Tre questioni per la salvezza dello Stato

Scarica PDF Stampa

Quali sono gli ingranaggi che regolano l’esistenza dei pubblici poteri in una democrazia? Sono i meccanismi partecipativi e trasparenti manualisticamente teorizzati o esistono categorie sotto le quali si raggrumano strategie e fenomenologie di indole diversa, che sfuggono al controllo sociale? Sono questi i dubbi che il libro “Immunità Segreto Stato di eccezione. Prospettive sistemico-normative” di Alessandra Pastuglia – G. Giappichelli Ed. – 2012 , cerca di decantare ed affrontare, con confessati debiti nei confronti della sociologia del diritto e con un mentore che di fatto ispira ed orienta i ragionamenti sul punto (Foucalt). Diverse sono le pagine dedicate a Niklas Luhmann e Guenther Teubner ed alle rispettive analisi sul concetto di regolazione, elaborato con riferimento ai contesti “sistemici” – e sottosistemici – ed al rapporto proiettivo instaurato con le dinamiche sociali (sull’argomento, per completezza, ci permettiamo di rinviare incidentalmente ad un saggio che riassume alcuni dei lineamenti in disamina: cfr. “La riflessività giuridica come categoria di mediazione tra individuo e diritto” di F. Scamardella, in, i-lex rivista quadrimestrale on-line – www.i-lex.it) .

Chi, quindi, vi volesse scorgere una riflessione tutta dottrinale, “pura”, sull’eccezione come categoria (diremmo come genere, al quale ricondurre alcune delle specie: l’immunità ed il segreto di Stato) all’interno del sistema normativo italiano – o anche in chiave comparatistica, per esempio in ambito occidentale – è destinato a familiarizzarsi con autori e punti di approdo di diverso segno.

Le pagine del libro, più che altro, passano al setaccio prassi e situazioni da “zona grigia”, corredando con acute osservazioni il tema del segreto di Stato come “intermittenza” dello scenario politico-istituzionale moderno e rispetto al quale anche le “immunità” rivestono un ruolo che dà un po’ la misura della complessità dei temi in gioco.

Le tendenziali connotazioni “fuori sistema” del segreto prendono spunto da una nomenclatura dei controlli esercitati sulle notizie, sulle informazioni e sulle competenze. La dilatazione delle prassi adottate – sembra volersi osservare – supera ogni rigorosa lettura dei concetti di “pericolo” e “sopravvivenza” che pure qualcosa significano, e non di poco conto. Il merito che maggiormente può assegnarsi a questo lavoro, appunto, è di pro-vocare quelle situazioni di limite estremo, di “rottura” del congegno delle relazioni istituzionali e politiche, leggendole in chiave critica.

Ma se pure è lecito prendere congedo – anche scomodamente – dalle geometrie simmetriche del pensiero alle quali le consuetudini di circostanza, quelle che vengono fatte conoscere al cittadino, prestano piena garanzia, ciò nonostante occorre mettersi d’accordo su alcune definizioni centrali per evitare ricaduta circolare sull’idea suppliziale ed omologante di “istituzione totale”.

Lo stato di eccezione, nei suoi distinti risvolti, è contrassegnato da due aspetti fondamentali. Da un lato il sistema normativo, il circuito delle Leggi che governano i consociati ed il funzionamento fisiologico dello Stato; dall’altro la necessaria incompiutezza che è data dal tempo.

Ogni complesso sistemico deve fare i conti con il fattore “tempo”. Ogni piano, ogni progetto deve considerarsi in relazione alla caduta verso lo spettro delle mille situazioni eventuali. Il tempo è il dato costituivo e condizionante dell’esistente e per il Diritto – che è sempre una previsione progettuale – il fattore tempo è il motivo della “caduta”. Un po’ perché il tempo stesso è la componente fondamentale dell’attività ermeneutica: si interpretano le leggi – e le si applicano – in base ad una sensibilità e ad una coscienza che cangiano con gli uomini e le epoche. Un po’ perché il tempo è consumazione e moltiplicazione delle possibilità e sul tappeto il Legislatore getta i dadi con ritardo rispetto ai ritmi della Storia. Quindi il concetto cronologico, la curva della durata, va considerato come lo statuto connotante di un progetto realizzabile.

Il Politico, vorremmo notare, fa i conti con le smentite della Storia e ne contempera i riverberi e le possibili sconfitte del Mito o dell’idea di interpretazione e/o trasfigurazione del reale.

