Tribunale delle imprese: le novità nel maxi-emendamento al decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) e i dubbi degli operatori del settore

Redazione 13/03/12
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Anna Costagliola

Con l’approvazione al Senato del maxi-emendamento correttivo del decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1/2012) novità sono state previste anche in merito alla istituzione dei Tribunali delle imprese. Deve ricordarsi, in proposito, come l’art. 2 del citato decreto, mediante modifiche al testo del D.Lgs. 168/2003, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, abbia previsto la loro riconversione in sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese, attraverso la estensione delle relative competenze anche alle controversie, soprattutto di natura economico-societaria, che coinvolgono in modo più generale le imprese (sul punto vedi l’articolo su questo stesso sito). La ratio del legislatore è stata quella di istituire una«giustizia specializzata», articolata e amministrata da organi giudicanti «tecnici» dotati di una specifica preparazione sui temi societari tassativamente individuati. In sostanza, il «nuovo» Tribunale dovrebbe assicurare maggiore celerità nei processi che vedono protagoniste le imprese, anche aumentando la qualità del servizio, attraverso una migliore qualificazione di chi è chiamato a decidere su materie così specialistiche. Il senso di una riforma così imponente mira a far coniugare efficienza, competenza e riduzione del carico delle liti, questo nelle intenzioni del Governo. In questa direzione si è cercato di perfezionarla in sede di conversione del D.L. 1/2012 attraverso la previsione una ulteriore estensione delle competenze, che le sezioni specializzate in materia di impresa avranno ora non solo sulle S.p.a., ma anche sulle S.r.l., in origine escluse dalla sfera di azione dei nuovi Tribunali. L’ampliamento delle competenze ha comportato la necessità di un incremento della lista degli uffici giudiziari, originariamente individuati nel numero di 12, all’interno dei quali dovranno essere collocate le sezioni specializzate in materia d’impresa. Nel testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato si recepisce, infatti, il principio per cui in ogni Tribunale di capoluogo di regione è destinata ad operare una sezione specializzata, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Valle d’Aosta, che farà riferimento a Torino, e dalla Lombardia, per la quale è previsto uno sdoppiamento di sedi che faranno capo una a Milano e l’altra a Brescia.

Se in linea tendenziale può dirsi di un positivo riscontro del nuovo istituto, non possono tuttavia sottacersi i dubbi emersi negli ambienti legali, per lo più ancorati al rischio che le sezioni specializzate, a organici invariati, possano trovarsi a gestire un contenzioso sempre più elevato, con la paradossale conseguenza di un allungamento dei tempi della giustizia. In particolare, sottolinea il Consiglio nazionale forense (Cnf) che la distrazione di magistrati presso i Tribunali delle imprese impoverirà ulteriormente le dotazioni organiche degli uffici giudiziari, dato che il provvedimento non destina risorse aggiuntive. La buona riuscita della riforma è, piuttosto, legata alla previsione di apposite risorse per ampliare il numero delle nuove sezioni sul territorio e per implementare gli organici. Stigmatizza ancora il Presidente del Cnf, Guido Alpa, come con l’art. 2 del D.L. 1/2012 sia stata radicalmente trasformata una norma, quella sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, concepita per un contenzioso «d’elite», estremamente limitato nel numero e prevalentemente documentale. Sotto questo profilo, l’aumento delle competenze non potrà che aggravare il carico degli uffici, i quali finiranno per peggiorare le proprie performances. La semplice devoluzione delle controversie coinvolgenti l’impresa ad una sede giudiziaria diversa da quella ordinaria non è infatti destinata a spiegare alcuna efficacia pratica, soprattutto in punto di celerità del processo, se non accompagnata dalla previsione di un organico ad hoc, evitando che ci siano carichi di ruolo aggiuntivi per i giudici già in forza all’organico.

In definitiva, non dispiace l’idea di giudici specializzati per la soluzione del contenzioso d’impresa, se ad essa si affianchino norme processuali speciali che ne garantiscano un impatto decisivo in termini di recupero di efficienza e rapidità del processo, e sempre che in tale innovazione non venga individuata la soluzione dei problemi sostanziali della giustizia, che hanno origini certamente più complesse.

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