TAR Catania, I Sezione, sentenza nr. 715/07 del 24 aprile 2007: è ammissibile nel rito del silenzio , il ricorso volto a sanzionare l’inerzia della P.A. nella speciale materia della tutela dei rinvenimenti archeologici

sentenza 06/03/08
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REPUBBLICA ITALIANA N. 0715/07 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 0319/07 Reg. Gen. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, **************** di Catania, Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott.ssa ***************   Presidente
Dott.ssa **********************      Giudice
Dott. **************************      Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 0319/07 R.G. proposto dal sig. ***’ ******, rappresentato e difeso dall’Avv. *****************, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catania, viale Vittorio Veneto, 161;
CONTRO
La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore e l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed ambientali alla Pubblica Istruzione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici di questa in Catania, via V. Ognina 149;
PER LA DECLARATORIA
Dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza del ricorrente datata 28.03.2006 e per la conseguenziale condanna dell’Amministrazione a provvedere nonché per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione, a favore del ricorrente, previa determinazione della stima, del premio di ritrovamento di beni di interesse archeologico ai sensi dell’art. 92 comma 1 del d.to l.vo n. 42/04 e, nelle more della stima, dell’acconto di cui all’art. 93 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di Consiglio del 22.03.2007 il Dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno, sito nel territorio di Piazza Armerina (En) in contrada Montagna di Marzo, nel quale sono stati rinvenuti i resti di un insediamento indigeno – ellenizzato ed in particolar modo di una Acropoli e delle aree sacre.
La Soprintendenza di Enna cominciava i lavori di scavo archeologico sin dal 1998 e con il D.D. nr. 6202 del 14.06.2002 avviava il procedimenti amministrativo finalizzato all’espropriazione della proprietà del ricorrente, in seno al quale con ****** nr. 9085 del 18.12.2003, veniva dichiarata la pubblica utilità dell’espropriazione dei beni in questione.
La ricorrente precisa che, in ordine al possesso sine titulo dei beni di sua proprietà, è pendente presso il Tribunale di Caltanissetta un giudizio per il risarcimento del danno.
Al fine di ottenere la liquidazione del premio di ritrovamento di beni di interesse archeologico, ai sensi del D.to l.vo n. 490/99 (in vigore all’epoca), il ricorrente formulava istanza datata 10.12.2002, alla quale l’Amministrazione intimata rispondeva in data 25.07.2003 (in maniera, secondo il ricorrente, meramente interlocutoria) assicurando che avrebbe provveduto al pagamento della indennità a seguito del completamento di altri scavi.
Il ricorrente reiterava una ulteriore richiesta di pagamento in data 31.01.2005 (nota nr. 620), rimasta senza esito.
Terminati gli scavi tra il mese di maggio ed il mese di giugno 2005, il ricorrente formulava nuova istanza in data 28.03.2006, ai sensi della normativa di cui al D.to L.vo 42/04, art. 93 comma 2 (normativa nel frattempo entrata in vigore).
L’Amministrazione rispondeva con nota del 02.05.2006, anch’essa interlocutoria secondo il ricorrente e, pertanto, quest’ultimo proponeva ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71, notificato il 27 gennaio 2007 e depositato il 12 febbraio 2007, affidato all’unica articolata censura: “violazione di legge”.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato con atto depositato il 19 marzo 2007, con il quale si resiste al ricorso avversario chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
     Con il ricorso in esame, il sig. Stanzù si duole del comportamento inerte che l’Amministrazione intimata ha conservato sulla sua istanza tendente ad ottenere il premio previsto dalla legge per il ritrovamento di beni di interesse archeologico avvenuto su terreno di sua proprietà.
     I) Il Collegio deve dapprima esaminare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla istanza in esame.
     La giurisprudenza della Sezione è infatti pacifica nell’affermare che il rito del silenzio è esperibile solamente nell’ambito delle materie soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che il ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 non è ammissibile nei casi in cui si azioni una pretesa di diritto soggettivo non rientrante in materie soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. TAR Catania, I, 17.10.2005, nr. 1725).
     Al fine di decidere sulla giurisdizione, il Collegio deve quindi qualificare la situazione giuridica di cui il titolare, con l’odierno ricorso, chiede tutela, posto che la materia della tutela dei beni di interesse archeologico, non rientra in nessuna delle materie la cui cognizione è affidata alla giurisdizione esclusiva del g.a.
     Nell’attuale quadro normativo, disciplinato dal d.to l.vo 42/04, è prescritto che i beni di interesse archeologico appartengono allo Stato (art. 91, d.to l.vo 42/04)
     La legge, tuttavia, prevede che al proprietario del suolo spetti un “premio” determinato secondo precisi parametri di valore, per il ritrovamento (art. 92 comma 1 d.to l.vo 42/04).
     Con una pronuncia che, ad avviso del Collegio è perfettamente sovrapponibile al caso in esame e dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, è  stato affermato che “In pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio per il rinvenimento di beni d’interesse storico, artistico od archeologico, la posizione del privato ritrovatore o proprietario (nella specie, in un terreno di proprietà privata era stata scoperta una villa di epoca romana) è qualificabile come interesse legittimo, che si tramuta in diritto soggettivo solo al momento dell’emanazione del provvedimento conclusivo con cui l’amministrazione determina il prezzo definitivo, sia previa accettazione della somma offerta, sia previa determinazione, in caso di disaccordo, da parte della Commissione peritale, conseguendone che dalla data di quel provvedimento decorrono gli interessi moratori, e non dalla data della richiesta di stima peritale” (Cass. Civile, I, 07 giugno 2005, n. 11796).
      Deve pertanto affermarsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda introdotta in giudizio con l’odierno ricorso.
      II) Ritenuta la giurisdizione, il Collegio deve rilevare che l’Amministrazione intimata non ha provveduto sulla istanza del ricorrente, la quale, peraltro, è stata più volte reiterata senza ottenere altro che risposte interlocutorie.
      Sotto un profilo strettamente processuale, il ricorso è stato proposto nel rispetto dei termini di cui all’art. 2 comma 5 l. 241/90 e 21 bis l. 1034/71, essendo stato proposto prima del decorso di un anno dal termine per provvedere (la richiesta di provvedere è stata notificata all’Amministrazione il 28 marzo 2006).
     Il ricorso, pertanto, è fondato e conseguentemente deve statuirsi l’obbligo per le Amministrazioni intimate di provvedere sulla istanza del ricorrente, determinando il premio per il ritrovamento delle cose di interesse archeologico entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
     Decorso inutilmente tale termine, dietro nuova istanza della parte ricorrente, ritualmente notificata alle Amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura, il Collegio nominerà un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con spese a carico di quest’ultima  e segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità del conseguente danno erariale costituito dai compensi del Commissario ad acta medesimo.
     Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.200,00 che le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, provvederanno a corrispondere alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto, dichiara l’obbligo delle Amministrazioni resistenti a provvedere sulla istanza della parte ricorrente di cui in parte motiva entro il termine di 180 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e con riserva, per il caso di inadempimento, di nomina del Commissario ad acta, dietro nuova istanza di parte debitamente notificata alle Amministrazioni medesime.
Condanna Le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione integrale delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.200,00, da corrispondersi in favore della parte ricorrente.
La presente sentenza dovrà essere eseguita dall’Amministrazione ed è depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 22.03.2007 e del 12.04.2007. 
        L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE ff.
Dr. Salvatore Gatto Costantino       ********************** 
 
         Depositata nella Segreteria
                        del T.A.R.S.-Sez.di Catania
                        Oggi, 24 aprile 2007

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