Tanto considerando che la responsabilità del convenuto, con riguardo alla descritta condotta causativa di danno all’erario, benché risarcito dalla compagnia di assicurazione, non lascia dubbi al Collegio né sotto il profilo della potenziale dannosità, né

Lazzini Sonia 03/12/09
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Per i motivi indicati il Collegio ritiene che – pur essendo sopraggiunta la cessazione della materia del contendere, in relazione all’integrale assolvimento del danno da parte della compagnia di assicurazioni – fatto questo del quale la Procura non ha potuto tenere conto essendone venuta a conoscenza soltanto in data successiva a quella della notificazione dell’atto introduttivo – il convenuto debba essere condannato al pagamento delle spese di giudizio per soccombenza virtuale.
Ipotesi di danno erariale < causato dal convenuto <<per aver beneficiato del contributo comunitario senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedere la liquidazione della restante parte del finanziamento>>: non c’è alcun pregiudizio economico in quanto < Nelle more del giudizio è stato provato che l’AGEA ha ottenuto l’integrale ristoro del danno subito da parte della compagnia di assicurazione che garantiva con la fideiussione il debito.
Con invito a dedurre del 17 giugno 2008, notificato il 14.10.2008, a sig E. e notificato a Giuliano P.e B. Augusto, rispettivamente, il 19.7.2008 e il 12.7.2008, veniva addebitata e contestata al primo (la responsabilità principale per il danno di euro 26.778,51 (oltre agli interessi legali dovuti), nella sua qualità di diretto beneficiario del contributo comunitario, avendo percepito fondi pubblici senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedere la liquidazione della restante parte del finanziamento (art. 20 DGR 1616/2002), ai secondi, invece, veniva contestata la responsabilità sussidiaria per l’importo complessivo di Euro 26.778,51, nella misura, rispettivamente, di euro 16.778,51 ed euro 10.000, in quanto ritenuti responsabili in via sussidiaria e a diverso titolo soggettivo (colpa grave), nella loro qualità di funzionari e dirigenti responsabili, per l’omessa attivazione della polizza fidejussoria già descritta che, fino alla data del 30.4.2006 (dunque, oltre l’avvio del procedimento di revoca del contributo, in data 3.10.2005), copriva, a semplice richiesta, l’obbligazione di restituzione delle somme oggetto di finanziamento.
Detti soggetti ricoprivano, rispettivamente, la carica di dirigente pro tempore del Servizio regionale competente (Aiuti alle imprese e filiere agricole e Agroalimentari-Servizio I), e responsabile del procedimento istruttorio relativo al finanziamento in esame, nonché responsabile della decadenza e revoca del contributo
Qual è il parere dell’adita sezione della Corte dei Conti?
Dall’esame delle deduzioni depositate la Procura ha ritenuto di poter escludere la responsabilità dei sigg. P. e B.,<< tenuto conto che non sussiste la colpa grave e, comunque, per il sig. P. manca la presenza in servizio nel periodo in cui doveva essere attivata la polizza fideiussoria>>.
 
La Procura pertanto ha ritenuto che la responsabilità andasse confermata in via principale soltanto per il sig. E.
Quanto al merito della causa, il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale esistenza del danno erariale e la sua quantificazione e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativo-contabile, in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dagli stessi ed in presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come stabilito dalla vigente normativa in materia; da ultimo, dall’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Esistenza del danno e sua quantificazione.
In particolare in relazione alla specifica fattispecie in esame, l’accusa lamenta la sussistenza del solo danno patrimoniale, formatosi in relazione al pagamento di un acconto pari al 40% di un sussidio comunitario non dovuto, in quanto non utilizzato per l’assolvimento degli obiettivi per i quali era stato concesso.
Va precisato che il danno era coperto da garanzia fideiussoria ed è stato completamene assolto, come risulta dalla lista di accreditamento della Banca D’Italia del 18 novembre 2008.
Ne deriva pertanto la mancata sussistenza del danno patrimoniale in senso stretto, in quanto le somme di denaro assegnate sono state restituite all’ente pagatore.
A parere del Collegio pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla pronuncia di condanna chiesta dalla Procura con l’atto di citazione ferma comunque restando la piena ammissibilità della citazione stessa, al tempo della sua emissione, che impone al Collegio di valutare la condotta del convenuto per l’eventuale condanna delle spese del giudizio.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale profilo va definito alla stregua del generale principio della soccombenza virtuale, principio che, come noto, porta a delibare la fondatezza della pretesa attrice, seppur sommariamente e con sintetica motivazione (cfr., di questa stessa Sezione, Sent. n°50-EL/ 1996, n°361-EL/2001, n°263/2004 e n.40-EL/2005).
