Sulla compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c.

Redazione 19/12/19
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di Elisabetta Silvestri*

* Professore associato di Diritto processuale civile

Sommario

1. Introduzione

2. Dai «giusti motivi» di compensazione alla «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»

3. L’art. 92, comma 2 c.p.c. al vaglio della Corte costituzionale

4. Conclusioni

1. Introduzione

Questo contributo si propone di ripercorrere le vicissitudini dell’art. 92, comma 2 c.p.c., relativo alla compensazione delle spese nel processo civile. Com’è noto, la compensazione delle spese consiste in una deroga al principio della soccombenza, ossia al principio per cui «chi perde paga» e vede poste a suo carico anche le spese della parte risultata vittoriosa, oltre alle proprie. Diversamente, se viene disposta dal giudice la compensazione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate o comunque sostenute, indipendentemente dall’esito del processo.

La norma che prevede il potere del giudice di compensare le spese del giudizio ha subito, negli anni, una serie di significative modifiche, tutte dettate dall’intento di porre un freno ad un certo lassismo dei tribunali nella distribuzione del carico delle spese: si riteneva, infatti, che le spese venissero compensate tra le parti con eccessiva disinvoltura, grazie alla formula indeterminata utilizzata dall’art. 92, comma 2 c.p.c. laddove conteneva (nel testo originario) il riferimento a generici «giusti motivi», tali da giustificare la compensazione delle spese. L’irrigidimento dei criteri in applicazione dei quali può essere disposta la compensazione avrebbe dovuto svolgere una sorta di funzione «moralizzatrice» nei confronti dei potenziali litiganti, dissuadendoli dal ricorrere al giudice con lo spauracchio di doversi accollare tutti i costi del processo in caso di soccombenza: che questo obiettivo sia stato raggiunto è tutto da dimostrare, anche perché (almeno in apparenza) un relativamente recente intervento della Corte costituzionale sembra aver reso di nuovo più elastici i criteri che dovrebbero guidare il giudice nel concedere la compensazione.

Prima di ripercorrere i mutamenti che hanno riguardato l’art. 92, comma 2 c.p.c., occorre ricordare che le riforme susseguitesi negli anni non hanno inciso sull’altra ipotesi di compensazione prevista dalla norma. Si tratta della soccombenza parziale o reciproca che, secondo la giurisprudenza, si verifica quando più domande contrapposte tra le medesime parti e cumulate nel processo sono state in parte accolte, in parte rigettate oppure quando, essendo l’unica domanda proposta articolata in più capi, alcuni siano stati accolti e altri rigettati o, ancora, quando la parzialità dell’accoglimento abbia riguardato solo il quantum della singola domanda proposta[1].

[1] In questo senso cfr. ex multis Cass, Civ., Sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass Civ., Sez. III, 21 dicembre 2015-22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381 (ord.).

2. Dai «giusti motivi» di compensazione alla «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»

Come si è già ricordato, il testo dell’art. 92, comma 2 c.p.c. consentiva al giudice, in origine, di disporre la compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in presenza di generici «giusti motivi»: è evidente che tale formula attribuiva al giudice un p>[2]. Secondo la giurisprudenza, un controllo sulla ricorrenza dei «giusti motivi» era possibile solo quando risultasse palese la violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., ossia il principio per cui le spese non possono mai essere poste interamente a carico della parte risultata vittoriosa[3] o anche quando le ragioni comunque addotte dal giudice a supporto della sua scelta di compensare le spese fossero illogiche, contraddittorie o tautologiche e comunque «tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale»[4]. Il profilo della non necessità di una motivazione a supporto della scelta di compensare le spese era anche stato sottoposto al vaglio della Consulta che, appellandosi ad un dato formale, aveva dichiarato la questione inammissibile, senza che nell’ordinanza fosse possibile scorgere qualche segnale che indicasse l’orientamento della Corte sul «diritto vivente» formatosi sull’art. 92, comma 2 c.p.c.[5]

