Sponsorizzazione e partenariato per lavori pubblici e interventi sui beni culturali
1 marzo 2019
La sponsorizzazione (articolo 19) e le forme speciali di partenariato (articolo 151) sono due aspetti di grande interesse nella realizzazione di opere pubbliche e di interventi sui beni culturali il cui utilizzo potrebbe consentire di costruire delle nuove, importanti, opportunità di attuazione di interventi, finanziati con risorse private e che potrebbero contribuire all’affermazione di questa nuova modalità di rapporto pubblico/privato nella gestione degli investimenti.
Come emerge con chiarezza, si tratta di un passaggio metodologico e culturale di grande apertura, nell’ambito degli investimenti di natura pubblica, in grado di generare delle nuove filiere economiche che andrebbero a rivitalizzare un settore, quello dell’edilizia, che ha subito in questi anni una contrazione produttiva e occupazionale tra le più gravi.
I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016)
L’articolo 19 disciplina i contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture che, per importi superiori ai 40.000 euro, possono essere affidati mediante finanziamenti privati attraverso una procedura che prevede la “… previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno 30 gg, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto”.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione).
Qualora lo sponsor intenda realizzare il progetto e i lavori a sua cura e spese (art. 19, comma 2, d.lgs. 50/2016) non trovano applicazione le norme regionali o nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ma è comunque necessario verificare il possesso dei requisiti dei progettisti e degli esecutori. In questo caso la stazione appaltante provvede ad impartire delle eventuali prescrizioni relative alla progettazione, esecuzione dei lavori, forniture e collaudo delle opere.
(… OMISSIS …)
SPONSORIZZAZIONE PER I BENI CULTURALI (ART. 151 DEL D.LGS. 50/2016)
La stessa procedura definita dall’articolo 19 del d.lgs. 50/2016, appena descritta, si applica anche ai contratti di sponsorizzazione relativi a lavori servizi e forniture nel settore dei beni culturali e ai contratti finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004).
L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce prescrizioni su progettazione e esecuzione delle opere e/o forniture, direzione dei lavori e collaudo.
INTERVENTI ATTUABILI CON LA SPONSORIZZAZIONE
Sulla base di quanto esposto è possibile effettuare una prima sintetica individuazione degli interventi attuabili con i contratti di sponsorizzazione:
a) sui beni ordinari (art. 19 del d.lgs. 50/2016)
– recupero urbano;
– sviluppo di aree;
– rifunzionalizzazione fabbricati dismessi;
– arredo urbano;
– recupero aree verdi;
– attività di manutenzione;
– gestione di beni e attività;
b) sui beni culturali (art. 151 del d.lgs. 50/2016)
– restauri beni storici;
– allestimenti, eventi afferenti all’ambito dei beni culturali;
– restauro beni mobili tutelati;
– sostegno istituti e luoghi della cultura;
– manutenzione e attività di conservazione dei beni culturali;
– gestione luoghi storici e musei.
(… OMISSIS …)
FILIERA OPERATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE
In termini di attività da eseguire, la stazione appaltante:
– decide di eseguire un’opera, servizio o fornitura;
– pubblica un avviso in cui fornisce informazione del contratto proposto o della proposta di sponsorizzazione già pervenuta;
– seleziona lo sponsor secondo le procedure già indicate;
– fornisce le necessarie prescrizioni congiuntamente all’ente proposto alla tutela del bene culturale oggetto del contratto;
– seleziona gli esecutori con procedure di evidenza pubblica oppure, se lo sponsor intende eseguire il contratto direttamente, fornisce le prescrizioni per la progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori.
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