Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro; sentenza n. 180/05 del 10.03.2005; Impiegato dello Stato e pubblico in genere; azienda sanitaria; conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa; diritto al conferimento dell’incarico;

sentenza 06/04/06
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Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro; sentenza n. 180/05 del 10.03.2005; Impiegato dello Stato e pubblico in genere; azienda sanitaria; conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa; diritto al conferimento dell’incarico; esclusione; necessità di valutazione comparativa tra i candidati idonei; esclusione;
      
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. Giovanni Giampiccolo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. xxxx R.G.
T R A
XXXXXX;
CONTRO
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappr. e dif. dall’avv. XXXXXXX;
E CONTRO
YYYYYYYYYYY;
 
Avente ad oggetto: conferimento incarico di direzione di struttura complessa.
 
All’udienza del 10.03.2005, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è decisa come da dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
            Con ricorso al giudice del lavoro di Ragusa, depositato in data 23.06.2004, XXXXXXXX, medico dipendente dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa convenuta in giudizio, chiede dichiararsi il proprio diritto al conferimento dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Ragusa, e, per l’effetto, ordinarsi al Direttore Generale dell’Azienda di conferirle l’incarico dirigenziale suddetto, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di conferimento dell’incarico all’assegnatario della nomina.
Chiede inoltre condannarsi l’Azienda U.S.L. n.7 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da quantificarsi anche in via equitativa.
La ricorrente allega in punto di fatto che il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, con deliberazione n. 2475 del 13.12.2001, successivamente integrata con quella recante il n. 2444 del 22.08.2002, ha indetto una selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di organizzazione dei servizi sanitari di base per il Distretto di Ragusa, cui essa ricorrente ha partecipato; che il bando è stato pubblicato integralmente sulla GURS – serie speciale concorsi – n.15 del 27.09.2002; che la Commissione prevista dall’art. 15 ter, 2 comma, del D. Lgs. n. 502/92, costituita con deliberazione 27.02.2003 n.932, nel corso della seduta del 28.4.2003 ha valutato i curriculum dei candidati, trascrivendo su apposite schede i sintetici giudizi espressi su ognuno di essi; che nella successiva seduta del 17.06.2003 gli aspiranti all’incarico sono stati sottoposti al prescritto colloquio, all’esito del quale tutti sono stati dichiarati idonei, compresa l’odierna ricorrente; che gli atti della Commissione sono stati approvati dal Direttore Generale dell’Azienda, che successivamente, con deliberazione n. 4092 dell’01.10.2003, ha conferito l’incarico in questione al dr. YYYYYY.
La ricorrente si duole in primo luogo dell’arbitrarietà della scelta operata dal Direttore Generale con la suddetta deliberazione n. 4092, adottata in violazione dei principi posti dalla vigente disciplina in materia (D.Lgs. 502/92 e successive modifiche; DPR 484/97).
Deduce al riguardo che, nella materia in questione, l’impianto normativo attribuisce al Direttore Generale margini di discrezionalità nella scelta, senza, tuttavia, che tale discrezionalità sfugga all’autolimitazione rappresentata, sempre per il Direttore Generale, dall’obbligo di tener conto dell’esito valutativo della Commissione e, dunque, in fin dei conti, dall’obbligo di non procedere alla scelta di che trattasi facendo applicazione del mero arbitrio.
Invece nel caso in questione il Direttore Generale, pur dichiarando espressamente di volersi uniformare alla metodologia di scelta indicata dalla legge, sarebbe giunto a conclusioni incoerenti rispetto sia alle proprie premesse, sia alle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice.
Inoltre, il provvedimento impugnato non fornirebbe alcun elemento idoneo a giustificare la preferenza accordata al YYYY piuttosto che alla ricorrente, limitandosi ad osservare, genericamente ed apoditticamente (oltre che erroneamente), che il Dr. YYYYYYYY ha riportato “i migliori giudizi valutativi”, “è dipendente dell’azienda”, e che “la capacità e l’esperienza acquisita” “si profilano più rispondenti agli obiettivi aziendali perseguiti”; mentre invece non dovrebbe trascurarsi la rilevanza della motivazione da porre a fondamento della scelta nel conferimento dell’incarico; motivazione che non solo non può mancare, ma che integra imprescindibilmente il procedimento di nomina, soprattutto perché rappresenta proprio la cifra interpretativa che consente di apprezzare se, tenute nel debito conto le valutazioni espresse dalla commissione tecnica, il Direttore Generale ha fatto corretto uso della discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento.
In secondo luogo la ricorrente deduce che la scelta del Direttore Generale è inficiata da travisamento dei fatti, poiché non risponderebbe al vero che il YYYYY abbia riportatoi migliori giudizi valutativi da parte della Commissione; anzi, sulla scorta dei giudizi rassegnati dalla stessa Commissione si perviene inequivocabilmente ad una migliore valutazione sulla capacità professionale della ricorrente medesima, la quale è anch’essa dipendente dell’Azienda e risulta avere una perfetta e più ampia conoscenza della realtà aziendale, tanto più che, diversamente dal YYYYYYY, avrebbe gestito attività diverse con assunzione della relativa responsabilità e raggiunto tutti gli obiettivi assegnatile. Di contro, l’attività lavorativa resa dal dr. YYYYY in ambito aziendale si sarebbe indubbiamente ed inequivocabilmente esaurita in eventi meramente settoriali e senza l’assunzione di alcuna diretta e personale responsabilità.
In terzo luogo la ricorrente lamenta l’illegittimità delle stesse valutazioni operate dalla Commissione.
In particolare, dall’esame del giudizio formulato nei confronti della ricorrente, rispetto a quello espresso con riguardo al yyy, emergerebbero alcune manifeste incongruenze; sostiene la ricorrente che, in generale, non sarebbe dato comprendere quale sia stato l’iter seguito dalla Commissione per pervenire alla formulazione dei singoli giudizi ed alla conseguente dichiarazione di idoneità degli aspiranti all’incarico.
Nello specifico, poi, rileva che la scheda personale della medesima, pur facendo emergere un profilo migliore rispetto ad altri candidati, ed in particolare al yyyy, sarebbe stata elaborata in maniera riduttiva, omettendo di dar conto di attività di aggiornamento professionale e di esperienze manageriali documentate; la Commissione non avrebbe valutato, nonostante fosse stato dichiarato e documentato dalla ricorrente, che la medesima aveva avuto conferito per tre anni circa la responsabilità della Unità Organizzativa del Servizio di Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica e Riabilitativa e del Servizio Materno Infantile di Ragusa; né alcuna menzione sarebbe stata fatta dell’incarico temporaneo di struttura complessa di direttore del Distretto di Ragusa conferito alla ricorrente con deliberazione n. 2868 dell’11.06.2001. La Commissione avrebbe omesso, altresì, di valutare le attività, anch’esse documentate dalla ricorrente, di responsabile delle UU.OO. di “convenzionamento esterno”, di “medicina scolastica”, di “coordinamento provinciale della medicina scolastica” e di “assistenza domiciliare integrata e di unità valutativa domiciliare”.
Sarebbe inoltre stata omessa la valutazione di rilevanti corsi di perfezionamento seguiti dalla ricorrente, come quello in “Organizzazione e Gestione delle Aziende sanitarie”, in cui ha discusso la tesi “La qualità percepita nei servizi sanitari”, ed altri frequentati presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano e presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Invece la valutazione del curriculum del yyyyy presenterebbe perplessità tali da inficiare persino il giudizio di idoneità dello stesso e, per illegittimità derivata, la conseguente scelta del Direttore Generale.
Per tale candidato, su cui poi è ricaduta la scelta del Direttore Generale, sarebbero state valutate attività non documentate formalmente. Lo stesso si sarebbe limitato a presentare una casistica che, a suo dire, darebbe solo l’idea del livello di attività svolta, in relazione alla quale, pertanto, nessuna valutazione poteva essere espressa, dal momento che risulta palesemente disatteso il dettato della legge che richiede, invece, al riguardo, una puntuale descrizione.
Si costituiscono l’Azienda e yyyyy, contestando in fatto e in diritto il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare insistono sulla correttezza della scelta discrezionale effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda.
La causa, previo il deposito di note autorizzate, è discussa oralmente all’odierna udienza sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, nonchè decisa come da separato dispositivo in atti di cui si dà pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
            Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va in primo luogo tracciato, concisamente, il quadro normativo e contrattuale in cui si colloca la presente controversia.
La dirigenza sanitaria è oggi collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali (art. 15 d.lgvo 502/1992 come sostituito dall’art. 13 d.lgvo 229/1999).
Anche per la dirigenza medico veterinaria (area IV) si assiste alla scissione fra l’acquisto della qualifica di dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la successiva attribuzione delle funzioni dirigenziali con contratto a carattere integrativo dell’originario contratto di assunzione (vds. art. 15, comma 2, del d.lgvo 502/92 e successive modifiche, che rinvia al d.lgvo 165/2001).
