Tre massime giurisprudenziali sulla responsabilità delle aziende di trasporto per sinistri sulla persona del viaggiatore

Scarica PDF Stampa
 “Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio nel caso in cui l’autista dell’autobus, in assenza di manovre o situazioni di emergenza a causa della circolazione stradale, riduce bruscamente la marcia dell’autobus, provocando la caduta di un viaggiatore che si era alzato dal sedile per cercare di premere il pulsante del campanello di avviso di fermata sorreggendosi al paletto metallico di sostegno”(Giudice di pace Ascoli Piceno, 25-01-2002);
 
-“L’azienda che gestisce i servizi municipali di trasporto è responsabile ex art. 1681 c.c. dei danni alla persona subiti dal passeggero di un filobus in seguito ad una caduta provocata da un brusco arresto del mezzo di trasporto (nella specie, il giudicante ha accertato che al momento della caduta l’attrice si manteneva agli appositi sostegni) (Trib. di Milano 26-01-1995)”;
 
I danni alla persona subiti dal passeggero di un autobus sbalzato fuori dal posto in cui era seduto a causa di una frenata brusca ed ingiustificata del veicolo, sono imputabili esclusivamente alla condotta, colposa del conducente, senza che sia possibile ipotizzare un concorso di colpa del danneggiato per non essersi questi sorretto agli appositi sostegni, destinati, per loro natura, ai viaggiatori non seduti (T. Palermo, 29-08-1980).

Vanacore Giorgio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento