Trasportato privo di cintura di sicurezza, limiti della responsabilità risarcitoria

Responsabilità del trasportato per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, e conseguenze in ordine al risarcimento del danno.

Scarica PDF Stampa Allegati

Questa settimana esaminiamo una pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile, l’ordinanza n. 26656 depositata il 03 ottobre 2025) che affronta la tematica della responsabilità del trasportato per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, come pure le conseguenze in ordine al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 26656 dep. 03-10-2025

26656.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Sinistro stradale, danni riportati, iter giudiziario


La vicenda posta sotto la lente dei giudici ermellini prende le mosse da un sinistro stradale verificatosi nel 2009, in cui il ricorrente, trasportato su un’autovettura, riportava numerose lesioni personali gravi, quali trauma cranico, fratture al naso, distorsione alla caviglia destra e distrazione del rachide cervicale. La collisione tra due veicoli aveva infatti coinvolto quello su cui viaggiava l’attore, come pure un ulteriore mezzo di trasporto guidato da un terzo soggetto. Il ricorrente citava in giudizio il conducente del veicolo antagonista nonché la compagnia assicurativa, nella finalità di farsi liquidare il risarcimento dei danni subiti.
In primo grado il Giudice di Pace rigettava la domanda formulata, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo sul quale era trasportato il danneggiato, in ragione del suo passaggio a velocità eccessiva in un incrocio, in ambito urbano e in orario notturno. In sede di gravame, il Tribunale capitolino, in parziale modifica del pronunciamento di primo grado, riconosceva invece corresponsabilità paritaria (50%) tra i due conducenti. Al contempo, tuttavia, respingeva nuovamente il risarcimento al trasportato, sentenziando che le lesioni derivassero unicamente dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell’attore.
Il ricorrente proponeva, per l’effetto, ricorso per cassazione, articolando le difese in cinque motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa considerazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), errata applicazione delle norme sulla responsabilità civile, erronea valutazione del concorso di colpa ed errata liquidazione delle spese processuali.

2. Ruolo del giudice, valutazione della CTU


La Corte di Cassazione ha rimarcato il principio secondo cui il giudice non risulta vincolato alle conclusioni della CTU, in quanto il magistrato è legittimato a disattenderle se le ritiene contraddittorie, non convincenti ovvero non coerenti con gli elementi del caso esaminato. L’autonomia valutativa del giudice risulta rilevante anche in assenza di contestazioni delle parti, a condizione che sia adeguatamente motivata. Nella vicenda in disamina la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la decisione di valorizzare quale causa esclusiva delle lesioni l’omesso utilizzo della cintura, circostanza di comune conoscenza non necessariamente documentata tecnicamente nella CTU.

3. Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.


Un aspetto cruciale affrontato nella vicenda giudiziaria afferisce all’applicazione dell’articolo 1227 del Codice Civile, dove si prevede la rilevazione d’ufficio, da parte del giudice, del concorso di colpa del danneggiato. La Corte ha confermato che detto accertamento può avvenire anche in assenza di specifica eccezione e che la condotta colposa del trasportato, nella vicenda in disamina coincidente col mancato utilizzo della cintura di sicurezza, può integrare una causa esclusiva del danno.

4. Cooperazione nel fatto colposo per mancanza della cintura di sicurezza e responsabilità esclusiva


La Corte ha distinto due ipotesi: nel caso in cui il danneggiato agisca avverso ambedue i conducenti responsabili, si configura una cooperazione nei fatti colposi con conseguente ripartizione delle responsabilità; differente risulta l’ipotesi oggetto del pronunciamento in disamina, in cui il trasportato ha citato in giudizio solamente il conducente del veicolo antagonista. In questa specifica fattispecie la condotta colposa esclusiva del trasportato può esonerare dalla responsabilità il convenuto, poiché l’omesso uso della cintura ha neutralizzato causalmente gli effetti del sinistro stradale.

5. Spese processuali


L’unico motivo di ricorso accolto dalla Corte ha riguardato la liquidazione delle spese del primo grado, errata nel calcolo e nel rispetto del principio di soccombenza. La Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente a quest’aspetto, rinviando per una corretta determinazione.

6. Implicazioni pratiche per la difesa legale


Questa pronuncia rappresenta un orientamento fondamentale per la difesa nei giudizi risarcitori in materia di incidenti stradali:

  • è indispensabile verificare se il trasportato abbia effettivamente utilizzato la cintura di sicurezza, poiché il mancato rispetto di tale obbligo può compromettere interamente la domanda risarcitoria;
  • in presenza di lesioni gravi, si raccomanda di azionare anche il conducente del veicolo su cui viaggiava il danneggiato per evitare esclusioni di responsabilità basate sull’assenza di nesso causale;
  • il monitoraggio della CTU è essenziale, con possibilità di richieste di chiarimenti o contestazioni circa la compatibilità tra lesioni e utilizzo dei dispositivi di sicurezza;
  • la previsione del concorso di colpa rilevabile d’ufficio impone una difesa documentale che ne limiti o escluda l’incidenza.

7. Principi di diritto


Dall’ordinanza n. 26656 del 03 ottobre 2025, in disamina, è possibile ricavare dei principi di diritto. Nel giudizio di responsabilità civile per sinistri stradali, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare d’ufficio il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., a prescindere dalle deduzioni delle parti, anche quando il danneggiato è trasportato che non ha utilizzato la cintura di sicurezza. Tale condotta colposa del trasportato può costituire causa esclusiva del danno subito, esonerando il convenuto, se dimostrato con accertamento di fatto, che l’utilizzo della cintura avrebbe neutralizzato le conseguenze lesive del sinistro. Ulteriormente, la cooperazione colposa tra conducente e trasportato rileva solo quando ambedue siano parte dell’azione processuale congiuntamente; se invece il trasportato agisce solo contro il conducente antagonista, la condotta colposa esclusiva dell’attore (quale il mancato uso della cintura) può escludere la responsabilità del convenuto, a condizione che sia adeguatamente dimostrata. Il giudice non è vincolato alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e può disattenderle se ritenute contraddittorie oppure non coerenti, avvalendosi anche delle proprie cognizioni tecniche e della comune esperienza. Il principio rimarca l’importanza dell’obbligo di uso della cintura di sicurezza quale obbligo primario del trasportato e la circostanza che il suo mancato rispetto può incidere pienamente sul diritto al risarcimento, fino a negarlo, anche in presenza di responsabilità concorrenti nel sinistro. In estrema sintesi, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del trasportato può, in determinate condizioni, costituire causa esclusiva del danno patito, liberando dalla responsabilità il conducente del veicolo antagonista nei confronti del trasportato, con la conseguente possibilità per il giudice di riconoscere d’ufficio tale concorso di colpa anche in assenza di specifiche eccezioni.

8. Conclusioni


L’ordinanza in commento verte sul rigetto della domanda risarcitoria per lesioni subite dal terzo trasportato a causa dell’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’errore del giudice d’appello nella liquidazione delle spese legali. In sintesi, la decisione della Corte (in accoglimento solo parziale del ricorso, limitatamente al quinto motivo) ribadisce alcuni principi cruciali.

  • Valutazione ufficiale del concorso di colpa: il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio, anche in appello, l’eventuale concorso di colpa del danneggiato e la sua incidenza sulla genesi del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale). Non si tratta di una eccezione in senso proprio, ma di una semplice difesa.
  • Irrilevanza dell’azione contro il vettore: non trova applicazione la giurisprudenza relativa al concorso di colpa tra vettore e trasportato (che prevede solo una riduzione del risarcimento in capo al trasportato negligente) qualora il giudizio risarcitorio sia stato instaurato esclusivamente contro il proprietario/conducente del veicolo antagonista e il suo assicuratore per la RCA.
  • Efficacia causale esclusiva del mancato impiego delle cinture: Nel caso in cui l’azione sia proposta solo contro l’antagonista (e il suo assicuratore), la condotta colposa ascritta al danneggiato, consistente nel mancato uso della cintura di sicurezza, può esaurire l’intera efficienza causale delle lesioni subite, a condizione che tale fatto sia dimostrato in base a un accertamento non sindacabile che il dispositivo di protezione avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro.
  • Potere del giudice di disattendere la CTU: Il giudice d’appello non è vincolato alle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Egli può disattenderne le argomentazioni se sorrette da motivazioni contraddittorie o sostituirle con proprie diverse, anche basate su conoscenze tecniche personali (principio del judex peritus peritorum).

In ordine alla liquidazione delle spese legali

  • Accoglimento del quinto motivo: Viene accolto il quinto motivo di ricorso riguardante l’erronea condanna alla refusione di spese di lite.
  • Errore di calcolo delle spese generali: Erra il giudice d’appello nel ritenere che i € 50,00 liquidati in primo grado a titolo di “spese” per un totale di € 500,00 corrispondessero alle spese generali del 15% (che avrebbero dovuto essere € 67,50), in quanto tale importo (€ 50,00) non è conforme al calcolo del 15% sui compensi (€ 450,00).
  • Decisione sulle spese: La Corte, accogliendo l’appello sul punto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di primo grado in € 450 per compensi, oltre € 67,50 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

L’ordinanza n. 26656/2025 della Corte di Cassazione costituisce un importante riferimento giurisprudenziale sulla tematica della responsabilità del trasportato in sinistri stradali. Per l’avvocato moderno rappresenta uno strumento indispensabile per impostare una strategia difensiva efficace, valorizzando aspetti tecnici e probatori che ruotano attorno all’impiego della cintura di sicurezza, aspetto ritenuto ormai centrale, da copiosa giurisprudenza, nella valutazione del nesso eziologico e della responsabilità civile.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento