Il caso
Dopo il decesso di Sempronio succedevano ex lege il figlio minore Caietto e la coniuge Caia la quale, a seguito di autorizzazione del giudice tutelare, accettava l’eredita con beneficio di inventario per conto del figlio.
L’erede minore, dopo il raggiungimento della maggiore età, rinunciava all’eredità con dichiarazione ex artt. 519 c.c. e 52 disp. att. c.c.
Caia, invece, dopo la morte del marito, continuava a gestire la sua impresa che, tuttavia, entrata in crisi, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale Tizia acquistava il relativo complesso immobiliare.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Trani Caietto conveniva in giudizio Tizia per veder accertato il suo diritto di proprietà sulla metà del complesso immobiliare acquistato dalla convenuta affermando che il proprio diritto trovava fondamento sul presupposto che, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non fosse più possibile una successiva rinuncia (che, pertanto, risultava inefficace).
La convenuta contestava la fondatezza di tale domanda e deduceva, inoltre, di esser divenuta proprietaria dell’intero bene ai sensi dell’articolo 1159 c.c.
Il Tribunale adito riteneva condivisibile la tesi dell’invalidità della rinuncia successiva da parte dell’attore ritenendo, tuttavia, che la convenuta fosse divenuta proprietaria del bene in virtù dell’usucapione decennale abbreviata avendo posseduto il bene in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dell’intera proprietà.
Avverso tale sentenza proponeva appello Caietto assumendo l’inapplicabilità, alla fattispecie, della previsione di cui all’art. 1159 c.c. e insistendo per l’accoglimento della domanda originaria.
La Corte d’Appello, in rigetto della domanda attorea, affermava che il minore può accettare l’eredità solo con beneficio di inventario con la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età egli può alternativamente procedere alla redazione dell’inventario – entro un anno – o lasciare decadere il beneficio divenendo, quindi, erede puro e semplice oppure rinunciare all’eredità e che, pertanto, la rinuncia compiuta dal figlio subito dopo il raggiungimento del maggiore età era perfettamente valida con la conseguenza che la quota ereditaria della madre Caia si era accresciuta e la vendita dell’intera proprietà del bene, in sede di concordato, era legittima.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione Caietto sulla base di due motivi.
La decisione della Corte
La Suprema Corte, con la sentenza n. 29665 del 2018, ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato le previsioni codicistiche di cui agli artt. 475, 484, 489 e 674 c.c. in tema di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte del minore.
In via preliminare occorre rilevare che quando il chiamato all’eredità è minore, interdetto o inabilitato l’eredità, a norma degli articoli 471 e 472 del c.c., deve essere accettata con il beneficio di inventario. Nel caso di specie, all’epoca dell’apertura della successione, il ricorrente era minorenne e, di conseguenza, egli non poteva che accettare l’eredità con beneficio di inventario come imposto dall’art. 489 c.c. Tale norma dispone, inoltre, che, anche laddove il minore non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporlo nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando gli effetti e i vantaggi del beneficio.
La mancata redazione dell’inventario fa sì che il minore, pur a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché, sempre entro l’anno, potrebbe, in alternativa alla redazione dell’inventario ovvero alla sua omissione – che lo renderebbe, alla scadenza dell’anno, erede puro e semplice – rinunciare all’eredità.
Ciò, però, presuppone che l’inventario non sia stato in precedenza predisposto, in quanto, una volta intervenuto tale atto, si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale, di conseguenza, è impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio semel heres semper heres.
Sulla base di dette premesse la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento ha precisato che, nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario non è una causa di decadenza ma impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva, essendo il beneficio della limitazione di responsabilità ricollegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario.
Infatti, le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini non ricollegano mai all’inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono, quindi, necessariamente successive alla redazione dell’inventario.
Tale principio subisce evidentemente delle deroghe per le diverse ipotesi in cui sia imposta come obbligatoria e necessitata l’accettazione con beneficio di inventario, come appunto è previsto per i minori e gli incapaci nonché per i soggetti di cui all’art. 473 c.c.
In tal senso, infatti, la giurisprudenza ha ribadito di recente[1] che l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicchè l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace.
Coerentemente con l’affermazione secondo cui la redazione dell’inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio di inventario, la Suprema Corte ha altresì precisato[2] che anche qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.), mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicchè una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità.
Tuttavia, la disposizione dell’art. 485 cod. civ., secondo cui il chiamato all’eredità che è qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell’inventario nel termine prescritto, non è applicabile nell’ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d’inventario non può avvenire, a norma dell’art. 489 cod. civ., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando però escluso che, una volta che l’inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 c.c., ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.
Ne deriva, quindi, che “una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia”.
La seconda sezione della Corte di Cassazione ha affermato, quindi, che la sentenza d’appello impugnata è erronea in quanto non si conformata ai menzionati principi.
Parte ricorrente, infatti, aveva puntualmente evidenziato che il verbale di inventario era stato redatto da un notaio ancor prima del raggiungimento della maggiore età facendo così acquisire al ricorrente la qualità di erede rendendo, di conseguenza, la successiva rinuncia inefficace.
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Note
[1] Cfr. Cass. civ. sez. II 15 settembre 2017 n. 21456 con nota di FELISI C., Eredità, l’incapace diventa erede anche senza accettazione con beneficio d’inventario, in Quotidiano giuridico 22.9.2017.
[2] Cfr. Cass. civ. sez. II 23 agosto 1999 n. 8832.
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