L’art. 2797 c.c. dispone che prima di procedere alla vendita della cosa data in pegno il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in difetto, procederà alla vendita. Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se l’opposizione è rigettata, il creditore può far vendere il bene pignorato al pubblico incanto o, se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di persona autorizzata a compiere tali atti.
Nel silenzio della legge sulla natura del giudizio di opposizione previsto dall’art. 2797, 2° comma, c.c., quest’ultimo veniva tradizionalmente inquadrato come un giudizio ordinario di cognizione. Con Cass. civ. 29.09.2008, n. 21908 la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, invece, che l’opposizione promossa dal debitore, che subisce la pretesa esecutiva, fosse sempre qualificabile come un’opposizione all’esecuzione.
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