L’Azienda sanitaria, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, attinge all’interno di un unico bacino, il c.d. ruolo di amministrazione, dove si trovano tutti i dirigenti medici.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, come noto di tipo gestionale, non costituiscono, a differenza delle funzioni di natura professionale (di consulenza, studio, ricerca, ispettive, di controllo, ecc.), oggetto di un diritto o di un sicuro affidamento, essendo la loro assegnazione solo “possibile” (art. 15 ter, comma 4, 15, comma 4, d.lgvo 502 e successive modifiche).
Con specifico riferimento all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, la stessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione (art. 15 ter, comma 2, del d.lgvo 502/92 e successive modifiche); detto incarico è attribuito a colui che sia in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (art. 15, comma 7, del d.lgvo 502 e successive modifiche, che espressamente rinvia al successivo art. 15- ter , comma 2).
Tale disciplina è confermata anche dagli artt. 13, comma 1, e 29 dei contratti collettivi per la dirigenza sanitaria, area III e IV, per il quadriennio normativo 1998 – 2001, con l’aggiunta, nel CCNL per la dirigenza medica e veterinaria, al comma 4 dell’art. 29, dell’indicazione secondo la quale le aziende si devono preoccupare comunque di formulare in via preventiva, di concerto con le rappresentanze sindacali, criteri per il conferimento degli incarichi.
Emerge chiaramente dalla disciplina sin qui tratteggiata che non sussiste un diritto all’incarico dirigenziale in questione, semmai può parlarsi di un diritto ad una scelta corretta, nell’ambito della legge e del contratto, e dei principi di buona fede e correttezza.
Il sindacato del giudice ordinario sul conferimento dell’incarico non può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali del datore di lavoro, tutelate ex art. 41 Cost., né può spingersi fino a sostituire la propria valutazione a quella del direttore generale, ordinandogli il conferimento dell’incarico ad altro soggetto.
Potrà semmai essere dichiarata la nullità del conferimento dell’incarico, se in contrasto con norme imperative di legge o con i principi di buona fede e correttezza, e riconoscere eventualmente al dirigente non assegnatario dell’incarico il diritto al riesercizio del potere di scelta da parte del datore di lavoro, o al risarcimento del danno; il conferimento dell’incarico potrà essere ottenuto in sede giudiziale allorché lo stesso costituisca un atto vincolato, ovvero un atto la cui adozione discenda automaticamente dall’applicazione delle regole che presiedono al conferimento dell’incarico stesso; ovvero quando non vi sia discrezionalità.
Ora la domanda di parte ricorrente (“dichiararsi il proprio diritto al conferimento dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Ragusa, e, per l’effetto, ordinare al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa di conferirle l’incarico dirigenziale suddetto, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di conferimento dell’incarico al dott. S. Brugaletta) è volta senz’altro al conseguimento dell’incarico, e come tale non può essere accolta.
Anche la domanda di risarcimento del danno appare conseguenziale al riconoscimento del diritto all’incarico, e quindi è anch’essa da rigettare.
Infatti non risulta, sulla base degli atti di causa, che il Direttore Generale si sia vincolato al rispetto di determinate procedure e regole dalla cui applicazione debba necessariamente conseguire la nomina della ricorrente.
Invece dall’avviso indetto per l’affidamento dell’incarico in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si evince che “l’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti, nominati ai sensi dell’art. 15 d.lgvo 502/99 così come modificato dal decreto legislativo n. 299/99….., che dovrà predisporre l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti. Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei dalla commissione, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico con il solo obbligo di motivare la scelta”.
Ne consegue che la scelta discrezionale del direttore generale, a tutto concedere, deve tener conto del parere della commissione, ma certamente non è a tale parere vincolata, altrimenti non avrebbe senso parlare di scelta discrezionale; addirittura si è posto il problema, risolto positivamente dalla giurisprudenza di merito, se il direttore generale possa decidere di non scegliere alcuno dei candidati ritenuti idonei dalla commissione; peraltro le norme sopra viste, in particolare l’art. 15 ter, comma 2, del d.lgvo 502, non prevedono che la commissione rediga un “parere”, dovendo invece limitarsi a predisporre un elenco di idonei.
