Stepchild adoption: alcune riflessioni

Scarica PDF Stampa

Il legame di genitorialità

In Italia è sempre più frequente la richiesta di tutelare il bimbo che nasce a mezzo di inseminazione artificiale nell’ambito della famiglia composta da due donne, unite civilmente, al fine di consentire anche alla partner non madre naturale di avere diritti e doveri nei confronti del minore.

Come noto, la L. 20/05/2016, n. 76[1] (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto in Italia le unioni civili, senza però riconoscere – a causa di resistenze più che altro “politiche” – il legame di genitorialità con i figli che nascono attraverso l’ausilio di tecniche di procreazione medicalmente assistita o nei confronti dei figli del partner.

Per rafforzare la posizione del minore nella stabilità delle relazioni affettive, ed al fine di costituire uno stato giuridico di figlio corrispondente al rapporto di fatto, la strada sinora percorsa è stata quella della c.d. stepchild adoption, ovvero l’adozione da parte del genitore non biologico del figlio con il consenso del genitore biologico.

Tale ipotesi è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche per le coppie omosessuali dall’anno 2014, attraverso una un’interpretazione estensiva del dettato dell’art. 44, comma 1, lettera d) della Legge 04/05/1983, n. 184[2], che regola l’adozione in casi particolari.

Pur in assenza di norme specifiche, i Tribunali hanno dato infatti voce alla esigenza “sociale” di fornire un supporto giuridico al rapporto affettivo esistente all’interno del nucleo familiare, considerando preminentemente il superiore interesse del minore, così come previsto all’art. 57, commi I e II, L. 184/1983, e, più in generale, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989[3] (art. 3, comma I), e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24, comma II).

La giurisprudenza di merito e di legittimità

Una delle prime sentenza in tal senso è stata quella del Tribunale dei Minorenni di Roma che, nel mese di agosto 2014, partendo dal presupposto che nessuna legge esprime esplicitamente il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l’adozione del figlio del partner, stabilì che “considerando che l’obiettivo primario è il bene superiore del minore”, una donna potesse adottare la figlia naturale della compagna[4].

Il Tribunale di Roma[5] ha in seguito riconosciuto almeno un’altra decina di adozioni co-genitoriali, e lo stesso ha fatto – a fine maggio 2016 – la Corte d’appello di Torino, che ha concesso alle madri non biologiche di due coppie la stepchild adoption dei bambini partoriti dalle rispettive partner.

Anche la Corte di Cassazione ha sottolineato la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsiasi altro interesse dello Stato, e la conseguente necessità di riconoscere il legame affettivo che lega il minore dalla nascita con il secondo genitore sociale. In particolare, con la sentenza n. 12962 del 22/06/2016[6], la Corte ha riconosciuto la stepchild adoption a coppie dello stesso sesso in Italia, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma del dicembre 2015, con la quale era stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla co-madre, partner della mamma biologica della bambina.

Detto del riconoscimento giurisprudenziale della stepchild adoption, va considerato che tale soluzione – naturalmente – non è automatica, ma prevede un ricorso presso il Tribunale dei minorenni (del luogo in cui si trova il minore[7]) ed un successivo procedimento che deve valutare, dopo aver sentito la madre naturale ed effettuato un accurato screening riguardante in particolare[8]:

  1. l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante;
  2. i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;
  3. la personalità del minore;
  4. la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore[9], se la richiesta realizza il preminente interesse del minore.

La decisione, in altri termini, è guidata esclusivamente dal raggiungimento del benessere del bimbo (che, nella maggior parte dei casi, è quello di mantenere una relazione affettiva per lui essenziale con i membri del nucleo familiare di cui fa parte, già sviluppatasi e consolidatasi nel tempo), ed a questo fine deve essere preceduta da accurate indagini sociali e psicologiche volte a verificare l’idoneità affettiva e la capacità educativa di chi ha svolto e svolgerà il ruolo genitoriale.

Il giudice valuta pertanto, caso per caso, la sussistenza o meno di una siffatta relazione tra il minore ed il compagno del genitore, meritevole di essere preservata. La soluzione non discende dall’applicazione di una norma giuridica sulla genitorialità nell’ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che, come si è visto, non esiste, ma dall’esigenza di dare “risposte concrete” a “situazioni concrete”.

Gli effetti dell’adozione

Per effetto della adozione:

  • la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi i genitori[10];
  • l’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo, al pari del genitore biologico[11];
  • il minore diviene erede dell’adottante, verso il quale può anche vantare il diritto agli alimenti qualora si ritrovi nel corso della sua vita a essere in stato di bisogno, mentre l’adottante non acquista diritti sulla successione del figlio adottivo.

