Tar Palermo , II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n° 77/2007.

sentenza 17/04/08
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N. 460/08 Reg. Sent.
N. 1220 Reg. Gen.
ANNO   2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso R.G. N. 1220/2002, Sezione II, proposto da L. C., ********, B. V., B. C., *****, A. G., ********, M. S., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. *********************** ed elettivamente domiciliati in Palermo via XX settembre n° 29 presso lo studio dell’Avv. *********’Asaro;
CONTRO
1.                              – Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in persona dell’Assessore pro tempore;
2.                              – Ufficio Provinciale del Genio Civile di Agrigento, in persona del rappresentante legale pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide **********, n. 81, sono domiciliati per legge;
PER L’ANNULLAMENTO
     del decreto del capo dipartimento dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n° 2643/SD del 21/12/2001;
     del decreto del capo dipartimento dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n° 2009/SD del 06/11/2011, integrato dal decreto del capo dipartimento n° 2338/SD del 27/11/2011;
     della direttiva impartita dal capo dipartimento dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n° 453 dell’08/02/2002, nella parte in cui invita alla revoca delle nomine dei preposti ai servizi, tra le quali anche quelle di cui all’ordine di servizio dell’ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento n° 404 dell’11/01/2002.
Visto il ricorso e i documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Vista la documentazione tutta in atti;
Relatore il Referendario****************e;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 marzo 2008, i procuratori delle parti come da verbale di udienza;
FATTO
Con ricorso notificato in data 08/03/2002 e depositato nei termini, L. C., ********, B. V., B. C., *****, A. G., ********, M. S., dopo aver premesso di essere dipendenti di ruolo della Regione Siciliana con qualifica di assistente e di avere svolto mansioni superiori di capo sezione alle dirette dipendenze dell’ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, attraverso i quali il capo dipartimento dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha disposto la riorganizzazione funzionale dell’ufficio del Genio Civile e impartito direttive agli ingegneri capi del ************ a revocare precedenti ordini di servizio di conferimento incarichi direttivi.
Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di censura:
          violazione dell’art. 4, comma II, della L.R. 15/05/2000 n° 10 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti;
– violazione dell’art. 57 della L.R. 03/05/2001 n° 6;
          eccesso di potere per illegittimità derivata e per illogicità manifesta della direttiva n° 453 dell’08/02/2002.
Per resistere all’impugnativa si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che, con memoria depositata in vista dell’udienza, ha eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, vinte le spese.
Con ordinanza Presidenziale istruttoria n° 195/2003 del 30/09/2003, è stato ordinato il deposito di una deliberazione di Giunta Regionale n° 336 del 18/12/2000, recante schema di regolamento delle strutture intermedie dei Dipartimenti, nonché della relativa nota di trasmissione n° 2647 dell’11/10/2001, deposito eseguito il 21/11/2003.
Alla pubblica udienza del 19/03/2008, sono state depositate dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse sottoscritte dai sigg. *****, A. G., ********, M. S.; quindi, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è passato in decisione.  
DIRITTO
Preliminarmente, giova prendere le mosse dall’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni intimate, per la ragione che le pretese fatte valere in giudizio attengono agli effetti degli impugnati atti organizzativi degli uffici sulle posizioni soggettive dei ricorrenti, ed in particolare sulla precedente loro preposizione agli uffici medesimi.
L’eccezione è fondata.
Le situazioni giuridiche soggettive che i ricorrenti hanno azionato con l’odierno gravame si fondano su un ordine di servizio dell’11/01/2002 n° 404, con cui l’ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento ha conferito loro incarichi direttivi, nel quadro della riorganizzazione dell’ufficio del Genio Civile, nonché sul precedente espletamento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, come capi sezione alle dirette dipendenze dell’ingegnere capo.
L’impugnativa è tesa ad invocare un rimedio giurisdizionale a fronte di un’asserita lesione derivante dai provvedimenti impugnati alla posizione soggettiva vantata dai ricorrenti nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza. Il petitum sostanziale della domandata tutela giurisdizionale attiene alla paventata perdita degli incarichi direttivi, ricoperti sulla scorta di un ordine di servizio da revocare in base ai provvedimenti impugnati. L’odierno giudizio, pertanto, inerisce allo svolgimento del rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze della Regione Sicilia.
L’art. 63 del d.lgs. n° 165/2001 attribuisce siffatte controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con la specificazione che di esse il giudice ordinario conosce “ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
 Il ricorso, pertanto, è inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede anche innanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione, conformemente al dettato dell’art. 30 L. n° 1034/1971, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 77 del 14/03/2007.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2008, con l’intervento dei ******************:
– *****ò **********, **********,
– ****************, ***********,
– ****************, Referendario, estensore
 
Depositata in Segreteria il 8 aprile 2008.
                                                   Il Funzionario

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