Stalking (atti persecutori), matrice del delitto. Statistiche e riflessioni (parte II)

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Com’è noto il cosiddetto decreto legge sul “femminicidio” (testo coordinato nr.93 del 14-08-2013) è stato convertito in legge, prima della sua decadenza (L. 15-10-2013 nr.119, in gazz.uff. 15-10-2013 nr.242).

Le novità introdotte sono già state trattate nel precedente articolo (vedasi: “Stalking –atti persecutori-: matrice di un delitto, vittima e carnefice”, pubblicato su diritto.it del 04/10/2013) a cui ci si richiama in toto.

Delle ulteriori riflessioni sono, ad avviso degli scriventi, necessarie.

Nel decreto legge originario (nota: con cui si è data compiuta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa, Istanbul 11-05-2011, recepita e ratificata dal nostro Parlamento), un secondo gruppo di modifiche riguardava il delitto in esame ampliando, da un lato il suo “raggio di azione” quanto alle situazioni (giuridiche) aggravanti, dall’altro introducendo l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, già previsto dall’art.275 bis cod.proc.pen., e l’irrevocabilità della querela (nei casi di gravi minacce ripetute – ad es. con armi).

In merito alla possibilità di ritirare la querela – allorchè sia riferita, come visto, a minacce non reiterate – una pronuncia della Cassazione (nota: nello specifico, l’Ufficio Massimario della Suprema Corte) di pochi giorni fa, ritiene “errata” la “parziale retromarcia sulla irrevocabilità della querela”.

Secondo i Giudici Supremi, infatti, pur essendo stata introdotta la clausola di salvaguardia della c.d. remissione processuale (ossia un vaglio da parte dell’organo giudicante, al fine di verificare ictu oculi la reale (rectius: spontanea) volontà, scevra da coercizione od intimidazioni, della parte offesa), la suddetta modalità non tutela, in modo effettivo, dal rischio di pressioni indebite “poiché la remissione processuale della querela è anche quella resa alla polizia giuidiziaria o mediante procuratore speciale”.

Il presente rilievo, squisitamente giuridico, risulta corretto e sintomatico di un’attenta analisi.

Ci si è soffermati, nel precedente articolo, sulla querelle (o vexata quaestio) quanto al concetto di eventuale correlazione fra eredità “genetica” e delitto, ossia una sorta di “predisposizione innata al delitto”, ed il parziale accoglimento, nel nostro processo penale, del cosiddetto “fattore genetico”, attraverso il vaglio delle indagini neuroscientifiche e morfologiche sul cervello e sul patrimonio genetico del soggetto/imputato (nota: argomento ancora assai dibattuto e non univoco).

Vi è da segnalare comunque la possibilità, in sede processuale – ed attraverso una “tradizionale” consulenza e/o perizia psichiatrica sul soggetto agente/indagato/imputato -, di verificare se lo stesso sia “sano od insano di mente”, e quindi capace od incapace d’intendere e di volere al momento della commissione del fatto nonché, eventualmente, pericoloso socialmente.

Si richiama, a tal proposito, una sentenza della Suprema Corte, in sede di valutazione de libertate (cfr. Cass., sez.V, sent. 02-08-2011 nr.30573), che ha “confermato” (rectius: rigettato il ricorso presentato) allo stalker la custodia cautelare presso l’ospedale psichiatrico (art.286 cod.proc.pen.) emessa con ordinanza genetica dal g.i.p. (giudice per le indagini preliminari).

Ancora, la pronuncia del Tribunale di Catania (cfr. sent. nr.66 del 18-03-2013, Trib. Catania, sez. Acireale), con cui, a seguito di perizia psichiatrica, si è valutato l’imputato/stalker affetto da “disturbo schizofrenico bipolare” con una capacità d’intendere e di volere “fortemente scemata” ed, ergo, applicabile la diminuzione di pena come previsto dall’art.89 codice penale.

E se entrambi gli individui ponessero in essere reciprocamente atti persecutori?

