Startup innovativa: vantaggi e opportunità nel periodo di crisi

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Sommario: 1 introduzione – 2 definizione di startup innovativa – 3 modalità di iscrizione e regime di pubblicità – 4 gli incubatori certificati – 5 le misure di agevolazione

Introduzione

Nel pieno di una crisi economica di cui non pare vedersi ancora una fine certa, anzi, con l’eventuale peggioramento generale dovuto all’attuale scenario epidemiologico, le nuove forme di impresa costituiscono il risultato di un percorso evolutivo cominciato ad inizio secolo, cioè proprio ai primi albori della crisi. Dopo decenni di crescita e sostanziale benessere, dovuto anche al ricorso disinvolto al debito, l’emergere della crisi ha posto in primo piano la duplice esigenza di sostenere/rafforzare un tessuto imprenditoriale formato in prevalenza da imprese di dimensioni modeste, più facilmente esposte al rischio di default, e contemporaneamente favorire la nascita e la crescita di nuove realtà, fisiologicamente esposte nei primi anni di vita a congenite debolezze strutturali, patrimoniali e finanziarie.

Con l’introduzione del decreto-legge 179/2012, l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico. Obiettivo è sostenere lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale orientato all’innovazione, capace di creare nuova occupazione e di attrarre capitale umano e finanziario dal mondo.

Le imprese dotate dei requisiti di startup innovativa possono contare su un molte agevolazioni, quali semplificazioni ed esenzioni regolamentari, incentivi fiscali, facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio, e nuovi programmi di finanziamento: misure con il potenziale di incidere sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità.

Lo Startup Act italiano si riferisce specificamente alle startup innovative per evidenziare che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presentano una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico. Al di fuori di questa distinzione, non viene tracciata nessuna limitazione di tipo settoriale: le misure sono potenzialmente accessibili a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio all’agricoltura. Nessuna limitazione alla fruizione dei benefici è posta nemmeno con riferimento alla composizione della compagine sociale o alla localizzazione territoriale dell’azienda.

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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Definizione di startup innovativa

La definizione di startup innovativa è incardinata nell’art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2.

Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h): A) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; B) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; C)  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. Una startup innovativa in possesso dei requisiti sopra citati può, su richiesta, ottenere la qualifica di startup innovativa a vocazione sociale (art. 25, comma 4) se, in aggiunta, opera nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (d.lgs 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al d.lgs 155/2006, art. 2, comma 1 citato dalla disposizione originaria).

Le modalità di concessione di tale status – che non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale – sono disciplinate dalla Circolare 3677/C emanata dal MISE il 20 gennaio 2015.

Modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di startup innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, comma 8). L’iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti (art. 25, comma 9).

I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione. Questa modalità di accesso “flessibile” è bilanciata da due contrappesi. Prima di tutto, le Camere di Commercio effettuano controlli di routine sull’effettivo possesso dei requisiti previsti. In secondo luogo, la lista delle startup innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese viene pubblicata dal sistema camerale sul portale sopra citato, consentendo un monitoraggio diffuso tale da scoraggiare comportamenti opportunistici. Il database è accessibile gratuitamente in formato elettronico e rielaborabile, ed è soggetto a un aggiornamento settimanale.

Infine, è importante sottolineare che la startup innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno uno dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale. Condizione propedeutica all’effettuazione di tale adempimento è la compilazione del profilo pubblico dell’azienda presente sul portale startup.registroimprese.it.

Gli incubatori certificati

L’incubatore certificato di startup innovative è una società che soddisfa alcuni requisiti specifici, dettagliati dal DM MISE 22 dicembre 2016, relativi ai locali, al personale, alle attrezzature e, soprattutto, all’esperienza nelle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica. Attraverso la disciplina degli incubatori certificati (art. 25, comma 5 del d.l. 179/2012) il legislatore ha inteso far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali nell’ambito dell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Tale forma di incubazione è sostenuta dal legislatore in quanto capace di generare ricadute positive sul tessuto imprenditoriale locale. Come per le startup innovative, gli incubatori certificati possono ottenere lo status speciale presentando presso la locale Camera di Commercio un’autocertificazione dei requisiti. Anche agli incubatori è dedicata un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Le misure di agevolazione

Modalità di costituzione digitale e gratuita (d.l. 3/2015, art. 4, comma 10). Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio. In alternativa, i soci costituenti possono rivolgersi alla propria Camera di Commercio, che su appuntamento offre gratuitamente assistenza agli utenti in tutte le tappe del processo di registrazione. Ai sensi del DM 28 ottobre 2016, le startup costituite online con modello standard e firma digitale possono utilizzare identica procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi (guida rapida). La nuova modalità, disponibile esclusivamente per le startup costituite in forma di s.r.l., costituisce una profonda innovazione nel quadro del diritto societario italiano: viene infatti superato il principio della costituzione di società tramite atto notarile.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8). Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7). Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:  creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1). In caso in cui le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4). Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (d.l. 3/2015, art. 4, comma 11-novies). La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

Disciplina del lavoro tagliata su misura (d.lgs 81/2015, artt. 21, comma 3, e 23, comma 2). Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.

Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile (d. l. 179/2012, art. 28). Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27). Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, le startup innovative costituite online, avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.

Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29). Gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale. La sua configurazione, è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 con eventuali specifiche e novità presenti, di anno in anno nella relativa legge di Bilancio.

Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5). Nel 2013, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob.

Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (d.l. 179/2012, art. 30, comma 6). Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose. La garanzia è infatti concessa in forma:  automatica, prioritaria e gratuita. Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con MedioCredito Centrale, l’ente gestore del Fondo, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio dell’uso dell’agevolazione.

“Fail fast”(d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3). In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. C’è da dire, però, che proprio circa l’esonero della procedura fallimentare, la giurisprudenza e la dottrina, negli ultimi anni, si sono confrontatati con idee anche opposte, tanto da riaprire il dibattito e mettere in seria discussione tale ipotesi.

Trasformazione in PMI innovativa (d.l. 3/2015, art. 4, comma 1). In caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative. In questo modo, il legislatore (d.l. 3/2015) ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le startup innovative.

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La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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