Trust e azione revocatoria

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La sentenza in commento affronta compiutamente l’istituto, di matrice anglosassone ed importato nell’ordinamento giuridico nostrano, del trust, chiarendone taluni aspetti particolarmente problematici.

In primo luogo, i Giudici della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione hanno affermato che oggetto dell’azione revocatoria esperita contro l’operazione negoziale sottesa al trust non è l’atto  istitutivo dello stesso, in quanto il trust è un istituto di natura programmatica ed unilaterale, bensì gli atti di natura dispositivi di natura traslativa, destinati al trasferimento di beni al trustee e che lo stesso dovrà utilizzare per il conseguimento dello scopo.

Il legittimato passivo a resistere all’azione revocatoria è il trustee, essendo l’unico soggetto che dispone del diritto e funge da figura di riferimento nei confronti dei terzi.

I beneficiari del trust, invece, non sono legittimati passivi dell’azione revocatoria, laddove emerga che non sono titolari di diritti attuali sui beni conferiti. A tal uopo, non basta l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio, che non rientra nell’accezione di diritto soggettivo, ma bisogna verificare l‘esatta posizione dei beneficiari rispetto ai beni.

Ciò posto, i Supremi Giudici evidenziano come il negozio giuridico in esame possa perseguire le finalità più disparate e, pertanto, possa addivenirvi mediante differenti assetti di interessi. Questi ultimi, quindi, non sono agevolmente determinabili ex ante ma, per capire se si tratti di atto a titolo gratuito ovvero oneroso, bisogna verificare in concreto il programma negoziale posto in essere dalle parti.

Nel caso portato alla cognizione della Corte di Cassazione nella sentenza in commento, l’azione revocatoria era stata esperita da un istituto di credito nei confronti di due coniugi, i quali avevano prima costituito un fondo patrimoniale con i propri beni immobili e, successivamente, avevano conferito gli stessi in un trust, costituito ad hoc con la finalità di fare fronte alle esigenza di vita e studio dei figli minori. I giudici di merito avevano accertato che il credito della banca era sorto in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale e che v’era la consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Qualificati i negozi come atti a titolo gratuito, i giudici di prime  e seconde cure avevano escluso la necessità di verificare la conoscenza o meno, in capo al trustee, del suddetto pregiudizio.

Prima il Tribunale e dopo la Corte d’Appello territorialmente competente, dichiaravano l’inefficacia di entrambi i negozi volti alla segregazione patrimoniale.

Il nodo centrale della questione di cui si tratta non è tanto quello afferente alla disciplina del trust, bensì i rapporti intercorrenti tra quest’ultimo ed il fondo patrimoniale. Invero, nonostante la giurisprudenza tratti le due figure analogamente ai fini dell’assoggettabilità all’azione revocatoria, ritenendoli atti a titolo gratuito, e quindi revocabili se pregiudizievoli per i creditori, gli stessi istituti differiscono sotto vari profili.

In primo luogo, i soggetti che possono istituirli, cioè per il trust chiunque, nel fondo patrimoniale solo i coniugi o eventualmente un terzo. Inoltre, i beni vincolati nel fondo patrimoniale sono solo quelli immobili o mobili se iscritti in pubblici registri e titoli di credito, mentre nel trust va bene qualunque utilità valutabile in termini economici. Un’altra differenza attiene alle regole dell’amministrazione dei beni, nel fondo patrimoniale sono molto rigide ed assimilate a quelle per l’amministrazione della comunione legale, mentre nel trust il settlor è libero di impartire quelle che ritiene più confacenti alla situazione concreta. Ancora, in merito alla portata del vincolo di impignorabilità che si viene a creare sui beni, il quale è più blando e non opponibile ai creditori di buona fede nel fondo patrimoniale, mentre si configura come assoluto ed opponibile a tutti i creditori, estranei agli scopi ed alle finalità di specifica destinazione nel trust.  Da ultimo, ad essere differenti sono anche i possibili beneficiari: nel fondo patrimoniale, questi ultimi sono i componenti della famiglia nucleare, ai quali è riconosciuta un’aspettativa di fatto in relazione ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni. Invece, nel trust i beneficiari possono essere soggetti estranei al nucleo familiare, per i quali si configura una posizione soggettiva di credito nei confronti del trustee.

Tuttavia, dette differenze strutturali non risultano dirimenti per far cessare il dibattito dottrinario-giurisprudenziale sull’astratta sovrapponibilità delle due figure. Il rischio surrettizio che viene posto in evidenza è la possibile violazione della normativa inderogabile del fondo patrimoniale, nell’eventualità in cui si usasse il trust quale strumento esecutivo del fondo.

La Corte di Cassazione, però, non ha affrontato tale questione, limitandosi a specificare che, nel contratto di trust, il soggetto legittimato a resistere passivamente nell’azione revocatoria è il trustee e che i beneficiari non sono legittimati passivi in quest’azione, stante l’assenza di titolarità di diritti attuali sui beni.

Sentenza collegata

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Dott. Messina Salvatore

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