Una sentenza della Suprema Corte risulta illuminante: “La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione (nota: in gergo tecnico: obbligo “rafforzato”) in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad esse vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita” (cfr. Cass.Pen.,sez.V, 07-05-2010 nr.17698 RV247226).

E’ bene ricordarsi che il delitto in esame è un reato ad evento di danno (e si distingue dalle minacce, ex art.612 c.p., che è un reato c.d. di pericolo e di mera condotta).

Tutto questo per quanto riguarda la figura dello stalker sotto un profilo processuale.

L’analisi dei dati statistici, forniti dal Ministero della Giustizia e reperibili on line, relativi alle iscrizioni nel registro degli indagati nell’arco temporale 2009-2012, mostra un incremento del quattro per cento delle notizie di reato pervenute alla Procura in merito a soggetti ritenuti responsabili del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. (cfr. anno 2009: 10.057; anno 2010: 14.889; anno 2011: 15.150 +2% rispetto al 2010 – nota: nel 2012 per il 33% delle notizie di reato si è dato inizio alla azione penale; per il 39,1% si è proceduto alla archiviazione).

Dato meramente statistico questo che permette, però, di meglio inquadrare la questione, rendendola più pragmatica.

Orbene nella presente trattazione, ci si vuole nuovamente soffermare (vedasi precedente articolo), ma in modo più approfondito, sull’istituto dell’ammonimento emesso dal Questore. Trattasi, come si è già avuto modo di sostenere, di una specie di “rivoluzione copernicana”. Può essere considerato, infatti, un “filtro” (processuale) senza precedenti, con una duplice funzione: deterrente, nei confronti del presunto persecutore (stalker), che in tal guisa viene “ammonito” dalla autorità di pubblica sicurezza intimando di non proseguire nella condotta persecutoria nei confronti della persona offesa/vittima (ossia colei che ha proposto l’ammonimento); deflattiva, sulla “giustizia” , attraverso il vaglio prodromico del Questore (e la volontà, ante omnia, della p.o. di non procedere a querela) evitando, in tal modo, nuove iscrizioni nel registro degli indagati e così non “appesantendo il carico di lavoro” delle Procure.

L’originario testo del decreto e della successiva legge – che ha introdotto l’art.612 bis cod.pen. – prevedeva infatti che “fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti alla autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta” (artt.7,8 L. 38/2009).

Da un punto di vista statistico, anche in tal caso, risulta interessante notare che, nell’anno 2011, gli ammonimenti emessi, ex art.612 bis cod.pen., dalla Questura di Milano sono stati novantatre (93); mentre, nell’anno 2012, novantadue (92 – fonte: bilancio attività Questura di Milano).

Ma come si articola la procedura dell’ammonimento del Questore?

Sostanzialmente attraverso tre passaggi.

La persona offesa avanza espressa richiesta di ammonimento (nota: che verrà trasmessa, senza ritardo, al Questore).

La (presunta) vittima compila, quindi, un modulo ove dovrà, in linea di massima, indicare: il tipo di relazione che intercorre con il (presunto) stalker; i fatti e le azioni da questi posti in essere (ed eventualmente produrre documentazioni – ad es. sms –) idonee ad avallare le proprie dichiarazioni; riferire le generalità di persone (testimoni) che possano attestare quanto indicato; fornire, nel caso, indicazioni circa il fatto se il presunto persecutore abbia la disponibilità di armi; descrivere in che modo le condotte persecutorie hanno alterato le abitudini di vita (nota: è bene ricordare che, uno dei fondamenti del delitto in esame consiste nella costrizione ad “alterare le proprie abitudini di vita”). Depositato detto modulo, il Questore si adopererà affinchè vengano acquisite circostanze che possano confermare quanto affermato dalla presunta vittima. Ricevuta la richiesta, viene quindi convocato il presunto stalker per raccogliere le deduzioni di quest’ultimo e vengono sentite persone informate sui fatti. Il Questore potrà, altresì, chiedere agli organi investigativi di raccogliere, come detto, ulteriori informazioni su tale soggetto. All’esito della fase (istruttoria), il Questore potrà: rigettare l’istanza; archiviare il procedimento (quando la – presunta – vittima ne ha fatto richiesta); emettere il decreto di ammonimento (allorchè, come già visto, vi sia la “ragionevole certezza” e “sufficienti indizi gravi” – nota: avverso tale provvedimento è possibile esperire l’autorità amministrativa – vedasi precedente articolo).