Occorre precisare che questo tipo di adozione, secondo l’opinione prevalente, non fa (formalmente) acquistare la parentela da parte del secondo genitore: in altri termini, il bimbo “diventa” figlio del genitore sociale (la seconda mamma che non lo ha partorito), ma non entra nel nucleo familiare, e non ha (formalmente) rapporti di parentela con i fratelli, né i nonni, gli zii, né eventuali cugini.

Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio anche all’estero ed all’avvio del procedimento di adozione all’estero, al fine di ottenere poi la trascrizione del provvedimento in Italia, non se ne ravvisa la necessità, in quanto l’iter che ne conseguirebbe sarebbe in ogni caso molto simile, se non identico, a quello necessario per l’adozione del bambino richiesta per la prima volta in Italia.

A ciò si aggiunga che, per poter ottenere l’adozione all’estero, sarebbe necessario seguire un iter più o meno complesso a seconda del paese scelto, ma che in ogni caso comporterebbe notevoli problematiche, in primis il trasferimento “reale” del nucleo familiare all’estero (non sarebbe sufficiente il mero cambio fittizio di residenza).

Premesso quanto precede, si può concludere che, ad oggi, non sia possibile avere la certezza che la madre non biologica del nascituro possa esperire con successo un ricorso per ottenerne l’adozione in casi particolari, dovendo questa richiesta passare dal vaglio di un Tribunale, e dunque dalla decisione di un organo giurisdizionale, che di per sé presenta sempre un’alea di rischio di soccombenza.

Le recenti pronunce dei Tribunali dei minorenni (e della Corte di Cassazione), tuttavia, pur non essendo precedenti vincolanti, sembra abbiamo tracciato un solco in favore del riconoscimento alla bi-genitorialità anche in caso di coppie di persone dello stesso sesso, e dunque fanno ritenere che nell’ipotesi di un ambiente familiare idoneo la domanda di adozione dovrebbe trovare accoglimento.

[1] L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, definitivamente approvata dalla Camera il 11/05/2016 ed in vigore dal 05/06/2016.

[2] L. 04/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, in GU, 17 maggio 1983, n. 133, S.O..

[3] Resa esecutiva in Italia con L. 27/05/1991, n. 176.

[4] La vicenda riguarda il primo caso di adozione co-genitoriale in Italia; la sentenza dell’agosto 2014 ha quindi garantito per la prima volta alla compagna della madre biologica di una coppia omosessuale la possibilità di adottare la bimba partorita dalla compagna. Con riferimento ad altre sentenze giunte ad analoghe conclusioni, cfr. Corte appello Milano, sez. famiglia, 01/12/2015, n. 2543; Tribunale minorenni Bologna, 06/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.06/07/2017); Proc. 690/16 + 691/16 R.G. Corte d’Appello di Milano – Sezione V delle Persone, dei Minori e della Famiglia, sentenza del 09/02/2017.

[5] In un caso simile il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto come madre adottiva la compagna della madre biologica; le due donne erano entrambe professioniste e stavano insieme da molti anni. Durante la lunga convivenza e dopo accurate riflessioni in merito, avevano deciso di intraprendere il difficile percorso verso l’omo-genitorialità. La bambina è stata concepita all’estero ed è nata in un ospedale italiano.

[6] Nella sentenza della Corte, viene stabilito che la nascita della bimba “è frutto di un progetto genitoriale maturato e realizzato con la propria compagna di vita; la decisione di scegliere la più giovane ai fini della gravidanza è stata dettata dalle maggiori probabilità di successo delle procedure di procreazione medicalmente assistita” e che la bimba “ha vissuto sin dalla nascita con lei e la sua compagna, in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età , nel quale sono presenti anche i nonni e alcuni familiari della ricorrente”.  I magistrati hanno escluso che questo progetto di “bi-genitorialità” sia in conflitto con gli interessi della minore, precisando che “l’unica ragione posta a sostegno della denunciata incompatibilità di interessi è stata individuata nell’interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di vita relazionale e genitoriale”. Ma accettare tale ragione significherebbe ritenere “che sia proprio la relazione della coppia sottostante (coppia omo-affettiva) ad essere potenzialmente contrastante, in re ipsa, con l’interesse della minore, incorrendo però in un’ammissibile valutazione negativa fondata esclusivamente sull’orientamento sessuale della madre della minore e della richiedente l’adozione, di natura discriminatoria e comunque priva di qualsiasi allegazione e fondamento probatorio scientifico”.

[7] Art. 56, comma I, L. 04/05/1983, n. 184.

[8] Le indagini vengono di regola effettuate dai servizi sociali e, se necessario, dagli organi di pubblica sicurezza (art. 57, comma II, , L. 04/05/1983, n. 184).

[9] Art. 57, comma II, L. 04/05/1983, n. 184.

[10] Art. 48, comma I, L. 04/05/1983, n. 184.

[11] Art. 48, comma II, L. 04/05/1983, n. 184.

Avv. Walter Giacardi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento