziosa missione cui l’UE da sempre aspira ed anzi ne rappresentano il punto di partenza, sin dalle vesti della primogenita CECA[1]del 1951, che mirava alla costituzione di una zona di libero scambio di carbone ed acciaio tra gli originari sei Stati membri, che hanno dato vita alla c.d. “piccola Europa”.

In questo senso, si apprezza ancor di più, almeno sotto un profilo puramente simbolico, la locuzione invalsa nel sistema del Trattato di Maastricht – ma ormai abbondantemente superata con il Trattato di Lisbona in vigore dal 1 dicembre 2009 – di “I pilastro”, in cui si facevano convergere le tre comunità allora esistenti (rispettivamente la CECA, l’Euratom e la CEE, che, con il Trattato di Maastricht, ha mutato la denominazione in Comunità Europea) e che esaltava la connotazione, allora prevalentemente, economica dell’UE.[2]

In altri termini, costituisce da sempre una priorità per l’Unione Europea la costituzione di un mercato comune, rectius di un mercato interno[3] inteso come “spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”, un mercato cioè in cui sia garantito il libero gioco della concorrenza, che costituisce principio cardine ed irrinunciabile per un mercato senza barriere.

 

Il G.E.I.E. come strumento funzionale alla libera concorrenza nel mercato interno

È in questo senso e in questo ambito, allora, che si inserisce e può concretamente apprezzarsi il Gruppo Europeo di Interesse Economico, G.E.I.E., che può essere qualificato come uno strumento di cooperazione economica introdotto dalla disciplina europea finalizzato a favorire la cooperazione tra soggetti – che possono essere società, enti di diritto pubblico o privato, persone fisiche – che appartengono a diversi Stati membri dell’UE e che ivi hanno la sede o l’organizzazione principale o esercitano la propria attività economica.[4]

Attraverso questa modalità di cooperazione, quindi, gli Stati appartenenti al gruppo, senza rinunciare alla propria indipendenza economica e giuridica e beneficiando della rimozione degli ostacoli costituiti dalla eterogeneità e peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali, riescono a realizzare iniziative economiche comuni, tessere rapporti di cooperazione internazionale e soprattutto partecipare congiuntamente a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o private, essendo infatti il  gruppo europeo di interesse economico ricompreso nella nozione di “operatore economico” fornita dall’art. 3, lett. p) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il c.d. nuovo codice dei contratti pubblici), con l’effetto complessivo di veder accresciuta la loro competitività sul mercato.

L’attività che il G.E.I.E. svolge, dunque si manifesta in modo significativo in materia di concorrenza, esaltandola, alla luce del connaturato coinvolgimento e della immanente sinergia dei diversi soggetti appartenenti a Stati differenti operanti nel mercato interno.

Del resto, la funzionalità di tale strumento rispetto al principio della libera concorrenza emerge dalle stesse caratteristiche del gruppo, quali la sua vocazione transazionale (ma pur sempre circoscritta in ambito europeo) e la notevole duttilità, alla luce della estesa libertà concessa agli Stati membri sotto il profilo organizzativo con riferimento ai rispettivi rapporti contrattuali e anche della libera trasferibilità della sede del gruppo da uno Stato ad un altro, senza necessario previo scioglimento del gruppo.

 

Fonti normative

Orbene, al fine di tracciare i punti essenziali della disciplina di questo strumento di cooperazione internazionale, si procederà ad analizzarne le fonti normative, il profilo costitutivo, il profilo organizzativo, il profilo legato alla responsabilità, nonché, da ultimo, il profilo dello scioglimento del gruppo.

Quanto al primo aspetto menzionato, il legislatore europeo, allo scopo di fornire una disciplina più uniforme possibile del G.E.I.E., ha optato per la sua introduzione mediante lo strumento del regolamento, che si caratterizza per essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri: si tratta in particolare del Regolamento del 25 luglio 1985, n. 2137[5], che peraltro prevede, all’art. 2, che per gli aspetti non disciplinati direttamente dal Regolamento, la legge da applicare è quella dello Stato membro ove il G.E.I.E. ha la propria sede.

Emerge quindi come il sistema normativo risulti complessivamente integrato, nel senso che riposa sul sostrato comune del Regolamento n. 2137/1985, sul quale poi poggiano le specifiche discipline integrative nazionali per la regolamentazione di alcuni aspetti, e, a tal fine, il legislatore italiano ha emanato il d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

 

Scopo

Quanto allo scopo, il G.E.I.E. non mira a svolgere un’attività economica propria, ma al contrario si caratterizza per perseguire, diversamente dell’ente societario, la dichiarata finalità di “agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività”, con la precisazione che “il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso[6].