A ciò non può sfuggire il funzionamento della Norma, sicché lo stato di eccezione è il destino della Norma stessa. Non la sua negazione ma – attraverso la scorrevolezza del tempo – la sua conferma ed il suo completamento: la sua intrinseca necessità. Quello Stato che disconoscesse l’idea di eccezione – e più propriamente l’idea e l’ipotesi dello stato di eccezione – correrebbe i rischi più grandi. Esso potrebbe eclissare il concetto ma non sfuggirebbe al Convitato di pietra.

Ed allora, può da qui essere più chiaro perché gli Stati riconoscano anche solo di fatto l’eccezione. La domanda intrigante è: eccezione “del” Diritto o “dal” Diritto, come lo si cerca spesso di configurare oggi, ricorrendo ipertroficamente all’idea di costituzionalizzare tutto. I reggitori dello Stato, se coscienziosi e sdegnosi della facile propaganda, hanno un bell’interrogativo davanti a sé.

Il Diritto “puro” – se esiste e se c’è ancora chi lo riconosca come tale – certamente si deve porre il problema di come sfuggire al disordine, di come evitare di restare vittima del tempo della “gettatezza”. Difatti, se il Politico batte il Diritto sul piano dell’effettività e dell’efficacia (senza essere immune dalla cosiddetta eterogenesi dei fini) è anche vero che esso gioca intenzionalmente con la Storia e si approssima pericolosamente alla sua radicale contingenza, rischiando di subire i più gravi rovesci e le più feroci smentite. Il Diritto – così come in questa sede ci ostiniamo genericamente a chiamarlo – prendendo le distanze dalla mutevolezza delle cronache – perde in brillantezza ma riesce ad imporre il diritto alla propria salvezza. Se nel riconoscere e rincorrere le novità – e quindi le trappole maligne delle vere e delle false eccezioni – il Diritto si fa lambire dalla messa in discussione di ogni cosa anche i suoi fondamenti, a cominciare da quello della pura strumentale necessità, vacillano. Qui subentra pertanto l’Angoscia, che non è la paura di un soggetto nei confronti di altri soggetti, di un Ente nei confronti di altri Enti, come Heidegger indica, ma è lo spaesamento di fronte al Nulla, all’annientamento: è il prodromo del “prendersi cura” – diremmo – di fronte ad un’eccezione così profonda da costituire una parte della sua identità; essere questo, questa cosa precisa, solo così com’è.

Per il vero, questo libro sembra proporsi un itinerario di pensiero che forse è di diverso orientamento. L’idea di segreto e di eccezione sembra osservata sul tavolo settorio con un sospetto (il sospetto per un “male necessario”) che si esprime per l’insalutato ospite.

Ognuno converrà che, da un punto di vista metodologico, accomunare o correlare i due termini, segreto ed eccezione, può costituire una fonte di equivoci. Procediamo con ordine: c’è chi vorrebbe che lo stato di eccezione uscisse dalle nebbie del giuspositivismo, dando testimonianza di sé e rimettendo in discussione le contemporanee rassicurazioni profuse dai testi di ispirazione kelseniana. In questi casi più l’eccezione fa rumore (culturale e dialettico) e meglio è. Quanto al segreto non tutti lo pensano come un “vizio inconfessato”, poiché un ”ordine dei discorsi” ognuno cerca di prospettarlo od imporlo agli altri: e per concretare il mio o il tuo ”ordine dei discorsi” (in questo caso pubblici), si sceglie e si usa un sillabario del potere della cui esistenza i consociati sono bene o male al corrente. Il lessico dei rapporti di forza è assai spesso di difficile comprensione ma l’albero della conoscenza non è cosa sconosciuta anche solo come immagine portante: non si possiede il cifrario ma si sa che c’è uno schema oltre le apparenze.

Il pericolo, che l’A. sembra mettere in risalto, è che il potere (ogni potere) possa servirsi di queste circostanze per beneficiarne a proprio uso e consumo, per reggere distorsivamente le proprie fortune. Ciò è incontestabile, ma appare sperimentato che la fenomenologia eccezionale del segreto può rivelarsi fattore indispensabile (in chiave giuridica e politica) per il buon funzionamento, l’integrità e la salvezza delle istituzioni, anche quelle più latamente democratiche. E’ vero anche che la cosa sia suscettibile di mettere potenzialmente in crisi gli equilibri della codificazione ordinaria. Infatti, questo si aveva in testa quando – reputando che “quanto più si scrive peggio è” – si è parlato di “legittimità dei fini” col che – assunti come parametri di validazione la tipicità e la tassatività – si è rovesciata ogni prospettiva sistemica, se si vuole asserendosi una “deroga” come criterio di riconoscibilità della “regola”. Ed infatti chi predilige “il governo delle regole” preferisce abbondare con le riserve di Legge, ridimensionando il fattore della decidibilità, che è – e non può non essere – squisitamente umano o, meglio, soggettivo, cioè sensibile ai “mezzi” ed al loro uso.

