Il giudice d’appello è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena se i “benefici di legge” sono stati solo genericamente richiesti? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena se i “benefici di legge” sono stati solo genericamente richiesti
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
La Corte di Appello di Genova, giudicando in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto dalla Sezione terza della Corte di Cassazione, limitatamente all’aumento di pena per l’affermata recidiva, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Genova, operava l’aumento ex art. 99 comma 2 cod. pen. di euro 100,00 e rideterminava la pena inflitta all’imputato, con riferimento reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 5 DPR309/90, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso straordinario per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice nel giudizio di appello non è tenuto a concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i “benefici di legge“, omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013).
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3. Conclusioni: il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena se i “benefici di legge” sono stati solo genericamente richiesti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il giudice d’appello è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena qualora i “benefici di legge” sono stati solo genericamente richiesti.
Si fornisce difatti in questa pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, se i “benefici di legge” sono stati richiesti in modo generico e senza indicare elementi di fatto a sostegno.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si chieda il riconoscimento di siffatto beneficio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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