L’art. 31, comma 3, della Legge n. 4 del 7 gennaio 1929, rubricata “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, espressamente prevede che <<Qualora una legge finanziaria attribuisca l’accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell’amministrazione, questi funzionari ed agenti, acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell’amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constatare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento>>.
Orbene, dalla lettura del suddetto articolo ne discende che, se è pur vero che gli agenti ed i funzionari dell’amministrazione possono essere delegati da parte di magistrati all’accertamento di determinati reati, è altrettanto vero che l’ampiezza della delega deve essere quanto mai limitata (“ai soli reati il cui accertamento sia loro demandato da una legge finanziaria”), anche e soprattutto in considerazione delle già molteplici incombenze di natura amministrativa demandate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate.
Come noto, infatti, ai suddetti enti, in virtù del loro rapporto di dipendenza dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, è affidata in via amministrativa l’attività istituzionale di verifiche ed accertamenti fiscali e tributari.
In ragione di tanto, nelle indagini relative all’accertamento dei reati, sarebbe quindi auspicabile e legittimo che i magistrati si limitassero a richiedere all’Agenzia delle Entrate soltanto eventuale documentazione, della quale l’ufficio sia in possesso, che risulti indispensabile per l’accertamento di determinati reati tributari, specificamente demandato da una legge finanziaria a funzionari e agenti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze.
Al di fuori di specifiche necessità in ordine all’accertamento di reati gravi che rendano indispensabile l’intervento specialistico della Guardia di Finanza e della necessità di disporre accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca patrimoniale e a quella per equivalente, deve viceversa ritenersi non consentito delegare all’Agenzia delle Entrate attività di indagine riguardanti notizie di reato comunicate da altri organi di polizia giudiziaria.
Lecce, 2 luglio 2012
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