Ebbene, alla stregua del suddetto principio, il sig. E. va senz’altro condannato alle spese dell’odierno giudizio.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 123 del 13 ottobre 2009 emessa dalla CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
 
Sent. n.123/2009
 
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Lodovico Principato                          Presidente
Dott. Roberto Leoni                                    Consigliere
Dott.ssa Cristiana Rondoni                         Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 11329 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria,
nei confronti
–del signor  Pierfrancesco E.  , nato a Managua (Nicaragua) il 19.1.1982, attualmente iscritto all’AIRE e risultante residente in Gran Bretagna, 6 Riviera Court, Sufflok Road, BH2 5SY, Bournemouth – C.F.: NLSPFR 82A19Z515B
VISTO l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 11329 del Registro di Segreteria;
VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;
UDITI, nella pubblica Udienza del 22 settembre 2009 – tenuta con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Elisa Rossetti – il Relatore, Cons. Dott.ssa Cristiana Rondoni, ed il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, Dott. Agostino Chiappinello;
NON rappresentato il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
            Con Atto di Citazione n. V2007/863/CHI del 24 febbraio 2009 (ritualmente notificato all’interessato) il Procuratore Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il signor  Pierfrancesco E. , nella qualità titolare dell’omonima azienda agricola, per sentirlo condannare al pagamento in favore della Comunità Europea (o come indicato nella parte in diritto del presente atto alternativamente in favore delle Amministrazioni: Regione Umbria o Agea), della somma di Euro 27.761,61, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato, ritenendolo responsabile del corrispondente danno erariale subito a seguito della mancata utilizzazione del contributo concessogli, <<per aver beneficiato del contributo comunitario senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedere la liquidazione della restante parte del finanziamento>>
            Risulta dalla Citazione che Procura Regionale, in seguito alla segnalazione trasmessa dalla Regione Umbria-Giunta Regionale-Direzione regionale agricoltura e foreste in data 14 settembre 2007, avviava una serie di accertamenti istruttori, avvalendosi della Guardia di finanza-Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Perugia-Sezione accertamento danni erariali, all’esito dei quali è emergeva quanto segue:
            – con determinazione dirigenziale n. 5591 del 19.6.2002 veniva concesso un contributo pari a euro 66.946,29 a favore dell’Azienda agricola E. Pierfrancesco, sulla base della spesa ritenuta ammissibile di euro 134.784,83, in relazione al programma di investimenti aziendali proposto (costruzione annesso ad uso magazzino e acquisto attrezzature);
            – il contributo veniva concesso in relazione alla misura 1.1.1. a) del Piano di Sviluppo rurale (PSR) dell’Umbria 2000/2006, in base al regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999 “Sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)”, al regolamento n. 817 del 2004 recante applicazione del predetto regolamento 1257/1999, alla decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2158 del 20 luglio 2003 che approva il Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria 2000-2006, la cui proposta veniva approvata dalla Regione con del. di G.R. n. 563 del 7 giugno 2000 e, in particolare, con la deliberazione n. 1616 del 20 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le disposizioni procedurali per la concessione degli aiuti previsti, tra l’altro, dalla misura 1.1.1 a) del PSR dell’Umbria 2000-2006;
            – a seguito di richiesta dell’interessato, in base alle DGR n. 205 del 7 marzo 2001 (art. 15) e successive modifiche (in particolare DGR del 20 novembre 2002, n. 1616), gli uffici regionali liquidavano (nota n. 17623/IV del 10.4.2003) alla ditta E. il previsto anticipo del 40% del contributo assentito, previa attivazione, da parte di quest’ultima, di apposita polizza fideiussoria emessa dalla Viscontea Assicurazioni (n. 1474740 con scadenza 30.4.2006), per un importo di euro 26.778,51;
            – successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla ditta beneficiaria circa l’avvenuto completamento del programma di investimenti e contestuale richiesta di liquidazione degli aiuti accordati, ovvero la sopravvenienza di eventuali cause ostative al mancato completamento, la Regione Umbria notificava all’E. (nota del 3.10.2005) l’avvio del procedimento di revoca della concessione degli aiuti e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2096 del 7 marzo 2007, disponeva la decadenza della concessione del contributo, la revoca del contributo e il recupero della somma illegittimamente anticipata (euro 26.778,51).
       Da quanto innanzi esposto, la Procura Regionale evinceva profili di danno alle finanze pubbliche (dell’AGEA, della Regione Umbria e per essa, dell’Unione Europea), pari ad euro 26.778,51 (oltre agli interessi legali dovuti), concessi in acconto alla ditta E. a valere sul totale del contributo comunitario assentito e oggetto di decadenza e revoca per il mancato completamento del programma di investimento aziendale finanziato.
