Tassi usurari: recenti orientamenti giurisprudenziali

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L’art. 1815 del Codice Civile, collocato nel capo XV del IV Libro, sotto la rubrica dedicata al contratto di mutuo disciplina le modalità di corresponsione degli interessi. La norma de qua prevede che, salvo diversa pattuizione delle parti gli interessi sono determinati a norma dell’art. 1284 c.c. e che, ove fossero convenuti interessi usurari, la clausola in questione sarebbe nulla e conseguentemente non dovrà corrispondersi alcun interesse. Si tratta di una norma che ha suscitato non poche questioni anche in relazione ai possibili rapporti con la disciplina penalistica dell’usura di cui all’art. 644 c.p. per come riformulato dalla L.108/96.

Nella specie la Legge 108/96 ha profondamente inciso sulla disciplina dell’usura riformulando anche l’art. 1815 c.c. mediante la previsione della nullità della clausola del contratto di mutuo ove prevedesse interessi usurari con la conseguenza della non debenza di alcun interesse da parte del mutuatario. Tale novità normativa inasprisce il trattamento previsto nei riguardi degli istituti di credito allorché dovessero praticare interessi usurari in quanto la precedente previsione normativa stabiliva, invece, in tali ipotesi la corresponsione degli interessi nella misura legale. In buona sostanza la nuova disciplina qualifica il contratto di mutuo a titolo gratuito, ab origine, ove si dovesse rilevare la previsione di un interesse usurario.

Con riguardo, invece, agli aspetti penalistici dell’usura la L.108/96 ha eliminato dalla struttura del reato di usura il requisito soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno, configurato alla stregua di una circostanza aggravante ed ha introdotto un concreto criterio di calcolo del tasso di usurarietà. Si è, in tal modo, delineata una figura di usura di tipo oggettivo connessa al solo dato oggettivo del superamento del tasso soglia. Seppure l’art. 1815, comma 2, c.c. non contiene un esplicito rinvio all’art. 644 c.p. esso dovrà considerarsi implicito. L’art. 644 c.p. si configura alla stregua di una norma penale in bianco in quanto rinvia alla legge la definizione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

A tal proposito l’art. 2 della L.108/96 dispone che tale limite è stabilito mediante decreto del Ministero del Tesoro pubblicato nella G.U. nel tasso medio praticato dalle Banche e da altri intermediari quale risultante dall’ultima rilevazione effettuata trimestralmente ed aumentato della metà. Si affida, quindi, ad un provvedimento di natura amministrativa la determinazione del limite superato il quale gli interessi sono usurari. Nella specie, la Banca d’Italia rileva trimestralmente il TEGM, tale rilevazione è pubblicata sulla G.U. e viene poi aumentata della metà.

La valutazione dell’interesse come usurario deve effettuarsi nel momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti ed a prescindere dal momento del pagamento. In sostanza, ci si riferisce al momento della sottoscrizione del contratto ai fini della qualifica del contratto come usurario o meno. Ove, invece, il contratto prevedesse un interesse non usurario al momento della stipula, perché ad esempio anteriore alla L.108/96 o perché conforme al tasso soglia vigente al momento della stipula, ma che nel tempo è divenuto usurario non si applicherà l’art. 1815, comma 2, c.c. in virtù della previsione di cui all’art. 1 D.L. n. 394/2000 come convertito dalla L. 24/2001. In tal caso, sarà opportuno operare la rideterminazione degli interessi entro i limiti del tasso soglia e gli interessi eventualmente eccedenti non saranno opponibili al debitore e ciò conformemente ai principi della buona fede oggettiva che governa le dinamiche contrattuali.

Ci si chiede a questo punto quali siano le voci che devono prendersi in considerazione ai fini della determinazione del TEG. Da quest’ultima, infatti, prende avvio la connotazione del tasso di interesse come usurario o meno.