Emesso l’ammonimento, qualora lo stalker persegua nella condotta molesta, l’Autorità competente procederà d’ufficio (nota: uno dei casi) per il delitto, ex art.612 bis cod. pen. (quindi, senza la necessità di una esplicita querela).

Risulta necessario evidenziare che: “Non è configurabile la calunnia se si sollecita il provvedimento amministrativo per atti persecutori. Neanche se la richiesta è infondata” (cfr. Cass.Pen., sez.VI, nr.10221 del 24-02-2011).

Al contrario, un caso di cronaca di questi giorni rappresenta, in modo chiaro, come potrebbe avverarsi quanto appena indicato: “Un ammonimento prima, un arresto poi, ad inizio ottobre, non hanno fermato un uomo che ha continuato a perseguitare la sua ex convivente. Si è ripresentato sotto casa, con strattoni ed insulti. Un passante però ha assistito alla scena ed ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato l’uomo e soccorso la donna. Oggi rito per direttissima per lui..la donna, medicata in ospedale, è stata dimessa con prognosi di pochi giorni” (fonte: ansa.it 23-10-2013).

Un breve cenno ad ulteriori novità introdotte con la legge in esame (vedasi “misure di prevenzione per condotte di violenza domestica”).

E’ previsto, infatti, che il Questore, (anche) in presenza di reati di percosse o lesioni (considerati anch’essi “reati sentinella” o “reati prodromici”) possa ammonire il responsabile. Contestualmente, il Prefetto, potrà irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente. Viene, quindi, estesa alla “violenza domestica” una misura preventiva che vige per il delitto di stalking. Non sono ammesse, però, “segnalazioni anonime” (come previsto nel testo originario) ma è comunque garantita la segretezza delle generalità del segnalante. L’ammonito deve esser, altresì, informato dal Questore dell’esistenza di centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio (ad es. consultori familiari; servizi di salute mentale; servizi per le dipendenze).

Nella precedente analisi (nota: sempre contenuta nell’articolo del 04-10-2013) si è parlato della “tutela giuridica” del presunto stalker. In questo caso, viceversa, si tratterà, con alcuni esempi, il delitto tout court di atti persecutori e di come si deve prestare attenzione affinchè non si travalichi l’alveo della sua “competenza” (nota: per essere più espliciti, configurare in modo preciso la condotta materiale posta in essere, per ricondurla alla fattispecie astratta di reato -e vicerversa).

Si parla, in tal caso, del c.d. “stalking condominiale” e di come sia necessario un primo filtro, da parte delle Procure, per acclarare se la/le condotte poste in essere siano effettivamente “atti persecutori” e non, al contrario, altre condotte contra legem ovvero non penalmente rilevanti.

Si può cita, ad esempio, la querela avanzata da un nucleo familiare a causa delle continue “persecuzioni” degli inquilini del piano di sotto che, a loro dire, li hanno costretti a cambiare abitazione. I querelanti hanno denunciato, infatti, che gli inquilini del piano di sotto parcheggiavano la loro automobile in mezzo alla porta dei garage impedendone, in tal guisa, l’accesso; accatastavano rifiuti sotto le loro finestre; spruzzavano vicino la loro porta d’ingresso (dei vicini) un deodorante maleodorante; battevano sul soffitto; ascoltavano musica rock ad alto volume.

Ci si è chiesti, in tal caso, se fosse possibile configurare la condotta penalmente rilevante, ex art.612 bis cod.pen.