La discrezionalità dei «giusti motivi» di compensazione non ne consentiva un’elencazione, neppure a titolo esemplificativo, posto che le circostanze valorizzate dalla giurisprudenza di merito erano del tutto eterogenee. Nel tempo, la loro individuazione aveva finito per risolversi spesso in scelte quanto meno discutibili, a sostegno delle quali si adducevano giustificazioni tralatizie e stereotipate[6], sullo sfondo della prevalente giurisprudenza che, come appena accennato, non richiedeva in linea di principio una motivazione sul punto. A ciò si aggiunga il rilievo che, nelle controversie di lavoro, era prassi consolidata e raramente disattesa quella di disporre comunque la compensazione integrale delle spese in caso di soccombenza del lavoratore[7]

Una prima, significativa riforma della norma era stata introdotta dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, che aveva aggiunto al riferimento ai «giusti motivi» l’inciso «esplicitamente indicati nella motivazione», con un radicale cambio di rotta rispetto alla prassi comunemente adottata dai giudici di merito. A distanza di pochi anni da questo intervento del legislatore, finalizzato a rendere sindacabile in sede di legittimità la fondatezza dei motivi per i quali la compensazione delle spese era stata disposta, era intervenuta un’altra modifica dell’art. 92, comma 2 c.p.c. La legge n. 69 del 18 giugno 2009, infatti, aveva sostituito alla clausola generale dei «giusti motivi» un’altra clausola, apparentemente molto più restrittiva, che fa riferimento a «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». La dottrina si era molto spesa nell’interpretare il significato delle «gravi ed eccezionali ragioni», al fine di stabilire se ed in quale misura si poteva ritenere che le due locuzioni – la vecchia e la nuova – fossero sovrapponibili oppure rendessero rilevanti circostanze assolutamente diverse[8].

Sul versante della giurisprudenza, si era affermato che l’art. 92 comma 2 c.p.c. (nella versione del 2009) conteneva una «norma elastica, che il legislatore [aveva] previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito»[9]. Appare evidente che l’elasticità della norma lasciava spazio alla discrezionalità del giudice, in maniera sostanzialmente non diversa da quanto accadeva nella vigenza dei «giusti motivi» di compensazione. I profili di gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a fondamento della decisione di compensare le spese tra le parti continuavano ad essere inevitabilmente oggetto di una valutazione soggettiva: questo, anche se, in sede di controllo di legittimità, si poneva l’accento sulle specificità del caso concreto e sulla oggettiva difficoltà di valutare i fatti di causa e le relative conseguenze sul piano giuridico[10] o si sottolineava il fatto che le norme applicabili al caso concreto risultavano suscettibili di interpretazioni divergenti[11] o, ancora, si giustificava la compensazione delle spese alla luce di «questioni di lite oggettivamente controverse, di non facile soluzione e dall’esito incerto»[12].

Il vero «giro di vite» in materia di compensazione delle spese fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca si è avuto con l’ennesima modifica dell’art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014). La riforma, infatti, abbandonata l’idea di affidare a clausole generali l’individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Chi è attento alla formulazione testuale delle norme non può non rilevare che il legislatore, come ormai accade di frequente, ha utilizzato espressioni dal significato vago e impreciso. Così, mentre sembra chiaro come intendere la novità assoluta di una questione, non è affatto pacifico di quale questione si debba trattare, posto che nel processo le questioni prese in esame sono sia questioni di fatto, sia questioni di diritto; ulteriormente, sembra lecito domandarsi come vadano identificate le «questioni dirimenti», considerando che, a quanto consta, in nessun’altra norma, passata o ancora in vigore, compare l’aggettivo «dirimente». In dottrina si è suggerito che il legislatore ha inteso fare riferimento a mutamenti della giurisprudenza circoscritti a «punti decisivi» della controversia[13], ossia a questioni determinanti, in considerazione del fatto che il revirement giurisprudenziale può avere influito sulle strategie processuali messe in atto da una parte che, in buona fede, aveva fatto affidamento sull’orientamento precedente.

