Spid: identità digitale del cittadino

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L’avvento del World Wide Web con la portata dirompente di servizi smaterializzati, ha richiesto la necessità di presenze anch’esse smaterializzate per usufruirne e viverne a pieno le potenzialità. Se fino a qualche tempo fa i rapporti tra amministrazione e cittadino avvenivano in una prospettiva fisicamente orientata, oggi la dinamica di tali rapporti è cambiata.

Il Servizio Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID), nato con il “Decreto del Fare” del Governo Enrico Letta, rappresenta uno dei primi passi della digitalizzazione dell’amministrazione italiana nell’erogazione dei servizi digitali ai cittadini.

L’ambizioso progetto, che introduce il concetto di identità digitale nell’amministrazione pubblica, ha avuto inizio dall’Unità di missione per l’attuazione dell’Agenda Digitale di Francesco Caio, poi, decaduto Letta e decaduta la task force di Caio, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). A seguito dell’approvazione della Commissione Europea, il decreto è stato adottato il 24 ottobre 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dello stesso anno.

Spid, come funziona?

Lo SPID funziona attraverso il rilascio di “un’identità certificata del soggetto” da parte di un “gestore accreditato”, ossia un service provider opportunamente autorizzato dall’amministrazione statale a gestire ed erogare le identità digitali dei cittadini. I primi tre gestori accreditati, il 19 dicembre 2015, sono stati: InfoCert S.p.a., Poste Italiane S.p.a., Tim (attraverso la società Trust Technologies del gruppo Telecom Italia). A partire dal 15 settembre 2016 AdID ha accreditato Sielte S.p.a. e dal mese di giugno 2016 è stata prevista l’adesione di ben 14 amministrazioni: Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.

La procedura per il rilascio è molto semplice ed accessibile a chiunque. La richiesta, effettuata ad uno dei gestori accreditati viene verificata attraverso l’analisi dei dati del soggetto richiedente: carta di identità, numero di telefono ed indirizzo email, al termine della quale, con la consegna delle credenziali di accesso (nome utente e password) il soggetto ha a disposizione una identità digitale certificata che gli permetterà di poter interagire ed usufruire dei servizi che le pubbliche amministrazioni mettono a disposizioni nei propri portali internet.

Il cittadino non è obbligato a richiedere una identità digitale, ma la richiederà solo qualora voglia usufruire dei servizi digitalizzati della PA: L’A D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) evidenzia infatti: “Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica”; la facoltà di gestire in maniera semplice e veloce, con un’unica identità, tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni è stata avvertita anche in una prospettiva extranazionale, permettendo anche ai cittadini dei paesi membri che, per studio o lavoro si trovano in Italia, la possibilità di autenticarsi presso le amministrazioni italiani se dispongono di una equivalente identità digitale e chiave di accesso valida nel loro Paese di origine.

Modifiche al Cad, più servizi e tutele per il cittadino

Le recenti modifiche al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – Cad) evidenziano in maniera  sempre più chiara la trasformazione digitale del cittadino della moderne amministrazioni statali. Le modifiche approvate dal Consiglio dei ministri in via preliminare l’8 settembre 2017 e poi in via definitiva l’11 dicembre 2017, rafforzano i diritti digitali dei cittadini e individuano nuove chiavi di lettura del rapporto con la pubblica amministrazione attraverso il rafforzamento dell’accesso ai servizi da essa emessi per mezzo dello SPID, la predisposizione di un domicilio digitale, l’introduzione di nuove regole di tutele per il cives, con contestuali nuovi obblighi a carico dei gestori accreditati.

La facoltà di cancellare i dati del domicilio digitale, il divieto di utilizzo dello stesso senza il consenso del titolare e per scopi diversi da quelli del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, rappresentano la novità più importante in merito, permettendo di iniziare l’analisi di un vero e proprio diritto all’oblio anche nell’ambito del rapporto pubblica amministrazione-privato.

Le recente modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, sembrano anche recepire le tutele avanzate all’interno della Dichiarazione dei diritti in Internet1, prima “Carta Costituzionale dei diritti nella rete” che attribuiscono (sebbene ancora in forma embrionale e prive di fondamento giuridico vincolante) diritti e doveri chiari in materia.

L’abbattimento della dimensione corporea e territoriale rappresentano, in ultima analisi, le novità salienti dello SPID ed aprono la strada a nuove dinamiche nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato.

1 Per un approfondimento in materia si rimanda al testo integrale sul sito della Camera dei Deputati: http:// www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/ dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf.

 

Dott. Gammicchia Gaspare Alberto

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