Secondo il pubblico ministero competente la risposta è negativa: lo stesso, infatti, ha richiesto al g.i.p. l’archiviazione (nota: l’articolo indica che vi è stata – legittima – opposizione da parte dei querelanti – fonte: trentinocorrierealpi.it).

Altro caso di “stalking condominiale” riguarda un soggetto che, non per una questione sentimentale bensì di (cattivo) vicinato, aveva imbrattato i muri dell’abitazione dei vicini, danneggiato la loro autovettura, rivolto gravi minacce ed ingiurie con affissione di cartelli: in tal caso, nei confronti dell’indagato, è stata disposta la misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaex art.282 ter cod.proc.pen. (nota: argomento di cui si è già trattato – fonte: lanazione.it 18-10.2013).

Infine, l’ultimo caso di “stalking condominiale” ripreso dalla croncaca, è stato perpetrato da una donna, denunciata dal vicino di casa per aver rigato la carrozzeria dell’auto del vicino, tagliato le gomme, fatto “morire” le piante (nota: con mezzo di sostanze venefiche? Mezzo insidioso statisticamente utilizzato più dalle donne che dagli uomini); gettato tazze di latte sul muro del vicino di casa; denunciato, in modo fasullo, “lavoro in nero”. Detto ultimo procedimento è ancora in sub iudice. (fonte: tribunatreviso.it 19-10-2013).

Per mettere un po’ di chiarezza, la Suprema Corte ha stabilito sussistere il reato di stalking “condominiale” nel caso in cui: “Chi molesta ripetutamente i condomini in un edificio, in maniera tale da provocare stato d’ansia, commette…” (cfr. sent. nr.20895/2011).

Di ulteriore interesse, ad avviso degli scriventi, risulta essere il c.d. “stalking giudiziario”.

Trattasi di particolari situazioni in cui è lo stalker che “veste” artatamente “i panni” della vittima, presentando false denunce nei confronti della vera parte lesa con un fine preciso (nota: si potrebbe, molto in astratto, definire con dolo c.d. specifico) di arrecare ulteriore danno psicologico alla stessa, di immagine, per discredito, per umiliarla, per stillare in essa il timore di non esser creduti ed altresì un potenziale “danno giudiziario” (nota: di qui la neo-formula coniata).

Può aversi “stalking giudiziario” nel caso in cui il molestatore adotti strategie finalizzate ad arrecare ingiuste e reiterate molestie alle vittima, con il ricorso ad infondate azioni giudiziarie (vedasi nella cause civili di separazione).

Orbene, dopo la presente rassegna di casi (reali) in cui è stato (presuntivamente) perpetrato il delitto in esame, risulta interessante una comparazione ed una analisi della fattispecie, così come prevista e punita dalle giurisdizioni di altri Paesi, europei e non.

Quanto agli Stati Uniti d’America, accorre in aiuto un sito (nota: fonte da consigliarsi: victimsofcrime.org) il quale fornisce una precisa definizione di stalking, ovvero: “Is a course of conduct directed at a specific person, that would cause a reasonable person to feel fear” (traduz.: E’ una linea di condotta diretta, mirata, ad una persona specifica, in particolare, che potrebbe causare ragionevole paura, terrore). Vengono, ulteriormente, precisate le condotte perpetrate dall’agente (stalker) nei confronti della vittima (to feel fear) che possano procurarle paura, terrore, ansia, ossia: “Follow you and show up wherever you are; send unwanted gifts, letters, cards, or e-mails; damage your home, car or other property; monitor your phone calls or pc use; …; drive by or hang out your home, school or work; threaten to hurt you, your family, friends or pets; …; other actions than control, track or frighten you” (traduz.: Ti segue e si presenta ovunque tu sia; invia regali, lettere, cartoline, mail indesiderate; danneggia la tua casa, macchina od altre cose di tua proprietà; monitora le tue chiamate od il pc; segue o sosta fuori casa, scuola, lavoro; minaccia di far del male a te, alla tua famiglia, alla cerchia di amici, animali da compagnia; altre azioni di controllo o che provochino spavento).

