Soggettività giuridica: l’annosa questione

Redazione 20/01/20
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Il nostro ordinamento riconosce soggettività giuridica sia alle persone fisiche che agli enti.

Le persone fisiche sono riconosciute dalle norme civili e dalla Costituzione. Il problema, al contrario, sussiste con la persona giuridica. La questione ha origini lontane, nasce nell’800 dai pratici e giuristi.

Le varie teorie

La teoria finzionalistica di Savigny (c.d. fictio) secondo cui gli enti sono creati fittiziamente dall’ordinamento, stabilisce che gli enti non esistono in natura e si muovono nel mondo di diritto con dei soggetti privati che li rappresentano.

La teoria del Savigny viene superata con l’entrata in vigore dello Stato di diritto e si abbandona con lo Stato assoluto, dove il monarca incarna lo Stato e pertanto non c’è quindi il problema di definirlo. Viceversa, con lo Stato liberale, lo Stato è un ente di diritto pubblico si sposa quella naturalistica, quindi gli enti si trovano in rerum natura.

Nella teoria della rappresentanza, il funzionario esprime la volontà dello Stato; questo soggetto viene inteso come un mero rappresentante. Questo modello nasce dall’istituto civilistico della rappresentanza.

Al contrario, secondo la teoria della immedesimazione organica non è un alterum, ma è egli stesso parte del corpo. Quindi il funzionario sarebbe esso stesso parte del corpo per immedesimazione organica. Lo Stato, pertanto, risponde degli atti compiuti dal funzionario, ex art 2043 c.c.; se invece dovessimo sposare la teoria finzionalistica la responsabilità sarebbe indiretta ex art. 2049 c.c.

Evoluzione storica delle associazioni, fondazioni e no profit

Con lo Statuto Albertino, troviamo una differenza tra Stato liberale e lo Stato costituzionale sociale. Per lo Stato liberale lo Stato di diritto è unicamente la persona fisica, l’individuo, essendoci un astio nei confronti delle figure intermedie.

Solo con la Costituzione del ‘48 si sviluppa la tematica dell’associazionismo. Esistono soggetti con finalità di lucro e non, ma questa distinzione viene superata con l’avvento del d.lgs. 155/2006 per cui il modello sociale risulta un’ ibridazione del I e V libro.

Per l’ art 2 Cost l’attenzione del giurista è la “libertà dell’associazione”( si contrasta l’art. 416 c.p. e l’art. 18 Cost relativamente alle associazioni segrete o sovversive). Le associazioni sono libere e possono avere personalità giuridica o non. Diverso discorso deve essere fatto per la “libertà nell’associazione”, per cui i diritti devono essere riconosciuti nell’associazioni (es. colui che appartiene a un’associazione è legittimato a far valere i diritti in giudizio).

Secondo altri orientamenti, invece, le associazioni e le società nascerebbero dall’autonomia negoziale ex 1322 c.c. con un sistema a porte aperte, cioè a tutti coloro che vogliono partecipare alla causa; divieto di discriminazione. Viceversa, le società sono a porte chiuse, perché agiscono a vantaggio dei soci.

Lo stesso art. 1322 c.c. pone dei limiti come l’ordine pubblico, buon costume e norme imperative, ad es. non si possono creare associazione fasciste.

Si approfondisca con:” La persona fisica e la persona giuridica”

Il regime di autonomia patrimoniale

  • Autonomia patrimoniale è piena quando i creditori non possono aggredire il patrimonio personale del socio, motivo per cui si costituiscono le società per capitali. Questo è il vantaggio delle società. Il legislatore per generare ricchezza ha riconosciuto questo vantaggio.
  • Autonomia patrimoniale è vuota, quando il socio risponde con il proprio patrimonio.
  • Autonomia patrimoniale semi-piena delle associazioni non riconosciute

I patrimoni possono essere separati: fondi pensionistici, fondi patrimoniali, trust, società con patrimonio separato per un’operazione.

Prima risponde il fondo, poi i rappresentanti del fondo, poi la società autonomia patrimoniale semi-piena.

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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