La nuova formulazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., nel tipizzare le ipotesi di compensazione delle spese per ragioni estranee alla soccombenza reciproca, riducendole a due sole, rivela l’intento del legislatore di affidare alla norma una funzione deterrente, nella prospettiva (che ormai costituisce il Leitmotif di tutte le riforme processuali) di contribuire a ridurre il carico del contenzioso civile. In questo modo, però, viene anche vanificato il potere discrezionale del giudice nel tener conto di circostanze estranee alla previsione normativa, ma che appaiono rilevanti in una prospettiva di opportuno (o, se si vuole, equitativo) bilanciamento degli interessi delle parti.

[2] Cfr., ad esempio, Cass. Civ., sez. V, 6 ottobre 2011, n. 20457 (con riferimento al testo originario dell’art. 92, comma 2 c.p.c.), ove si ribadisce la non necessità di una specifica indicazione delle ragioni considerate dal giudice, posto che il semplice riferimento ai «giusti motivi» di compensazione «denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni elative ai punti della controversia»; in senso analogo, cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598, con una motivazione che offre un’ampia panoramica dell’orientamento della Cassazione e delle sue variazioni nel tempo; Cass. Civ., Sez. III, 31 luglio 2006, n. 17457.

[3] Cfr., tra le tante decisioni conformi, Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2016, n.20374; Cass. Civ. Sez. II, 10 aprile 2012, n. 5696; Cass. Civ., Sez. V, 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 2008, n. 18173; 7.11.2006, n. 24495.

[4] Così Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17816.

[5] Cfr. Corte cost. 21 dicembre 2004, n. 395 (ord.).

[6] In argomento, con ampi richiami alla giurisprudenza, cfr. M. Pilloni, Le innovazioni apportate alla disciplina della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.), in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 469 ss.

[7] Sul punto, cfr. le osservazioni critiche di L. De Angelis, Nuove compensazione delle spese processuali e controversie di lavoro tra vulgata e riflessioni critiche, in Argomenti dir. lav., 2018, p. 1077 ss., part. para. 3.

[8] In argomento, per tutti cfr. L. Passanante, Il nuovo regime delle spese processuali, in AA. VV., Il processo civile riformato, diretto da M. Taruffo, Zanichelli Editore, 2010, p. 245 ss.

[9] Così Cass. Civ., Sez. Lavoro, 7 agosto 2019, n. 21157 (ord.); nel medesimo senso Cass. Civ., Sez. Unite, 22 febbraio 2012, n. 2572.

[10] Cfr., ad esempio, Cass Civ., Sez. lavoro, 22 ottobre 2019, n. 26956.

[11] Cass. Civ. Sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17816 (ord.).

[12] Cass. Civ., Sez. VI, 24 aprile 2019, n. 11329 (ord.).

[13] Così, A. Carratta e P. D’Ascola, Nuove riforme per il processo civile: il d. l. n. 132/2014 , disponibile all’indirizzo http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_concorsuali/Nuove_riforme_per_il_processo_civile.html, para. 3.1.

3. L’art. 92, comma 2 c.p.c. al vaglio della Corte costituzionale

Con una sentenza dalla lunga e dotta motivazione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano «altre […] gravi ed eccezionali ragioni» analoghe a quelle espressamente previste dalla norma[14].

La Corte, dopo aver ripercorso la genesi dell’art. 92 c.p.c. fin dal Codice del 1865, analizza le varie riscritture della disposizione a far tempo dal 2005, sottolineando che il progressivo irrigidimento delle ipotesi di compensazione (diverse dalla soccombenza reciproca) si giustifica in un’ottica di riduzione delle cause civili, puntando ad una deflazione del contenzioso attuata auspicabilmente attraverso un rafforzamento del principio di responsabilità delle parti. La giurisdizione – osserva la Corte – non è una risorsa illimitata e ciò giustifica l’adozione di misure volte a contenere il carico di lavoro dei tribunali. Tuttavia, l’aver introdotto un elemento di assoluta rigidità nel comma 2 dell’art. 92 c.p.c., consentendo la compensazione in due sole ipotesi tassative viola i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, escludendo fattispecie simili, che condividono con quelle nominate la medesima ratio giustificativa. In particolare, con riferimento al «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», la Corte rileva che si tratta di ipotesi in cui rileva il «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti»[15]: un’ipotesi, questa, i cui estremi ricorrono anche in altri casi, quali l’emanazione di una norma di interpretazione autentica, una pronuncia di illegittimità costituzionale o, ancora, una norma europea direttamente applicabile oppure una decisione della Corte di giustizia europea. Tutte queste ipotesi, quando riguardano una questione decisiva, non sono nella sostanza diverse da quella tassativamente indicata dall’art. 92, comma 2 c.p.c., ma, non potendo essere elencate ad una ad una, devono essere lasciate al prudente apprezzamento del giudice.

