Sport e profili fiscali: i calciatori dilettanti

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La tassazione dell’attività sportiva dilettantistica

Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico è disciplinato dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (c.d. legge Visco) successivamente modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 372) che prevede un regime agevolato.

A tal fine, va innanzitutto delimitato l’ambito di applicazione della normativa attraverso l’individuazione dei soggetti eroganti e dei soggetti che possono percepire compensi con il trattamento fiscale che si profila come agevolato (requisito soggettivo).

Soggetti eroganti il compenso devono essere:

  • CONI

  • Federazioni Sportive Nazionali

  • Enti di promozione sportiva

  • Qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche che sia da essi riconosciuto.

I compensi percepiti dagli sportivi dilettanti sono considerati dal Tuir quali redditi diversi e non quali redditi da lavoro.

Secondo l’art. 671 lett. m) del Tuir sono qualificati redditi diversi, tra gli altri: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche da parte di qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dal CONI (requisito oggettivo).

Per esercizio diretto di attività sportiva, si intende che i soggetti, che percepiscono i compensi, debbano partecipare direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica o svolgere prestazioni che siano funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione.”

Secondo l’art. 355 del d.l. 30/12/2008 n. 207 convertito con legge del 27 febbraio 2009, n. 14, c.d. mille proroghe, “…nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’art. 671 lett. m) del Tuir sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.”

A decorrere dall’01/01/2003 (art. 90 della legge finanziaria 289/2002) sono inoltre qualificati redditi diversi, anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Avv. Destratis Giulio

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