Tribunale di Milano, ord. 27 aprile 2005: Il Tribunale di Milano riconosce il diritto degli eredi di un noto cantante lirico di inibire in via d’urgenza ad una casa discografica la produzione di supporti contenenti registrazioni dal vivo di numerose

sentenza 01/12/05
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RG? 3115/05

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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
PROPRIETA’ INDUSTRIALE

**** **** E **** (avv. prof. ****************** ? avv. prof. ***********************)

CONTRO

**** SAS (avv. **************)

?

Il giudice designato

sciogliendo la riserva che precede,

O S S E R V A

Con ricorso d?urgenza ex art. 700 cpc, **** e **** ****, quali nipoti ed unici eredi legittimi del noto baritono deceduto nel 1967, hanno esposto che la casa discografica **** produce e distribuisce da vari anni supporti contenenti registrazioni dal vivo di numerose opere liriche (anche) nell?interpretazione del detto cantante (******, ********, ******, ecc.), eseguite tra il 1955 e il 1964 e pubblicate dal 1994 al 2003, nonch? una compilation dei suoi grandi successi (?**** **** in recital?), contenente esecuzioni risalenti agli anni 1954-62, pubblicata nel 2000 e recentemente ristampata, il tutto senza alcuna autorizzazione e senza riconoscere alcun compenso all?interprete e agli eredi, in violazione della legge sul diritto d?autore e altres? utilizzando indebitamente il nome e l?immagine di **** nella confezione dei supporti, per ricavarne il massimo vantaggio economico possibile. Su tali premesse, hanno chiesto il sequestro dei prodotti in contestazione (anche giudiziario ed esteso alla documentazione contabile) e comunque l?inibitoria alla loro ulteriore produzione, commercializzazione e distribuzione, con fissazione di adeguata penale e pubblicazione del provvedimento.

Nella procedura cautelare si ? costituita **** sas opponendosi alle domande avversarie ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che i CD con le interpretazioni di **** attualmente commercializzati non sarebbero di sua produzione. In particolare, ha riconosciuto di aver pubblicato e commercializzato incisioni (anche) di **** fino al 1996, quando le stesse non erano (pi?) protette secondo la legge del tempo, ma ha affermato di aver cessato tale attivit? a seguito della modifica dell?art. 85 l.a. operata in attuazione della direttiva CE 93/98 che ha elevato la durata della tutela da 20 a 50 anni dall?esecuzione (cfr i vari DD.LL. non convertiti ?da 254 a 544/95-, l?art. 17 della L.52/96 e il D.Lg.vo 154/97) e di aver ceduto nel maggio 1996 gli oltre 20.000 CD di cui disponeva, tutelati dalla nuova normativa, ad una societ? croata, la ****** trade d.o.o, che poteva legittimamente commercializzarli nel suo paese, in cui la normativa non era stata modificata.

??????????? Sono state scambiate memorie difensive.

I ricorrenti hanno contestato l?assunto avversario della cessazione della produzione dopo il 1996, osservando come l?utilizzo del nome e del marchio (****) dell?italiana da parte della societ? croata non risulterebbe comprensibile se non in forza di un contratto di licenza o comunque di un rapporto che vede quest?ultima come semplice prestanome della prima o comunque soggetto realizzatore delle incisioni per conto della resistente. A riprova, richiamano:

1)????? il catalogo aggiornato al 1998, che asseriscono allegato, sino a qualche mese fa, ai CD contenenti le opere interpretate dal **** (anche a quelli ?**** ? Made in Croatia?), catalogo che comprende opere ancora protette (La Traviata 1956, La battaglia di Legnano 1961 ecc), che indica come soggetti cui ? possibile ordinare i CD della ****, tra gli altri, **** di Milano (distributore della resistente) e la stessa resistente, di cui riporta ragione sociale e indirizzo (cfr doc. 1 memoria);

2)????? il catalogo ufficiale **** presente nel sito del distributore **** sas, che indica come ?**** ITALIA? (doc. 4) ogni descrizione dell?articolo con etichetta ?****?;

3)????? la dizione ?Manufactered in Italy? che compare accanto a ?1997 Made in Croatia ? ************ d.o.o. Rijeka? sulla copertina dell?opera ?**** **** Recital?, al cui interno ? presente il catalogo 1998/2 della **** sas (doc. 5);

4)????? la presenza della scritta ?Printed in EEC? anche nei successivi CD che recano l?indicazione ?************? (doc. 6)

?

Su tale premesse i ricorrenti hanno insistito per le loro richieste cautelari, in particolare di sequestro, da estendere ?inaudita altera parte? anche nei confronti di ************ d.o.o. e di **** sas.

La resistente, dopo aver ricordato lo scarso valore economico dei beni per i quali ? richiesta la tutela (indicato in poche migliaia ?se non centinaia- di euro, stante l?esiguit? del mercato e la scarsa tiratura -500 CD per opera-, la bassa percentuale, in genere del 2%, spettante sui prezzi praticati all?ingrosso), ha contestato che le sia riferibile il catalogo prodotto dai ricorrenti (sub doc. 1 memoria), rimandando al proprio doc. 10 (che non contiene, le opere, ora protette, del ****); ha precisato di aver venduto alla societ? croata, oltre i CD, anche i supporti magnetici e gli impianti per la loro produzione; ha attribuito a un?iniziativa della ******, della quale la resistente neppure sarebbe stata a conoscenza, l?indicazione di quest?ultima come soggetto presso il quale era possibile ordinare i CD.

Tentata invano la conciliazione, all?esito della discussione il giudice osserva che ai fini di un parziale accoglimento della pretesa azionata dai ricorrenti sembrano sussistere i necessari presupposti di legge.

