Spese personali e limiti dei poteri assembleari: delibera nulla per autodichia

È nulla la delibera che inserisce spese personali nel bilancio. L’assemblea non può imporre addebiti privati.

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riferimenti normativi: art. 1123 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza n. 18138 del 24/09/2019

Tribunale di Padova – sentenza n. 1701 del 22-12-2025

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Indice

1. Addebito “privato” nel consuntivo: il caso e l’impugnazione


La vicenda nasceva quando due condomini, proprietari di un appartamento al terzo piano di un complesso edilizio, decidevano di impugnare una delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo (2023). Solo dopo l’assemblea, infatti, scoprivano che nel bilancio era stata inserita a loro carico una spesa personale di 9.282,90 €, derivante da una fattura di diversi anni prima (2018) relativa a lavori eseguiti nel loro appartamento.
Gli attori sostenevano di non essere mai stati informati di tale addebito e di averlo appreso soltanto in sede di mediazione, quando era stata mostrata la fattura contestata.
A loro avviso, la delibera era nulla perché l’assemblea non poteva approvare, né inserire nel bilancio condominiale, spese private relative a lavori eseguiti in un appartamento. Inoltre, notavano che la fattura risaliva al 2018 e, secondo gli attori, il relativo credito era ormai prescritto. Gli attori contestavano anche la regolarità del verbale assembleare, sostenendo che non era stato redatto durante la riunione, ma quindici giorni dopo, e quindi non rappresentava fedelmente quanto accaduto in assemblea. A quanto sopra aggiungevano che la fattura in questione risultava già parzialmente pagata dal precedente amministratore, che aveva commissionato i lavori a un’impresa terza senza poi richiedere il saldo negli anni successivi. Secondo gli attori, il condominio stava tentando di far ricadere su di loro un debito non loro, relativo a lavori privati e ormai prescritti, utilizzando impropriamente lo strumento della delibera assembleare. Per questo chiedevano al Tribunale di dichiarare la delibera nulla o comunque illegittima, e di annullare l’addebito inserito nel bilancio. Il condominio sosteneva che la fattura del 2018 comprendeva sia lavori sulla colonna condominiale sia il rifacimento del bagno privato degli attori: l’assicurazione aveva rimborsato solo la parte condominiale, mentre il condominio aveva anticipato l’intero importo, diventando così creditore dei proprietari per i lavori privati. Secondo il convenuto la somma addebitata nel bilancio 2023 corrispondeva al costo dei lavori privati e, proprio perché riguardava l’appartamento degli attori, doveva essere da loro rimborsata. Il condominio escludeva inoltre qualsiasi irregolarità del verbale assembleare. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

2. Il nodo giuridico: l’assemblea può imputare spese personali?


È legittimo inserire nel bilancio condominiale una spesa sostenuta dal condominio ma riferita a esigenze esclusivamente personali di un singolo condomino, qualificandola come spesa personale?

3. La decisione del Tribunale: nullità per difetto di attribuzioni


Il Tribunale ha accolto le ragioni degli attori, ritenendo nulla la delibera impugnata. Il giudice ha osservato che l’assemblea aveva approvato un bilancio contenente spese personali, imputabili esclusivamente a un singolo condomino: una scelta che contrasta con la legge e incide direttamente sui diritti individuali dei partecipanti al condominio.
Il Tribunale ha aggiunto che un eventuale accordo privato relativo a spese di natura personale, come quello prospettato nel caso di specie, non può in alcun modo rilevare ai fini della redazione del bilancio condominiale. L’inserimento di spese individuali nel rendiconto, infatti, è ammissibile solo se sorretto da un titolo giuridico valido, quale una sentenza, un decreto ingiuntivo o altro provvedimento idoneo a fondare l’obbligazione. In assenza di tali presupposti, la delibera che approva un bilancio contenente addebiti personali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni.

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4. Autodichia condominiale e tutela del singolo: limiti e rimedi


È importante sottolineare che esula dalle attribuzioni dell’assemblea il potere di imputare, con l’efficacia vincolante propria della delibera assembleare, al singolo condomino una determinata spesa individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell’ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l’assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Trib. Milano 23 settembre 2019 n. 8435).
In quest’ottica è stato affermato che quando un’assemblea condominiale imputa una spesa ad un singolo condomino al di fuori delle ipotesi indicate, agisce attraverso una forma cd. di “autodichia condominiale”, cioè stabilisce una responsabilità ed applica la sanzione (la spesa prevista), travalicando i poteri di un’assemblea condominiale e invadendo la sfera dei diritti patrimoniali individuali (Cass. civ., Sez. Un., 14/04/2021, n. 9839; Cass. civ., sez. II, 21/09/2017, n. 21965; Trib. Monza 3 aprile 2023, n. 799). Resta fermo che una decisione assembleare di tal genere può ritenersi valida solo quando vi sia il consenso unanime di tutti i condomini, incluso il soggetto cui la spesa viene imputata, oppure quando la relativa disciplina sia contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, idoneo a incidere sui diritti individuali. Se il singolo però non riconosce la spesa o comunque non corrisponde il dovuto, il condominio deve agire in via ordinaria e non può ricorrere al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo neppure se ha incluso la spesa nel rendiconto: tale inclusione è inefficace e giuridicamente errata atteso che la spesa non riguarda cose comuni.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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