Tanto tuonò finché piovve: soppressi i Consigli Tributari

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La ‘rivitalizzazione’ dei Consigli Tributari – già previsti nell’ordinamento da una disposizione in materia di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche sin dalla riforma del 1973, e realizzata, in chiave ‘federalista’, tramite modifiche e integrazioni introdotte negli ultimi anni nella normativa originaria(1), per vero non ha mai pienamente convinto né i commentatori né, soprattutto, gli stessi enti locali destinatari dell’attività di consulenza affidata a tali organismi.

Le prese di posizione dell’ANCI, direttamente o tramite le analisi tecniche di volta in volta predisposte dell’IFEL(2) a commento della normativa succedutasi nel tempo, sin da subito concludevano sostanzialmente per la soppressione di tali organismi, considerati troppo sbilanciati sul versante politico, rispetto a indirizzi definiti a livello locale e nazionale, e inefficaci sul piano di una reale partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali. Impostazione mantenuta anche rispetto alle disposizioni più ’cogenti’ riguardo all’obbligo istitutivo, recate dal Decreto Legge n. 138/2011(3).

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici(4), al comma 8 dell’articolo 11, che contiene disposizioni volte, nel complesso, a favorire l’emersione di base imponibile, interviene a modifica dell’articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disponendo la soppressione dei Consigli Tributari, abbandonando così ogni margine di apprezzamento della loro effettiva funzionalità. Le valutazioni contenute nella relazione governativa sul punto considerano, del resto, che la disposizione abrogativa non comporta “ripercussioni in termini di contrasto all’evasione e di partecipazione all’accertamento da parte dei comuni”.

La norma interviene sulle norme istitutive dei Consigli Tributari presso i comuni, e ne dispone l’abrogazione. In particolare abroga, poi, i commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 78/2010 e l’articolo 1, comma 12-quarter del Decreto Legge n. 138/2011; inoltre apporta alcune modifiche all’articolo 44 del DPR n. 600/1973 al fine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate. L’abrogazione delle disposizioni del decreto legge n. 78/2010 comportano che:

  1. – viene meno l’obbligo di istituire i Consigli Tributari in tutti i comuni, compresi quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e, quindi, il riferimento al termine ultimo per adottare i conseguenti regolamenti istitutivi;

  2. – viene eliminato, in via di coordinamento, ogni riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali a carico dei comuni per il funzionamento di tali organismi;

  3. – a seguito dell’abrogazione dell’articolo 1, comma 12-quarter del Decreto Legge n. 138/2011, viene meno la condizione per l’applicazione delle disposizioni relative all’incremento nella misura del 100% delle somme eventualmente spettanti ai comuni, che, almeno allo stato, rimane confermata prescindendo, ovviamente, dall’istituzione entro il 31 dicembre 2011 dei Consigli Tributari.

L’unica notazione ‘operativa’ che ci pare opportuna è quella relativa al ruolo e alle funzioni dei Consigli Tributari in atto già istituiti, sia quelli comunque esistenti anteriormente alla data ultima di attivazione prevista dalle disposizioni abrogate sia quelli istituiti entro tale data, atteso che l’attivazione degli organismi in questione comunque discende dall’esercizio di un autonomo potere regolamentare degli enti locali.

In proposito, può verosimilmente ritenersi che non sussiste un vero e proprio obbligo alla revoca dei regolamenti di attivazione, potendo persino permanere – nell’ambito dell’organizzazione propria dell’ente – strutture interne regolate per svolgere funzioni meramente consultive, tanto più che permangono ancora, direttamente in capo ai comuni, le funzioni di merito attinenti la loro partecipazione all’accertamento.

E tuttavia, rimane del tutto problematica, anche in vista dei consistenti impegni che si profilano a carico dei comuni nella gestione della fiscalità locale, ogni valutazione circa l’opportunità di mantenere in vita un apparato amministrativo di consulenza che in atto prescinde da ogni coordinamento con l’attività di carattere tributario propria dei comuni.

1 L’art. 18 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122), ai fini dell’attuazione dell’art. 44 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e dell’art. 1 del D.L. 30.9.2005, n. 203 (convertito, con modificazione, dalla Legge 2.12.2005, n. 248), in materia di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento e contrasto all’evasione fiscale e contributiva, aveva infine previsto, tra l’altro, la costituzione dei Consigli Tributari, sanzionandone, indirettamente, la mancata istituzione con il condizionamento dell’applicazione del comma 12-quarter l’articolo 1, del decreto legge n. 138/2011 (attribuzione nella misura del100% delle maggiori somme dei tributi statali riscosse nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi, afferenti i controlli fiscali effettuati con l’apporto dei Comuni).

2 Cfr. ANCI, Note di lettura sulle norme di natura finanziaria di interesse dei comuni; ANCI, Audizione Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. In dottrina, Saverio Capolupo, Criticità sulla partecipazione dei Comimni all’accertamento, in Corriere Tributario, 30/2011.

3 Cfr. IFEL, Gli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina della partecipazione all’accertamento. Cosa fare dei Consigli Tributari?

4 In SO n. 251 alla GU 6 dicembre 2011, n. 284

Palana Maurizio

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