Con invito a dedurre del 17 giugno 2008, notificato il 14.10.2008, a Pierfrancesco E. e notificato a Giuliano P. e B. Augusto, rispettivamente, il 19.7.2008 e il 12.7.2008, veniva addebitata e contestata al primo (sig. Pierfrancesco E. ) la responsabilità principale per il danno di euro 26.778,51 (oltre agli interessi legali dovuti), nella sua qualità di diretto beneficiario del contributo comunitario, avendo percepito fondi pubblici senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedere la liquidazione della restante parte del finanziamento (art. 20 DGR 1616/2002), ai secondi, invece, (sigg. Giuliano P. e Augusto B.) veniva contestata la responsabilità sussidiaria per l’importo complessivo di Euro 26.778,51, nella misura, rispettivamente, di euro 16.778,51 ed euro 10.000, in quanto ritenuti responsabili in via sussidiaria e a diverso titolo soggettivo (colpa grave), nella loro qualità di funzionari e dirigenti responsabili, per l’omessa attivazione della polizza fidejussoria già descritta che, fino alla data del 30.4.2006 (dunque, oltre l’avvio del procedimento di revoca del contributo, in data 3.10.2005), copriva, a semplice richiesta, l’obbligazione di restituzione delle somme oggetto di finanziamento.
Detti soggetti ricoprivano, rispettivamente, il dr. Giuliano P., la carica di dirigente pro tempore del Servizio regionale competente (Aiuti alle imprese e filiere agricole e Agroalimentari-Servizio I), e il dr. Augusto B., espletava le funzioni di responsabile del procedimento istruttorio relativo al finanziamento in esame, nonché della decadenza e revoca del contributo, responsabile.
Il sig. Pierfrancesco E. non presentava alcuna deduzione, mentre i sigg. Giuliano P. e Augusto B. depositavano le loro deduzioni con le quali sostenevano la loro completa estraneità al fatto dannoso.
Dall’esame delle deduzioni depositate la Procura ha ritenuto di poter escludere la responsabilità dei sigg. P. e B.,<< tenuto conto che non sussiste la colpa grave e, comunque, per il sig. P., manca la presenza in servizio nel periodo in cui doveva essere attivata la polizza fideiussoria>>.
La Procura pertanto ha ritenuto che la responsabilità andasse confermata in via principale soltanto per il sig. Pierfrancesco E. .
       Riferisce in particolare la citazione che Per il danno di euro 26.778,51 il convenuto deve rispondere a titolo di dolo (contrattuale), per aver beneficiato del contributo comunitario senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedendo la liquidazione della restante parte del finanziamento (art. 20 DGR 1616/2002).
       Ciò in quanto che tutti i tentativi della Regione volti a recuperare la somma di cui al contributo su evidenziato risultavano infruttuosi: una prima notifica della comunicazione (in data 22.3.2007) del provvedimento all’azienda ed alla compagnia assicurativa Viscontea Coface non andava a buon fine (perché tornata al mittente la prima, risultata trasferita ad altra sede la seconda); anche la successiva notifica all’azienda E. per il tramite del messo notificatore del comune di Todi non veniva perfezionata perché il destinatario risultava trasferito a Castelnuovo di Porto (RM) il 9.4.2004; ulteriori accertamenti finalizzati ad altri tentativi di notifica alla ditta nel Comune di Castelnuovo di Porto consentivano di acclarare che il titolare della stessa risultava espatriato e iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
            Con nota del 26 luglio 2009 l’Avvocato Rampini ha fatto conoscere alla Procura che l’AGEA ha ottenuto dalla compagnia di assicurazione Coface il pagamento dell’importo di € 29.456,33, con valuta 18 novembre 2008, come risulta anche dalla lista di accreditamento della Banca D’Italia .
            Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 22 settembre 2009, il P.M., ha affermato che il danno è stato integralmente recuperato per cui la Procura non ha null’altro a pretendere..
Ritenuto in
DIRITTO
Oggetto del giudizio.
La questione all’esame del Collegio concerne un’ipotesi di danno erariale, causato dal convenuto <<per aver beneficiato del contributo comunitario senza rispettare gli obblighi connessi all’erogazione del finanziamento in base ai regolamenti, alle delibere regionali ed all’impegno sottoscritto al momento della domanda, in particolare omettendo di completare l’investimento aziendale proposto e di richiedere la liquidazione della restante parte del finanziamento>>
La citazione riferisce che con determinazione dirigenziale n. 5591 del 19.6.2002 veniva concesso un contributo pari a euro 66.946,29 a favore dell’Azienda agricola E. Pierfrancesco, sulla base della spesa ritenuta ammissibile di euro 134.784,83.
            Riferisce inoltre che a seguito di richiesta dell’interessato, gli uffici regionali liquidavano alla ditta E. il previsto anticipo del 40% del contributo assentito, previa attivazione, da parte di quest’ultima, di apposita polizza fideiussoria emessa dalla Viscontea Assicurazioni.
