Tia : natura giuridica e giurisdizione

Buscema Angelo 24/07/08
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Natura giuridica
 
La qualificazione come tributo e non come corrispettivo (prezzo) della TIA risponde non ad esigenze classificatorie ma a reali conseguenze sostanziali.
La prima è il rispetto del principio di capacità contributiva e del principio di riserva relativa di legge di cui all’articolo 23 della costituzione. La seconda è il non assoggettamento a tributo di siffatta entrata.

A favore della tesi della natura tributaria della TIA , conduce il contenuto delle deleghe legislative (leggi n. 146/1994 e n. 52/1996), in forza delle quali è stato emanato il Dlgs n. 22/1997, che non hanno mai attribuito al governo la potestà di sopprimere la Tarsu, ovvero una radicale trasformazione della stessa, limitandosi a richiedere modifiche della disciplina vigente, al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia. Ulteriori elementi a favore della qualificazione tributaria si rinvengono nella coattività del prelievo, nell’identità dei presupposti con la Tarsu, nell’’assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico fra l’ente locale e l’utente, visto che l’obbligazione è commisurata in base alla fruibilità del servizio (come per la Tarsu) e non in base all’uso effettivo. La sentenza n. 17526 del 2007della Cassazione ne ha statuito la natura tributaria. Con la citata sentenza la Corte suprema, ha dichiarato la natura tributaria della tariffa, sulla base della devoluzione delle relative controversie al giudice tributario, a opera dell’art. 3-bis del dl 203/2005(1).In particolare , gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica,   perciò sottoposto dal legistatore alla giurisdizione del giudice tributario; essi, di conseguenza, debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti: in primo luogo debbono – al fine di consentire l’esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa – enunciare – anche in forma sintetica, purché chiara – sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano,   anche   sotto   il   profilo quantitativo (Sent. n. 17526 del 9 marzo 2007 dep. il 9 agosto 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria )

La natura giuridica della Tia come entrata di natura patrimoniale (2)trova appiglio nella presenza nella Tia di elementi di natura contrattuale o volontaristica (l’utente può ridurre il proprio esborso in relazione all’ammontare dei rifiuti avviati al riciclo La TIA nasce dall’esigenza di avere un’entrata con maggiori connatazioni di corrispettività, sganciata dalla logica fiscale e dal principio costituzionale di capacità contributiva; il passaggio da tassa a tariffa esprime il diverso spirito che anima la normativa, i cui principi tendono a rapportare il prezzo pagato dall’utente alla quantità di rifiuti prodotti.
La tariffa non è calcolata esclusivamente in base alle superfici ma tiene conto anche del numero d’occupanti dell’immobile (per le utenze domestiche) e del tipo d’attività svolta e della relativa produzione dei rifiuti (per le utenze non domestiche). La Cassazione a sezioni unite (sentenza 25551/2007), ha affermato che, per la copertura dell’onere economico derivante dallo svolgimento di un servizio pubblico, il legislatore può ricorrere sia a entrate pacificamente riconducibili fra quelle aventi natura tributaria (come le tasse) sia ad altre tipologie di entrate, quali le tariffe (come la Tia), i canoni o i prezzi pubblici, i quali, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative controversie al giudice tributario, sono prive di natura tributaria.
Con il termine tariffa si fa riferimento al prezzo di un servizio fornito da un’impresa pubblica o da un’impresa privata assoggettata ad una regolamentazione pubblicistica.
La tassa si configura quale prelievo legato all’emanazione di un atto o di un prov-vedimento amministrativo: rappresenta cioè il contributo che ogni cittadino è tenuto a corrispondere a fronte di una spesa sostenuta dall’Ente del quale il soggetto è tenuto ad avvalersi. Tale prelievo ha natura tributaria, trattasi cioè di un’obbligazione avente come presupposto la fruizione di un servizio pubblico o l’emanazione di un atto amministrativo, applicato in base al criterio della controprestazione.
Alcuni connotati distintivi della tassa  consistono nell’autoritatività del prelievo, nella posizione di supremazia dell’Ente impositore verso il privato, nella previsione di un apparato sanzionatorio e di poteri di controllo in capo al soggetto impositore, nell’esclusione dell’applicazione dell’IVA, nella giurisdizione riservata alle Commissioni Tributarie.
Giurisdizione  

Rientrano nella giurisdizione tributaria i “tributi di ogni genere e specie”, fra cui rientrano, oltre alle imposte (con cui l’Amministrazione provvede alle spese attinenti alla cosìdetta “fiscalità” generale) anche le “tasse”, ed in particolare le tasse di scopo attraverso cui la fiscalità pubblica provvede a specifici servizi o attività prestate nell’interesse anche o esclusivamente dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

Giova osservare , a tal riguardo , che  il recente indirizzo della Corte Costituzionale è ispirato ad una concezione restrittiva della giurisdizione tributaria ( Corte Costituzionalen. 130 del 14 maggio 2008 en. 64 del 14 marzo 2008). E’ fondata la questione di legittimità   costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata in riferimento all’art. 102, secondo comma, ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione. La norma scrutinata si pone in contrasto con il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali laddove devolve alla giurisdizione tributaria le controversie relative   all’irrogazione   di sanzioni in materia estranea alla disciplina dei rapporti tributari in virtù di    un    mero    criterio    soggettivo    associato     all’appartenenza all’Amministrazione finanziaria dell’ufficio competente   all’irrogazione delle dette sanzioni(Sent. n. 130 del 5 maggio 2008 dep. il 14 maggio 2008 della Corte Costituzionale) E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria   e finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 2 dicembre 2005, n. 248), sollevata in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui devolve alla cognizione del giudice speciale tributario, in luogo del giudice ordinario, le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il COSAP non costituisce obbligazione avente natura tributaria(3), non è ammissibile – giusta i princìpî costituzionali in materia di riparto della giurisdizione e delle competenze attribuite ed attribuibili ai giudici speciali, con particolare riferimento al divieto di costituzione ex novo, – devolvere la cognizione delle controversie inerenti detto canone alle   Commissioni tributarie.( Sent. n. 64 del 10 marzo 2008 dep. il 14 marzo 2008 della Corte Cosituzionale)

note 
1)Con risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008, l’Agenzia delle entrate ha confermato il proprio orientamento(risoluzione n. 25/2003) sull’imponibilità della tariffa ai fini iva.L’Agenzia ha ribadito il parere espresso nella risoluzione 25/2003 sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, recante la disciplina della Tia. La norma, infatti, configura espressamente la tariffa di igiene ambientale come il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, nel fissarne le modalità di calcolo, stabilisce che la stessa è composta non solo da una quota fissa ("determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio…") ma anche da una quota variabile specificatamente rapportata "alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione".
La tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all’Iva, con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, in quanto costituisce il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Istituita dal dlgs n. 22/97 in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e successivamente disciplinata dal dlgs n. 152/2006, la tariffa si configura, secondo la risoluzione n. 250/2008 , come corrispettivo di un servizio espletato secondo le regole di diritto comune. L’utente, in particolare , non è legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva riferita alle annualità pregresse, in quanto, per il meccanismo applicativo dell’imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa.; in buona sostanza , l’istanza dell’utente finale, volta a ottenere il rimborso dell’Iva applicata sulla Tia, è in ogni caso inammissibile per l’estraneità dell’utente al rapporto tributario.
VD. Duccio Cucchi, La Tia va assoggettata a iva in Italia oggi del 4 luglio 2008 pag. 20 .
Angelo Buscema ,la tia non sfugge all’iva in www. commercialistatelematico.com luglio 2008
 
 
2)Per Giuseppe Alfano, il problema della giurisdizione della Tarsu e della TIA prima e dopo il dl n. 90/2008 in il fisco n. 27/2008 pag. 4887 , il legislatore ha attribuito ai giudici tributari la cognizione della TIA non per la sua acclarata natura di tributo ma per un’esigenza pratica di concentrazione di giurisdizione in capo allo stesso giudice sia delle controversie relative alla tarsu , ancora configurabili con riferimento a quei comuni che continuano ad applicarla , sia di quelle relative alla TIA , stante l’uguaglianza del presupposto della prestazione patrimoniale che nulla dice però in ordine alla natura tecnica di tassa della TIA .
 
 
3) Per Giuseppe Alfano, il problema della giurisdizione della Tarsu e della TIA prima e dopo il dl n. 90/2008 in il fisco n. 27/2008 pag. 4890, la dichiarata illegittimità è sostanzialmente anche se non formalmente estensibile anche alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani .Per tale autore l’articolo 4 del dl n. 90/2008 non attrae alla competenza del tar le controversie relative alla tia in ordine alle quali va sollevata dalle Commissioni Tributarie questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 , comma 2 , del dlgs n. 546/92 nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani . 

Buscema Angelo

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