Non solo. Procedendo in ordine sparso, per debito di verità, se si parla di segreto in relazione ad un ordinamento politico pluralistico, c’è anche qui la necessità di fare delle distinzioni. Identificare la democrazia ( con le procedure elettive e decisionali che in genere sono comunemente accordate in ambito occidentale) con la trasparenza, concetto di sicuro poco rigoroso, rischia di far pullulare lo spazio di discussione di formule generaliste e retoriche.

Il concetto di trasparenza è diventato con il tempo un “valore”. Esso condensa i miti della società post-moderna, dove il frammento e l’incompiuto rappresentano il fondamento di sintesi “deboli” e parziali; per ciò stessa, per il fatto di costituirsi al di fuori delle “grandi narrazioni” ( ed in aperta e disillusa polemica con queste), la visione post-moderna della dimensione pubblica esige la “partecipazione”, cioè – potremmo dire – la possibilità prensile ed illimitabile di raccogliere ciò che mi pare, spesso anche ciò che non mi serve, restituendo nei termini di una curiosità eccentrica, orizzontale e vieppiù maniacale il senso del vuoto che colpisce il suddito della società complessa (sul concetto di “trasparenza sociale”, trattato da un punto di osservazione meno severo, rimandiamo a “La società trasparente” di G. Vattimo, riedito nel 2011).

Il partecipare significa così “prendere parte”, attingere ed essere attinti, senza egemonie o coinvolgimenti, “a tempo parziale”, diremmo di più: nel tempo libero. E se la contestazione impicciona è tutto, ma solo nel tempo libero ( cioè secondo gli schemi del lavoro post-fordista), essa si rimpicciolisce sotto il segno della curiosità, cioè viene fagocitata dallo schema della spettacolarizzazione alla G. Debord . Più la società diventa “trasparente” ed i saperi sono “diffusi” e parcellizzati e meno si comprendono le cose. Più la comunicazione è pervasiva e più si trovano in circolazione le maschere di Guy Fawkes. Il quale aveva più dimestichezza con le polveri che con i “sit-in”.

Oggi più che mai, dunque, resta il fatto che lo Stato – pluralista o totalitario, debole o tirannico, parlamentare o plebiscitario – si fa portatore, in sé, degli “arcana imperii” affinché non sia posto alla deriva da una società civile onnivora che mette a nudo i suoi piccoli componenti ma lascia perversamente indistinguibili i propri contorni e la propria anima. Il Diritto non può non accorgersi che tutto ciò che proviene dalla società non in sé “buono”. Difatti, più che “sorvegliare e punire” nei termini di una politica “custodiale” delle dinamiche sociali qui si tratta di far sopravvivere non solo le forme della legalità – e della legittima delibazione, ma l’idea stessa di Forma. Ed una via efficace – e non ipocrita – per garantirne la salvezza è di fare i conti senza paura con la necessità della “exceptio iuris”, come momento costitutivo e “biologico”della compagine pubblica. Siamo in presenza di un substrato arcaico e/o “archeologico”? Nell’evocare il quesito evidentemente diventa assai più palese il conflitto delle rispettive sensibilità.

Rimanendo su un piano di diritto sostanziale, vogliamo ricordare che in Italia anche la Corte Costituzionale ha messo in evidenza come si debbano fare i conti con la base ontologica dello Stato, cioè con quei valori ( termine, anche qui, da riempire con il giusto significato) che pre-esistono alle garanzie inserite nella Carta e che ne rappresentano la premessa implicita ( vds. gli spunti utilmente rinvenibili in “Il parametro delle norme non scritte nella Giurisprudenza costituzionale” – G. Razzano Milano 2002). Ragionando per paradossi, ad esempio, i padri costituenti non hanno pensato ad una fattispecie che prevedesse il suicidio collettivo di tutte le cariche pubbliche; o la diserzione improvvisa delle forze armate; o la pazzia inconsulta dei managers industriali con relativo crollo del tessuto produttivo. Non le hanno pensate, queste eventualità, per una convenzione in ragione della quale si dà per raggiunto il minimo concerto sul fatto che uno Stato, prima di possedere uno statuto, deve vivere, esistere, funzionare sulla scorta di canoni essenziali. Senza i necessari presupposti storico-fattuali lo Stato stesso non c’è più o se ci fosse, dovremmo nominarlo con un altro sostantivo.