A tal proposito la Banca d’Italia con una nota del Luglio 2013 ha fornito un elenco di voci escluse dal calcolo del TEG tra cui rilevano: le imposte, le tasse, le spese notarili, i costi di gestione del conto nonché gli interessi di mora e gli oneri assimilabili nel caso di inadempimento di un obbligo.

Con la suddetta recentissima comunicazione la Banca d’Italia ha voluto rendere opportuni chiarimenti a fronte dell’imperante incertezza sull’inclusione, tra le voci utili ai fini della determinazione del TEG, anche dell’interesse moratorio.

Sul punto, infatti, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N. 350 del 09/01/2013) aveva enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c. devono definirsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo ed anche a titolo di interesse moratorio. In virtù di tale pronuncia, ogni interesse convenuto in un contratto dovrà sottostare al limite fissato dalla legislazione antiusura e, quindi, anche quello moratorio.

Invero, la tematica dell’inclusione ai fini del calcolo dell’usura, anche dell’interesse moratorio, ha trovato di contro diversa soluzione in alcune pronunce, da ultimo, dell’ABF di Napoli del 26/11/2013 che ha ritenuto non doversi procedere all’inclusione dell’interesse moratorio nel computo del tasso effettivo praticato in quanto il tasso moratorio è sostitutivo di quello corrispettivo e non anche aggiuntivo.

Tale risultato interpretativo prende le mosse innanzitutto dallo stesso dettato normativo di cui all’art. 644 c.p. che al III comma sottolinea che nella determinazione del tasso di interesse usurario occorre tenere conto: delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In particolare, ammettere il tasso moratorio quale componente del TEG ai fini dell’usura costituisce un’operazione errata sotto diversi profili. Entrambi gli interessi convenzionali e moratori assolvono ad una differente funzione. A differenza degli interessi convenzionali espressione della fisiologia del rapporto contrattuale quelli moratori intervengono ove ci sia un inadempimento del debitore. L’interesse moratorio sostanzialmente tiene il creditore indenne del danno provocato dal ritardato adempimento e nel contempo tutela il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore ed escludendo l’azionabilità, ad opera di quest’ultimo del maggior danno. Ed, ancora, ove si procedesse alla somma del tasso moratorio con quello corrispettivo si avrebbe che la sanzione della nullità della clausola di cui all’art. 1815 c.c. si applicherebbe al solo interesse moratorio e, quindi, questo non sarebbe dovuto dal debitore. Invero l’inclusione dell’interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile in considerazione della circostanza, in primis, che il calcolo del TEG da cui si determina l’interesse come usurario non comprende anche l’interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla banca D’Italia nella comunicazione del mese di luglio del 2013, ma solo l’interesse corrispettivo. Ed, ancora, comprendere l’interesse moratorio nel calcolo del tasso ai fini dell’usura non sarebbe ammissibile neppure sotto altri profili tra cui la circostanza che così operando la sommatoria dell’interesse moratorio a quello corrispettivo finirebbe per snaturare lo stesso interesse moratorio che diverrebbe alla stregua di un premio connesso all’inadempimento foriero di effetti in alcuni casi anche paradossali.

Nella specie, sarebbe possibile accogliendo siffatto modo di ragionare che, nel determinare l’interesse moratorio in una cifra rientrante nel tasso soglia questo dovrebbe addirittura essere inferiore a quello corrispettivo, con chiari effetti distorsivi e conseguenze paradossali.

Invero, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nel Gennaio 2013 costituisce espressione di un’errata interpretazione dello stesso dettato normativo. Difatti, l’inciso “A qualunque titolo” contenuto nell’art.2, comma 1 , L.108/96 è riferito alle remunerazioni e non agli interessi come impropriamente operato dalla Suprema Corte e ciò anche avuto riguardo alla comune natura remunerativa propria degli interessi corrispettivi, delle commissioni, delle remunerazioni e non anche certamente degli interessi moratori.