Quanto alla «assoluta novità» della questione, l’ipotesi normativa riguarda, in senso lato, «una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza»[16]. E, anche in questo caso, non si può escludere che questo tipo di situazione si verifichi in concreto con riferimento a questioni di fatto o di diritto che non è possibile catalogare in astratto.

In più passaggi della sentenza, la Corte fa riferimento alla clausola generale presente nel testo della norma anteriormente alla riforma del 2014, ossia alle «gravi ed eccezionali ragioni», analoghe a quelle tipizzate dalla norma, ragioni – queste ultime – che «hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale»[17]. Sembra, insomma, che la decisione della Corte segni una sorta di ritorno all’antico e miri a ridare spazio, pure con tutte le cautele del caso, alla valutazione discrezionale del giudice che il legislatore del 2014 aveva eliminato. Del resto, proprio in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza citati dalla Corte, sembra che solo una clausola generale possa consentire al giudice di valutare le peculiarità della fattispecie concreta, al fine di stabilire se, nel caso di specie, la regola della soccombenza possa essere derogata in presenza di circostanze qualificabili come gravi ed eccezionali. Ovviamente, tali circostanze dovranno essere adeguatamente emergere dalla motivazione del provvedimento. A questo riguardo, mette conto di ricordare che il legislatore del 2014, nel riscrivere il comma 2 dell’art. 92 c.p.c., aveva omesso qualunque riferimento alla motivazione, eliminando l’inciso che richiedeva l’espressa esplicitazione delle ragioni della compensazione nella motivazione del provvedimento. La Consulta non tratta ex professo la questione, ma si limita a menzionare il principio sancito in generale dall’art. 111, comma 6 Cost.: sembra comunque possibile ritenere che questo semplice richiamo alla norma costituzionale indichi che, a giudizio della Corte, è dovere del giudice dare conto in motivazione delle ragioni che giustificano la scelta di compensare le spese tra le parti.

[14] Si tratta di Corte cost. 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77, consultabile nel testo integrale all’indirizzo http://dirittifondamentali.it/2018/04/19/processo-civile-ammessa-la-compensazione-delle-spese-anche-per-altre-analoghe-gravi-ed-eccezionali-ragioni-corte-cost-sent-7-marzo-2018-19-aprile-2018-n-77/; la decisione è commentata da R. Di Grazia, Sulla compensazione delle spese giudiziali in caso di soccombenza totale,, in Riv. dir. proc., 2019, p. 257 ss.; A. Nascosi, La Consulta amplia lo spazio della compensazione delle spese di lite, in Nuova giurisp. civ. comm., 2018, p. 1632; S. Laforgia, L’onore delle armi: p>Argomenti dir. lav., 2018, p. 1534 ss.

[15] Corte cost. 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77, ivi, para. 15.

[16] ibid.

[17] ivi, para. 16.

4. Conclusioni

Sarà interessante vedere pro futuro come il pronunciamento della Consulta inciderà sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c. e quale sarà la casistica delle nuove (o forse non nuove?) «gravi ed eccezionali ragioni» addotte a sostegno della decisione di compensare le spese. Nel frattempo, è in cantiere l’ennesima riforma del processo civile: in attesa che si palesino le misure allo studio del legislatore, sembra legittimo domandarsi se, per combinazione, anche in tema di compensazione delle spese le nuove norme riserveranno agli operatori del diritto qualche sorpresa, bella o brutta che sia.

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