Emerge così un’affinità funzionale tra il G.E.I.E. ed i consorzi di coordinamento con attività esterna[7], nonché il carattere ausiliario dello stesso, essendo l’attività del gruppo necessariamente ricollegata all’attività economica dei suoi membri, che continua ad avere carattere centrale e insostituibile.

 

Modalità costitutive

Quanto alle modalità di costituzione, il G.E.I.E. si costituisce mediante contratto, rispetto al quale l’art. 2 d.lgs. 240/1991 prescrive la forma scritta ad substantiam. Il contratto costitutivo è soggetto a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avente efficacia dichiarativa, nonché ad iscrizione nel registro delle imprese avente invece efficacia costitutiva, posto che da questo momento il gruppo acquista la capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni.

Il Regolamento europeo, invece, all’art. 5, prescrive i requisiti indispensabili che il contratto in parola deve possedere, quali a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione “gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla “G.E.I.E.”, a meno che tale locuzione o sigla figuri già nella denominazione; b) le sede del gruppo; c) l’oggetto del gruppo; d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo; e) la durata del gruppo, nel caso in cui non sia costituito a tempo indeterminato.

Ora, se con riferimento alle cause di nullità del contratto costitutivo del gruppo, il d.lgs. 240/1991 nulla prevede, con la conseguenza che risultano applicabili le cause di invalidità di diritto comune di cui al codice civile, con riguardo agli effetti conseguenti dalla nullità, invece, è il Regolamento europeo che, nell’intento di garantirne una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, prescrive la irretroattività della dichiarazione di nullità, la quale quindi non è idonea pregiudicare gli atti compiuti in precedenza, prevedendo peraltro che “il tribunale adito, quando una regolarizzazione della situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che consenta di procedervi”.[8]

 

La Governance

Procedendo alla disamina della governance del gruppo, questa si articola, in base all’art. 16 del predetto Regolamento, in due organi, quali il collegio, composto da tutti i membri del gruppo e l’amministratore o gli amministratori, con possibilità di prevedere nel contratto costitutivo altri eventuali organi (a titolo meramente esemplificativo, l’organo di controllo, gli organi esecutivi).

Ciascun membro dispone di un solo voto ma nel contratto costitutivo può essere prevista la possibilità di attribuire a taluni membri più voti, a condizione però che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti e sempre che non si tratti delle decisioni indicate nel par. 2 del successivo articolo che, per rilevanza dell’oggetto, possono essere adottate soltanto all’unanimità dei partecipanti del gruppo. [9]

Dal punto di vista strettamente gestionale, l’amministrazione del gruppo è affidata ad uno o più amministratori, – che possono essere persone fisiche o anche giuridiche – che sono nominati nel contratto costitutivo ovvero con decisione dei membri.

 

La responsabilità

Il G.E.I.E., anche se privo di personalità giuridica, è dotato di un proprio patrimonio o fondo comune, costituito dai contributi versati dei suoi membri e, come anticipato, è riconosciuta al gruppo la idoneità ad essere titolare di diritti e obbligazioni, stipulare contratti, stare in giudizio.[10]

Ai sensi del par. 1 dell’art. 24 Reg. 2137/1985, i membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente con il gruppo per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest’ultimo, con la precisazione, ex par. 2 della disposizione in esame, che “i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine”. Pertanto la responsabilità dei membri ha natura sussidiaria e, quanto all’obbligo incombente sui creditori, si tratta, come osserva la dottrina[11], di un mero onere di preventiva richiesta, e non di un vero e proprio di beneficio di escussione.

Quanto ai nuovi membri del gruppo, che devono essere ammessi all’unanimità, questi rispondono anche delle obbligazioni assunte in relazione ad attività posta in essere anteriormente alla sua ammissione, salvo patto contrario opponibile ai terzi, previa pubblicazione.[12]

 

Lo scioglimento

Infine, quanto alle cause di scioglimento del G.E.I.E., l’art. 31 del Regolamento europeo, nel prescrivere che la relativa decisione è presa all’unanimità dai membri, salvo che il contratto costitutivo disponga altrimenti, elenca una serie di cause obbligatorie di scioglimento del gruppo, quali la scadenza, ove prevista, del termine fissato nel contratto costitutivo, il conseguimento dell’oggetto ovvero la accertata sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la decadenza della pluralità dei membri o della diversa nazionalità dei medesimi.