Negli Stati Uniti, circa oltre sei milioni di persone sono vittime di stalking (uno su sei è una donna; il 66% di donne vittime ed il 41 % di uomini hanno dichiarato di essere stati vittime di stalking nella loro vita; più della metà delle donne sono state vittime prima dei venticinque anni di età).

Continua, così, la ricerca: “Se sei stata vittima di stalking, potresti sentirti: “Fear of what the stalker will do; (feel) vulnerable, unsafe and not know who to trust; anxious, irritable, impatient or no edge; (feel) depressed, hopeless, overwhelmed; …or angry; stressed..; have eating problems…; confused, frustrated or isolated because other people don’t understand why you are afraid” (traduz.: Hai paura di ciò che lo stalker farà; ti senti vulnerabile, non sicuro/a e senza sapere di chi fidarti; ansioso, irritabile, impaziente; depresso, senza speranza, sopraffatto; triste od arrabbiato, stressato, con problemi alimentari; confuso, frustrato od isolato perchè le altre persone che ti circondano non comprendono perchè hai paura).

Sulla normativa specifica statunitense (relativa al reato di atti persecutori), si afferma che: “Stalking is a crime under the laws of all 50 states, the Discrict of Columbia, the U.S. territories, and federal government. Less than 1/3 of states classify stalking as a felony upon first offense…More than 1/2 states classify stalking as a felony upon second offense or subsequent offense or when the crime involves aggravating factors. Aggravating factori may includes: possession of deadly weapon, violation of a court order or condition of probation/parole, victim under 16 years, or same victim as prior occasions” (traduz.: Lo stalking è un reato, secondo le leggi di tutti i cinquanta Stati….Meno di un terzo degli Stati membri classificano lo stalking come un crimine più grave..Più della metà degli Stati classificano lo stalking come crimine “di seconda fascia” od allorchè il reato coinvolge fattori aggravanti. Le aggravanti possono includere: possesso di armi; violazione di un ordine del tribunale o di una condizione di libertà vigilata o “sulla parola/condizionale”; vittima al di sotto dei sedici anni…).

Quanto agli altri Paesi: “In Spagna, o meglio nel diritto spagnolo, il reato di stalking è presente nel novero dei delitti già dal 1989. In Francia, con una legge del 2010, sono state stabilite pene severe non solo per chi usa violenza sul coniuge/compagno, ma anche per chi abusa verbalmente (nota: anche in tale paese vige una sorta di allontanamento dalla abitazione). In Austria la prima legge sulla violenza è datata 1996. In Germania esiste una specifica legge anti-stalking sin dal 2008. In Inghilterra le condotte persecutorie (stalking) sono un crimine dal 1997. Anche in Olanda è previsto tale reato. In Canada, la sezione 264 del codice penale, dedicata alle molestie criminali, fa diretto riferimento allo stalking. In Cina e Giappone è presente tale reato, così come in Australia (nel 1994 lo stato del Queensland è stato il primo a dotarsi di una legge anti-stalking”fonte panorama.it)

In conclusione si può affermare che anche la nostra legislazione si è dotata di una normativa ad hoc, con lo scopo precipuo di evitare che i comportamenti (definiti “persecutori”) possano degenerare in fatti ben più gravi.

Importante e fondamentale, però, è riuscire a porre dei paletti affinchè non si faccia un utilizzo “eccessivo” di tale reato (ad es. nelle diatribe condominiali avanzare querela penale, tosto chè la via giudiziaria naturale civile nonché, come visto, nelle cause di separazione come strumento di ”pressione”).

Al contempo, però, è doveroso controbilanciare, con particolare attenzione, la tutela della persona offesa attraverso l’utilizzo delle nuove misure introdotte (vedasi l’istituto dell’ammonimento; il braccialetto elettronico le misure pre-cautelari e cautelari introdotte).

Alessandro Continiello

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