Tutta questa serie di “Oggetto dell’assicurazione”, sebbene scritti in maniera diversa, coprono tutti gli stessi rischi ASSOLUTAMENTE non ASSUMIBILI attraverso contratti di assicurazione PAGATI DALL’AMMINISTRAZIONE:

Lazzini Sonia 20/12/07
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OSSERVAZIONI DI SONIA LAZZINI
 
“L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile personale derivante agli assicurati per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica Amministrazione, nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di Legge.
La garanzia per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente”
 
 
“La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose o animali in conseguenza dell’attività dichiarata in polizza
La garanzia comprende altresì le somme che siano poste a carico dell’Assicurato alla definizione del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni per l’esercizio della rivalsa ad essa conferenti”
 
 
“La Società si obbliga, nei limiti dei massimali previsti in polizza, a tenere indenne l’assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – all’Amministrazione Contraente – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle sue funzioni o carica ricoperta.
Sono tenute a pagare le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello stato.
Si intendono pertanto espressamente comprese anche le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa – erariale – contabile”
 
 
“a)L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente Pubblico di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali;
b)Sono comprese nella garanzia di cui al comma a) le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato;
c)La garanzia di cui al comma a) comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con i dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente stesso”
 
 
“La Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia a tenere indenni gli Assicurati di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debbano pagare all’Ente di Appartenenza e/o ad altri Soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti o omissioni colposi di cui debbano rispondere a norma di legge, commessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali di progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore, svolte per conto dell’Ente di Appartenenza.
Sono comprese in garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
In caso di responsabilita` solidale con altri soggetti estranei alla progettazione, la presente assicurazione valo soltanto per la quota attribuibile all’assicurato”
 
 
“a)L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi,, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali;
b)Sono comprese nella garanzia di cui al comma a) le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato nonchè della Corte dei Conti;
c)La garanzia di cui al comma a) comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente o dalla Società municipalizzata di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la impresa pubblica locale o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con i dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente o dell’Impresa pubblica locale stessa;
d)La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina;
e)Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni dell’Impresa pubblica locale Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente Pubblico o l’Impresa pubblica locale di appartenenza per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contralto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge”
 

Lazzini Sonia

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