Tuttavia, la cornice reale degli assetti pubblici non sta neppure tutta nell’eccezione: “la cosa in sé” rispetto il purinico delle dimensioni di tempo e di spazio. Sotto il profilo della funzionalità “tecnica” non è male ricordare che l’orientamento legislativo e regolamentare in tema di segreto – nel caso di specie il segreto di Stato – ha permeato nel nostro ordinamento le prassi dei pubblici poteri secondo il principio della “non necessità di conoscere”, per cui si apprende un dato riservato – o se ne apprende una parte – solo laddove sia necessario rispetto alla funzione che si esperisce. La conoscenza non è negata ma è regolata e, in parole povere, resa esigibile dalla mia collocazione funzionale (che a sua volta è sottoposta al vaglio di affidabilità ed opportunità); e quando si usa l’aggettivo “mia” non si indica un rapporto possessorio con la carica (che nella pratica non è infrequente) e quindi il possesso implicito dell’informazione ma si allude al contrario: la carica o la funzione è esercitata da Tizio, e Tizio vi è legato ed obbligato e l’informazione attiene appunto all’esperibilità pubblica dell’incarico o del ruolo al quale è assegnato. L’informazione non è sua, non ne dispone “ad libitum” e sul punto difficilmente potrà azionare un suo “diritto”. Essa pertiene allo Stato, che può originarla e ne organizza la classificazione, il trattamento, la diffusione, la conservazione, la cancellazione. Questo principio rappresenta uno di quei “fondamentali” che fanno diventare ragionevole la ragione dello Stato, al quale è rimessa la dovuta capacità di estrinsecarsi secondo formule di prudenza e di conferenza.

Tutto ciò per dire che il segreto vive insieme alle regole che lo rende una funzione. Questa impersonalità della conoscenza fa la differenza laddove il “sistema” ha la forza di connotarla senza soluzioni di continuità ( cioè mantenendosi coerente con le impostazioni date) e senza “sversamenti” in ambiti privi di legittimazione: in caso contrario – chi non è puro metafisico lo mette in conto – potranno smentirsi con maggiore difficoltà le censure foucaltiane sulla circoscrivibilità antropologica dei saperi come altrettanti atti di segregazione (come puro esercizio illecito del potere).

Chi preserva lo Stato e la politica dalle malattie, chi le diagnostica, chi le cura? I Giudici affrontano il caso di specie, apprendono che un Procedimento è loro assegnato, magari rispettando con accuratezza il diritto tabellare, governano le fasi istruttorie della vicenda, condannano od assolvono: non curano, e prima ancora non diagnosticano e prima ancora non prevengono.

Nel nostro Ordinamento, su un piano più alto, il Giudice Costituzionale esercita il proprio sindacato “ex-post” e non su tutto ma secondo le procedure fissate dalle Leggi adottate dal circuito parlamentare, secondo una legittima decisione. Le censure e le condanne o comunque gli interventi giurisdizionali non sanano alla radice il problema della discrezionalità e della decisione, che si consuma – pleonastico il dirlo – in fase anteriore ( tra la bibliografia consultabile sui casi di cronaca concreti, ovvero in relazione all’instaurazione di un giudizio che si appunta sui depositari del segreto, inteso come “sottrazione” di elementi veritativi alla cognizione di chi è deputato a condannare o assolvere, si cfr. P.A. Pillitu, “Crimini internazionali, immunita` diplomatiche e segreto di Stato nella sentenza del Tribunale di Milano nel caso Abu Omar “ – Rivista di Diritto internazionale – 2010).

Esiste, allora, il modo di dare soluzione alle aporìe, di ricomporre le contraddizioni tra governo e regole, tra le derive e gli accentramenti? L’auspicio per un sistema dei controlli “ab origine”, che renda alle regole il loro significato ci farebbe accomiatare con una clausola di stile banalmente utopistica. Meglio rimarcare che il dispiego degli enigmi, delle critiche e delle argomentazioni rende il dibattito più che mai aperto.

Platania Roberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento