Il Tar respinge l’appello di AirBnb

Redazione 20/10/17
Il Tar lo conferma: la tassa sugli affitti brevi e sulle locazioni turistiche è legittima e il ricorso di Airbnb è privo di fondamento. Resta valida, quindi, la ritenuta del 21% che gli intermediari e i portali internet devono effettuare al momento del pagamento e versare direttamente al Fisco. Una novità che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra gli utenti e le agenzie di mediazione, e in particolare l’utilizzo dei portali Booking e AirBnb, di gran lunga i più popolari anche in Italia per gli affitti durante le vacanze.

 

Il Tar respinge l’appello di AirBnb

Non è andato a buon fine, dunque, il ricorso di AirBnb, la multinazionale californiana che ha un giro di affari particolarmente ampio in Italia e che più di tutte si era opposta alla nuova normativa. Con l’ordinanza n. 5442/2017, il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto le tesi della società e ha stabilito che la stessa dovrà adeguarsi al pagamento diretto della ritenuta del 21% come già hanno fatto tutti (o quasi) gli altri intermediari fisici e online.

Una pronuncia particolarmente importante, perché se le motivazioni di AirBnb fossero state accolte di fatto tutto si sarebbe bloccato di nuovo. La tassa sugli affitti brevi era stata infatti introdotta dalla “manovrina” correttiva di primavera (DL n. 50/2017), con prima scadenza per i versamenti fissata al 17 luglio scorso. Da allora, però, solo ritardi e rinvii: i problemi organizzativi del governo e le numerose proteste da parte degli operatori del settore hanno rinviato il primo pagamento al 16 ottobre. Dunque solo pochi giorni fa. E adesso il Tar dà il via libera per poter continuare con i versamenti.

 

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La tassa AirBnb non è discriminatoria

Nell’ordinanza del Tar, si legge innanzitutto che la tassa sulle locazioni brevi non ha un effetto distorsivo sul mercato, e che la perdita di clienti a favore di altre società che decidono di non intervenire tra cliente e proprietario è “meramente eventuale” e non certa. Inoltre, gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale alla luce dei nuovi obblighi normativi non sono stati adeguatamente qualificati da AirBnb e in ogni caso non sono tali da mettere in pericolo la competitività dell’azienda.

Ancora più importante, la nuova ritenuta sugli affitti brevi svolge un ruolo importante di lotta all’evasione fiscale e recupero delle tasse. Di fronte a questo interesse pubblico, l’interesse privato della multinazionale passa in secondo piano. Nondimeno, il Tar “consiglia” all’Agenzia delle Entrate di chiudere un occhio riguardo i mancati versamenti del 16 ottobre, visto che AirBnb stava effettivamente aspettando il giudizio del Tribunale.

Tassa AirBnb, cosa cambia?

Ma come funziona, nella pratica, la tassa AirBnb?

Gli intermediari immobiliari devono versare al Fisco la ritenuta del 21% sul canone di affitto lordo che –teoricamente– hanno trattenuto su tutti gli importi pagati dall’11 settembre. La prima cedolare secca sugli affitti brevi, come visto, era dovuta il 16 ottobre; da questo momento, secondo la legge, le ritenute saranno da versare ogni volta entro il giorno 16  del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.

Inoltre, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto e importo lordo corrisposto. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Redazione

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