Truffe telematiche: conta la distanza tra vittima e autore?

In caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, rileva la distanza tra la vittima e l’autore del reato? Commento a sentenza

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In caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, rileva la distanza tra la vittima e l’autore del reato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 22257 del 9-05-2025

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Indice

1. La questione: erronea applicazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. relativo alle truffe “on line”


Il Tribunale di Nocera Inferiore riconosceva l’imputato responsabile del delitto di truffa aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante ed alla ritenuta recidiva, l’aveva condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione ed euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali mentre, dal canto suo, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’aggravante della minorata difesa, dichiarando al contempo il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela.
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. relativo alla truffa “on line”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Formulario annotato del processo penale 2025

Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).  Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.  

 

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, è proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quello in cui opera l’agente, che è tale da determinare una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017; Sez. 2; n. 43706 del 29/9/2016; tra le non massimate sul punto, Sez. 2, n. 31825 del 02/07/2024; Sez. 2, n. 25968 del 06/06/2024; Sez. 2, n. 20165 del 10/04/2024; Sez. 2, n. 11150 del 18/01/024; Sez. 2, n. 50005, 06/12/2023; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023).

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3. Conclusioni: in caso di truffe telematiche, la distanza tra la vittima e l’autore del reato crea un vantaggio per quest’ultimo

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, rileva la distanza tra la vittima e l’autore del reato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, nelle truffe a distanza tramite mezzi telematici, la “separazione fisica” tra vittima e truffatore favorisce quest’ultimo, che può nascondere l’identità ed eludere le conseguenze.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta sia posta in essere una condotta criminosa di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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