Come testualmente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, in un giudizio relativo ad una questione di giurisdizione (ord. 1478/2004), “…il punto centrale è che la procedura che precede il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche, ne’ la natura giuridica, del concorso. Qualsiasi modalità sia prevista per la procedura concorsuale (v. D.P.R. n. 487 del 1994) e cioè quella del concorso per esami, quella del concorso per titoli ed esami, quella del concorso per soli titoli, quella del corso-concorso ovvero quella del concorso con preselezione, un dato comune ed indefettibile a tutte le suddette procedure è che esse si concludono con l’approvazione di una graduatoria di merito, che costituisce un vincolo per l’ente che ha promosso la procedura concorsuale, nel senso che l’assunzione dei candidati deve seguire, entro il limite dei posti messi a concorso, l’ordine che i candidati hanno assunto nella graduatoria, una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata. Ora, come risulta dalla norme in precedenza richiamate (v. D.Lgs. n. 502 del 1992 e D.P.R. n. 484 del 1997), nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico del secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, atteso che la commissione si limita (dopo le modifiche all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 dal D.Lgs. n. 517 del 1993) alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula; la commissione non attribuisce punteggi, non forma una graduatoria ma si limita a predisporre un elenco di candidati – tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire – che viene sottoposto al Direttore Generale dell’Azienda. Il Direttore generale dell’Azienda, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario e affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3 comma 1-quater, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche)”.
Quanto all’obbligo di motivazione, di cui all’avviso pubblicato in GURS, anch’esso non è previsto dalla legge; ed infatti il Direttore Generale “è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda” (art. 3 d.lgvo 502/92 e successive modifiche) ed “effettua” l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa sulla base di una rosa di candidati idonei (art. 15 ter d.lgvo 502).
Il conferimento dell’incarico non è un provvedimento amministrativo, ma un atto unilaterale di natura privatistica, assunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgvo 165/2001).
In questo senso è l’orientamento costante della Corte di Cassazione, di recente ribadito con riferimento alla dirigenza statale, e pur tenendo conto delle modifiche di cui alla legge 145/2002 (Cass. 5659/04).
Ne consegue che il conferimento di incarichi dirigenziali, appartenendo all’area del diritto privato, costituisce un atto di autonomia, perché non può essere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, non essendo espressione di potestà pubblicistica, bensì manifestazione del potere organizzativo-gestionale.
E quindi non sarebbe richiesta motivazione alcuna, essendo soggetti tali atti ai principi dell’autonomia privata, e in primo luogo alla regola della normale irrilevanza dei motivi (Cass. 5659/04); ed essendo soggetti al controllo degli organismi interni (art. 5, comma 3, d.lgvo 165: “gli organismi del controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1”).
A tale conclusione la Suprema Corte è giunta con riferimento alla dirigenza statale, come già detto; ma tali principi a maggior ragione dovrebbero valere nell’ambito della Sanità, stante che l’Azienda tutta è organizzata secondo l’atto di diritto privato emanato dal Direttore generale (art. 3, comma 1 bis d.lgvo 502/92).
Tuttavia nel caso di specie lo stesso direttore generale si è obbligato, nell’avviso per l’affidamento dell’incarico quinquennale per cui è controversia, a motivare la scelta.
Detta motivazione però rappresenta solamente la cartina di tornasole di una scelta da effettuarsi secondo i criteri di legge e contratto e secondo i principi di buona fede e correttezza e non deve dar conto, ritiene questo giudice, di alcuna valutazione comparativa, se a tanto il direttore generale non è obbligato da fonti legislative e/o regolamentari o contrattuali o da atti aziendali.
In assenza di detti vincoli, sono condivisibili le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sent. 3199/2002), secondo cui “la responsabilità del Direttore è legata alla valutazione ex post del grado di conseguimento degli obiettivi , di tipo manageriale, che lo stesso Direttore generale ha assunto di poter ragionevolmente raggiungere. In questo schema, la sanzione della responsabilità manageriale del Direttore può essere concretamente attivata solo se egli è posto in condizione di scegliere con ragionevole discrezionalità i suoi più stretti collaboratori sanitari, sulla base di una valutazione che, partendo da una certificata idoneità all’incarico, valuti requisiti e profili strettamente connessi agli obiettivi di gestione che lo stesso Direttore generale si è impegnato a conseguire. Proprio per coniugare il carattere fiduciario dell’incarico ed obiettive esigenze di trasparenza e professionalità, l’art.15 in questione ha delineato una procedura che, come del resto riconosce lo stesso appellante, non configura uno scrutinio comparativo e quindi una graduatoria. La circostanza che la scelta debba essere effettuata in assenza di elementi espliciti e formalizzati di comparazione e che sia connotata da ampi margini di discrezionalità, risulta in qualche modo bilanciata dal fatto che comunque l’attività della Commissione consente di isolare i candidati idonei da quelli che non sono in possesso dei requisiti per aspirare ad ottenere un incarico comunque di grande delicatezza e responsabilità”.
Nel caso di specie, non sono emersi vincoli di carattere eteronomo o autonomo che obbligassero il direttore generale ad una puntuale valutazione comparativa dei candidati, nonché a darne conto in sede di motivazione; né questo giudice ha ravvisato, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e sulla base di quanto emerso agli atti, violazione di norme nella procedura di conferimento dell’incarico de quo.
Parte ricorrente non ha dedotto in modo chiaro e puntuale il mancato possesso in capo al soggetto assegnatario dell’incarico di taluno dei requisiti previsti dal DPR 484/1997; né ha dedotto il mancato rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 29 CCNL sanità area IV.
Peraltro il direttore generale non ha basato la propria scelta esclusivamente sul parere dato dalla commissione; parere che si è espresso con la formulazione di giudizi sulle capacità professionali, sulle capacità gestionali e sulle capacità organizzative e direzionali dei candidati; giudizi che, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, sono risultati parimenti lusinghieri (giudizio “ottimo” per ciascuno dei profili evidenziati) sia per la ricorrente che per l’assegnatario della nomina (all.to 8 fascicolo AUSL e all.to 8 fascicolo parte ricorrente).
Nell’ambito della sua discrezionalità, il direttore generale ha inteso dare prevalenza alla capacità professionale maturata da ciascun candidato, ritenendo che la capacità e l’esperienza del soggetto scelto fossero più rispondenti al perseguimento degli obiettivi aziendali, tesi a migliorare ed ottenere una più razionale ed organizzata attività di gestione del Distretto di Ragusa.
E’ una motivazione che esprime le ragioni della fiducia riposta nel soggetto assegnatario della nomina, soggetto con oltre venti anni di esperienza nella disciplina dell’organizzazione dei servizi sanitari di base, per come emerge dalla lettura del curriculum allegato agli atti.
Le censure indicate in ricorso, infine, sull’operato della commissione sono da un lato irrilevanti, nella parte in cui riguardano un’asserita sottovalutazione delle proprie attività ed esperienze professionali e manageriali, stante che la ricorrente ha conseguito un giudizio di idoneità e non un punteggio di graduatoria di cui potersi dolere; dall’altro generiche nella parte in cui investono il giudizio di idoneità riportato dall’assegnatario della nomina; ed infatti questo giudice non è stato posto in condizione di conoscere le asserite carenze dell’attività professionale dell’assegnatario della nomina, per le quali, secondo parte ricorrente, “sarebbe stato disatteso il dettato della legge” (presumibilmente, ma non è detto chiaramente, gli artt. 5 e 6 del DPR 484/1997).
Peraltro l’assegnatario della nomina presta sin dal 1983 la propria attività professionale presso il servizio di medicina di base, sicchè appare difficile pensare che lo stesso non sia in possesso di una specifica attività professionale ed esperienza, che costituisce uno dei requisiti previsti dal DPR 484/1997, oltre all’iscrizione all’albo professionale ed all’anzianità di servizio come descritta all’art. 5, comma 1, lett. b. del predetto DPR.
Inoltre le censure indicate nelle note finali, sempre sull’attività professionale dell’assegnatario dell’incarico, oltre che tardive, si appuntano su aspetti settoriali di detta attività (quali: 1) la contestazione della qualità di responsabile del servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI; non si contesta invece l’attività aggiuntiva comunque svolta nell’ambito del progetto ADI; 2) la contestazione della qualità di referente scientifico di un progetto nazionale; 3) la qualità di responsabile dei centri unificati di prenotazione – CUP); come tali dette censure, pur se in ipotesi fondate, non sono idonee a dimostrare la mancanza del requisito della “specifica attività professionale ed esperienza”, ma si collocano pur sempre nella prospettiva attorea della valutazione comparativa tra i due candidati, riguardata sotto il profilo specifico delle responsabilità gestionali rivestite da entrambi; prospettiva che però questo giudice non ritiene percorribile nel caso di specie, per i motivi sopra esplicitati.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali per la complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
·         definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
  • compensa le spese processuali.
Così deciso in Ragusa il 10.03.2005
Il Giudice del lavoro
Dott. Giovanni Giampiccolo 
 

sentenza

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