Quanto al fumus, va rilevato:

– in ordine ai ricorrenti, che sussiste (ed ? del resto incontestata) la loro legittimazione attiva per la documentata qualit? di eredi e sussiste altres? il loro buon diritto sulla fissazione delle prestazioni artistiche del ****, la riproduzione della fissazione e la distribuzione, sicch? anche la produzione e commercializzazione dei supporti ottenuti non pu? essere consentita senza la loro autorizzazione. Mentre? la pure lamentata violazione del diritto al nome e al?immagine o alla protezione dei dati personali, non sembra nella fattispecie ravvisabile. Gli illeciti in questione appaiono infatti privi di autonomia, in quanto nome e immagine risultano utilizzati soltanto ai fini della descrizione del contenuto del supporto offerto in vendita e quindi in modo funzionale al diverso ?e gi? considerato- illecito ex lege autore, nel quale devono considerarsi assorbiti;

– in ordine alla posizione della resistente, che convincono della necessit? di considerarla non estranea alla produzione o almeno alla commercializzazione in Italia dei supporti contestati le peculiarit? gi? sopra acutamente rilevate dalla difesa dei ricorrenti (cfr pag. 2). In particolare, il rinvio alla stessa resistente per le ordinazioni dei supporti, lungi dal potersi considerare iniziativa estemporanea ed attribuibile esclusivamente alla ******, sembra giustificare una riferibilit? dei medesimi prodotti anche alla resistente, riferibilit? che, ai fini della pronuncia sommaria qui richiesta, non pu? considerarsi influente.

Quanto al periculum, si osserva che la positiva ravvisabilit? nel caso di specie del detto requisito va correlata anche all?approssimarsi, per varie esecuzioni, se non per tutte, della fine del periodo di tutela. Trattandosi infatti, come ? normale nell?ambito della tutela della propriet? intellettuale e industriale, di esclusiva che la legge riconosce soltanto per un dato periodo di tempo, ancorch? ampio, pu? ritenersi che la valutazione della pericolosit? del comportamento vietato sia stata operata a priori dal medesimo legislatore con la previsione del diritto di autorizzare (e di opporsi al)la fissazione, riproduzione e distribuzione, diritto che risulterebbe inesorabilmente frustrato ove, pur a fronte della sua temporaneit?, si intendesse riconoscere valore esimente alla sua consistenza meramente economica e alla sua risarcibilit? in termini esclusivamente pecuniari.

La domanda cautelare dei ricorrenti pu? quindi accogliersi.

Non, peraltro, quanto al sequestro, misura non concedibile ex art. 700 cpc (la cui natura residuale ne esclude l?utilizzo per cautele previste tipicamente, come appunto, il sequestro, da specifiche norme), non ex art. 161 l.a. (per il disposto del comma 2, che non lo consente per le opere che risultano dal contributo di pi? persone) e neppure sotto il profilo del sequestro giudiziario, superfluo ai fini della prova della violazione (gi? raccolta dai ricorrenti) e anche della sua entit? (che risulta naturalmente connessa ad attivit? istruttorie, da stimarsi estranee alla presente fase, in difetto di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l?esistenza di un qualche pericolo o impedimento nella determinazione delle vendite da effettuarsi, ai fini del ristoro del pregiudizio lamentato, nella sua sede propria, ossia quella del giudizio di merito).

Resta dunque l?inibitoria, che va disposta con ordine alla resistente di cessare la produzione e/o la commercializzazione di supporti contenenti opere ancora protette interpretate da **** **** e confezionate in supporti che recano il nome e l?immagine dello stesso; con penale (congruamente determinabile in euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell?esecuzione dell?ordine) e con pubblicazione, a cura dei ricorrenti e a spese della resistente, del dispositivo della presente ordinanza (sul quotidiano ?Corriere della Sera? per la diffusione nel foro dell?illecito, e sul sito web della ****, www.****.com quale strumento della lesione e dunque anche dell?opportuna preventiva tutela degli interessi dei ricorrenti).

Infine, la pronuncia non pu? ritualmente essere estesa anche alla societ? croata e alla ****. Sembra invero palese, richiedendosi pur sempre un ricorso e un contraddittorio eventualmente differito, l?inammissibilit? di una domanda cautelare formulata nel corso di un procedimento, pur analogo, avviato nei confronti di un altro soggetto. Tanto pi? se la domanda ? volta ad una pronuncia ?inaudita altera parte?, cui dovrebbe seguire un?ulteriore fase di convalida incompatibile con il carattere relativamente definitorio della presente, e se si considera che, nella stessa prospettazione dell?attrice, la principale responsabilit? degli illeciti ? da attribuire al soggetto gi? convenuto, mentre non risulta in alcun modo problematico convenire in una successiva e distinta procedura gli ulteriori soggetti ritenuti responsabili.

P.Q.M.

Il giudice,

disattesa ogni ulteriore o diversa domanda, istanza ed eccezione, cos? provvede in via cautelare ed urgente:

1)????? ordina alla resistente di cessare la produzione e/o la commercializzazione dei supporti contenenti opere, ancora protette, interpretate da **** **** e confezionare in supporti che recano il nome e l?immagine dello stesso;

2)????? fissa in euro 1.000,00 la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell?esecuzione dell?ordine sub 1), a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

3)????? autorizza la pubblicazione, a cura dei ricorrenti e a spese della resistente, del dispositivo della presente ordinanza sul quotidiano ?Corriere della Sera? per una sola volta, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, nonch? sul sito web della **** snc (www.****.com) per tre mesi dallo stesso termine.

Milano, 27 aprile 2005

Il giudice designato

Dr. ******************

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