Tracciabilità dei flussi finanziari sempre obbligatoria nei contratti pubblici

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Un approfondimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari all’interno dei contratti pubblici.

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Indice

1. La tracciabilità dei flussi finanziari

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il c.d. “Piano straordinario contro le mafie”, pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Il provvedimento, nel suo complesso, predispone una serie di strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici.
In particolare, la ratio delle norme dettate dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, nello specifico quelle relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, è quella di “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”.
Il Legislatore, quindi, ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante una logica preventiva che crei i meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica. La centralità della trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici risulta cruciale al fine di consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

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2. Gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari

L’articolo 3 elenca gli obblighi di tracciabilità che si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
In particolare, lo stesso articolo 3, al comma 5, statuisce cheai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento”.
L’articolo 3, comma 1, prevede che “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.
La norma in questione, oltre a specificare l’obbligatorietà della registrazione dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, non esclude che l’appaltatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico e, inoltre, non esclude la possibilità che il conto corrente possa essere utilizzato anche in via non esclusiva, in tale conto difatti possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati.
Recentemente, Anac nel parere del 3 ottobre 2023, riguardanti Istituzioni Pubbliche di Assistenza (Ipab, con personalità giuridica di diritto pubblico) e una Fondazione (ente di diritto privato ma con capitale interamente pubblico), strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie e di ricovero che la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, chiarisce che la tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.
In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice.
Pertanto, si evidenzia che i soggetti giuridici qualificabili come “stazioni appaltanti” ai sensi dell’allegato I del d.lgs. 36/2023 e già dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016, nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, oltre ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai contratti pubblici, sono tenuti all’applicazione (anche) delle previsioni in tema di tracciabilità dettate dal d.lgs. 136/2010.

3. Il codice identificativo di Gara

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:
a)     una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
b)     una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

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Armando Pellegrino

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