Ed, ancora, si rileva che l’esclusione dell’interesse moratorio da siffatto calcolo prende avvio dallo stesso dato letterale dell’art. 644 c.p. secondo cui l’usurarietà degli interessi dovrà determinarsi avuto riguardo alle commissioni, remunerazioni e spese, eccetto quelle per imposte e tasse, connesse con l’erogazione del credito. Ebbene, l’interesse moratorio esula sicuramente dalle voci scaturenti automaticamente al momento dell’erogazione del credito, ma si profila quale voce eventuale richiamata in ipotesi di inadempimento e rispondente a finalità prettamente risarcitorie.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della non inclusione degli interessi moratori è rappresentato dalla mancata rilevazione periodica del valore dei tassi moratori, peraltro l’ultimo calcolo effettuato a fini statistici risale al 2002. Pertanto, poiché l’art. 644 c.p. fa riferimento al tasso effettivo medio rilevato trimestralmente, tale non è certo quello moratorio non sottoposto a simile rilevazione. Si avrebbe, quindi, un’evidente violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. ossia del principio di legalità nonché del divieto di interpretazione analogica proprio del diritto penale.

Ove siffatta operazione venisse posta in essere si genererebbe una situazione di incertezza vanificando la ratio sottostante la previsione di un tasso oggettivo rilevato periodicamente ossia l’eliminazione di ogni incertezza nella determinazione dell’usurarietà degli interessi.

In ogni caso la sommatoria del tasso moratorio a quello corrispettivo è fuori da ogni logica in quanto ove fosse applicato l’interesse moratorio, a causa dell’inadempimento, quello corrispettivo non verrebbe applicato in aggiunta e ciò in quanto l’interesse non appena scade il pagamento e, quindi, diviene disponibile si trasforma in capitale ed in sostanza tale sommatoria all’atto pratico non si pone in essere.

Pertanto, ritenere operante siffatta sommatoria significherebbe che il contratto di finanziamento sarebbe affetto da un’usurarietà non sopravvenuta bensì originaria, in quanto l’interesse moratorio è pattuito all’atto della stipula del contratto con tutte le conseguenze in punto di nullità. A ben vedere l’interesse moratorio vale a sostituirsi e non ad aggiungersi all’interesse corrispettivo ove è l’uno non c’è l’altro.

Sarebbe, quindi, auspicabile considerare la pronuncia del mese di Gennaio 2013 della Suprema Corte quale espressione di un principio generale foriero dell’introduzione di una normativa tesa alla rilevazione di un tasso soglia per gli interessi moratori nell’ottica di una maggiore tutela anche del soggetto debitore. Nel contempo, sarebbe opportuno scoraggiare quelle interpretazioni forzate del dettato normativo dell’art. 644 c.p. tese a stravolgere la stessa ratio della disciplina antiusura e foriere di incertezza nonché di facili speranze in capo ai debitori spinti a ricorrere dinanzi al Giudice al fine di vedere riconosciute delle richieste, rivolte alla dichiarazione della nullità delle clausole in questione, che non trovano rispondenza nel dettato normativo e nella stessa ratio della disciplina antiusura. Difatti, se il presupposto della normativa in questione è l’eliminazione di zone di incertezza nella determinazione dei tassi usurari mediante il richiamo al criterio del tasso medio come rilevato trimestralmente, tale risultato non sarebbe raggiunto ove si sommasse anche il tasso dell’interesse moratorio, quest’ultimo non soggetto a tale rilevazione trimestrale. Pertanto, poiché difetterebbe il rispetto dei presupposti previsi dallo stesso dettato normativo il risultato cui si giungerebbe, accogliendo il ragionamento della Suprema Corte, produrrebbe effetti contra legem senz’altro non ammissibili. E’, quindi, opportuno da un lato ridimensionare la portata del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte riconducendolo nel giusto ambito e dall’altro scoraggiare quelle interpretazioni produttive di effetti irragionevoli e paradossali.

Maria Pia Melia

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