Il Regolamento prevede inoltre il potere del giudice di pronunciare in ogni momento lo scioglimento del gruppo in presenza di giusta causa.

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 Note

[1] La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) è stata istituita con il Trattato di Parigi nel 1951 tra i seguenti Stati europei: Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Italia. Il Trattato in parola prevedeva l’istituzione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio, comprendendo (i) la costituzione di una zona di libero scambio tra gli Stati membri, implicando l’abolizione dei dazi doganali interni e la soppressione di qualsiasi limitazione alle importazioni ed alle esportazioni di prodotti tra gli Stati membri; (ii) il divieto di pratiche restrittive della concorrenza. Il Trattato istitutivo della CECA, dalla durata di 50 anni, è scaduto nel luglio 2002.

[2] Il 7 febbraio 1992 è stato firmato il Trattato sull’Unione europea, noto come Trattato di Maastricht, che estese le competenze della Comunità anche a nuovi settori non strettamente economici, come la politica estera e di sicurezza comune (PESC), la giustizia e gli affari interni (GAI). In particolare, il Trattato di Maastricht ha sancito la nascita dell’Unione europea, quale entità dall’architettura a tempio greco – poi superata dal Tratto di Lisbona entrato in vigore nel 2009 – fondata su tre pilastri, quali: (i) il primo pilastro, composto dalle tre comunità allora esistenti: la CECA, l’Euratom e la CEE, che, con il Trattato di Maastricht, muta la denominazione in Comunità Europea (CE); (ii) il secondo pilastro, rappresentato dal settore della politica estera e sicurezza comune (PESC); (iii) il terzo pilastro,  involgente i settori della giustizia e degli affari interni (GAI). I pilastri si differenziavano in base al metodo di funzionamento: mentre per le politiche di cui al primo pilastro si applicava il cd. metodo comunitario, che attribuendo marginale rilievo al ruolo dei governi nazionali in favore delle istituzioni europee, gli altri due pilastri erano invece regolati dal metodo intergovernativo, improntato ad una logica di cooperazione tra gli Stati (fondata sull’adozione di azioni comuni), che postula la permanenza delle materie nella competenza esclusiva degli Stati membri.

[3] La nozione di “mercato interno” (destinata a sostituire la denominazione di “mercato comune”, utilizzata nel Trattato di Roma), inteso come “spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”, si rinviene per la prima volta nell’Atto unico europeo (1986); oggi è recepita all’attuale art. 26, par. 2 TFUE.

[4] In questo senso, ex permultis, CASTELLI C., NAPOLETANO G., Il Gruppo europeo d’interesse economico (GEIE), in Dir. com. sc. int., 1986, p. 475.

[5] Segnatamente, si tratta del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

[6] Art. 2, Reg. 2137/85.

[7] Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2602 c.c., “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. In base alla finalità perseguita, si distinguono i consorzi anticoncorrenziali ed i consorzi di coordinamento; questi ultimi, che svolgono una funzione di cooperazione e coordinamento tra imprese, a loro volta si dividono in consorzi con attività interna (che si limitano a regolare i rapporti reciproci fra gli stessi consorziati) e consorzi con attività esterna (in cui cioè la costituzione di un ufficio comune è deputata allo svolgimento di attività con i terzi nell’interesse delle imprese facenti parti del consorzio). Per un approfondimento sul tema, si consiglia CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale 1 Diritto e impresa, 2010, da p. 264 ss.

[8]Art. 15, Reg. 2137/85.

[9] In particolare, ai sensi del par. 2 dell’art. 17, Reg. 2137/85, “I membri decidono all’unanimità di: a) modificare l’oggetto del gruppo; b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi; c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni; d) prorogare la durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto di gruppo; e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo; f) modificare qualsiasi altro obbligo di un membro, salvo che il contratto di gruppo non disponga altrimenti; g) procedere a qualsiasi modifica del contratto di gruppo non considerata dal presente paragrafo, salvo che tale contratto non disponga altrimenti.

[10] Sul punto, si consiglia LOPILATO V., Manuale di diritto amministrativo, 2020, p. 931.

[11] CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale 1 Diritto e impresa, 2010, p. 284.

[12] La disciplina si rinviene all’art. 26, Reg. 2137/85.

Lorenza Pedullà

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