            A seguito del mancato completamento del programma di investimenti, la Regione Umbria notificava all’E. (nota del 3.10.2005) l’avvio del procedimento di revoca della concessione degli aiuti e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2096 del 7 marzo 2007, disponeva la decadenza della concessione del contributo, la revoca del contributo e il recupero della somma illegittimamente anticipata (euro 26.778,51).
           Da quanto innanzi esposto, la Procura Regionale evinceva profili di danno alle finanze pubbliche (dell’AGEA, della Regione Umbria e per essa, dell’Unione Europea), pari ad euro 26.778,51 (oltre agli interessi legali dovuti), concessi in acconto alla ditta E. a valere sul totale del contributo comunitario assentito e oggetto di decadenza e revoca per il mancato completamento del programma di investimento aziendale finanziato.
Nelle more del giudizio è stato provato che l’AGEA ha ottenuto l’integrale ristoro del danno subito da parte della compagnia di assicurazione che garantiva con la fideiussione il debito.
Merito
Quanto al merito della causa, il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale esistenza del danno erariale e la sua quantificazione e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativo-contabile, in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dagli stessi ed in presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come stabilito dalla vigente normativa in materia; da ultimo, dall’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Esistenza del danno e sua quantificazione.
            In particolare in relazione alla specifica fattispecie in esame, l’accusa lamenta la sussistenza del solo danno patrimoniale, formatosi in relazione al pagamento di un acconto pari al 40% di un sussidio comunitario non dovuto, in quanto non utilizzato per l’assolvimento degli obiettivi per i quali era stato concesso.
Va precisato che il danno era coperto da garanzia fideiussoria ed è stato completamene assolto, come risulta dalla lista di accreditamento della Banca D’Italia del 18 novembre 2008.
Ne deriva pertanto la mancata sussistenza del danno patrimoniale in senso stretto, in quanto le somme di denaro assegnate sono state restituite all’ente pagatore.
A parere del Collegio pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla pronuncia di condanna chiesta dalla Procura con l’atto di citazione ferma comunque restando la piena ammissibilità della citazione stessa, al tempo della sua emissione, che impone al Collegio di valutare la condotta del convenuto per l’eventuale condanna delle spese del giudizio.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale profilo va definito alla stregua del generale principio della soccombenza virtuale, principio che, come noto, porta a delibare la fondatezza della pretesa attrice, seppur sommariamente e con sintetica motivazione (cfr., di questa stessa Sezione, Sent. n°50-EL/ 1996, n°361-EL/2001, n°263/2004 e n.40-EL/2005).
Ebbene, alla stregua del suddetto principio, il sig. E. va senz’altro condannato alle spese dell’odierno giudizio.
Tanto considerando che la responsabilità del convenuto, con riguardo alla descritta condotta causativa di danno all’erario, benché risarcito dalla compagnia di assicurazione, non lascia dubbi al Collegio né sotto il profilo della potenziale dannosità, né sotto quello dell’imputabilità della condotta potenzialmente dannosa al convenuto, né infine alla sussistenza dell’elemento psicologico.
Per i motivi indicati il Collegio ritiene che – pur essendo sopraggiunta la cessazione della materia del contendere, in relazione all’integrale assolvimento del danno da parte della compagnia di assicurazioni – fatto questo del quale la Procura non ha potuto tenere conto essendone venuta a conoscenza soltanto in data successiva a quella della notificazione dell’atto introduttivo – il convenuto debba essere condannato al pagamento delle spese di giudizio per soccombenza virtuale.
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dell’Umbria
in merito al giudizio n. 11329, instaurato nei confronti del signor  Pierfrancesco E.  dichiara
CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
In riferimento alla domanda attrice, contenuta nell’atto di citazione emesso dalla Procura regionale in data 24 febbraio 2009, formulata nei confronti di:
Pierfrancesco E.  , nato a Managua (Nicaragua) il 19.1.1982, attualmente iscritto all’AIRE e risultante residente in Gran Bretagna, 6 Riviera Court, Sufflok Road, BH2 5SY, Bournemouth – C.F.: NLSPFR 82A19Z515B e
CONDANNA
il convenuto al pagamento delle spese di giudizio per soccombenza virtualeche liquida nella misura, alla data della pubblicazione della sntenza di € 194,32 ( centonovantaquattro/32 ).
Sulla predetta somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla medesima data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 22 settembre 2009.
    L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE
 F.to Cristiana RONDONI                F.to Lodovico PRINCIPATO
Depositata in Segreteria il giorno 13 ottobre 2009.
   IL DIRIGENTE
DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                  F.to. Francesco BELSANTI

Lazzini Sonia

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