Società tra avvocati: il CNF sollecita il Governo all’esercizio della delega

Redazione 25/07/13
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Anna Costagliola

La L. 247/2012, all’art. 5, affida all’Esecutivo il compito di emanare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria, delega da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta a febbraio 2013. In prossimità della scadenza del termine indicato (2 agosto), il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha sollecitato il Governo ad apprestare la nuova disciplina, che prevede la possibilità di avvalersi di tutti i tipi societari.

L’intervento della normativa sulla società tra avvocati è destinato ad ampliare il quadro delle possibilità offerte ai professionisti, i quali, oltre che individualmente, potranno esercitare la professione forense non solo in forma associativa (art. 4 L. 247/2012), ma anche in forma societaria (art. 5). Pur essendo prevista l’adozione di uno qualsiasi dei tipi sociali consentiti dalla legge, è preservata la specificità della professione e contemporaneamente si qualifica la relativa attività non come esercizio di impresa. E’ per tali motivi che l’Avvocatura spinge per non far spirare invano il termine della delega.

Il decreto legislativo di cui si attende l’imminente emanazione dovrà rispettare alcuni principi e criteri direttivi elencati nella legge delega. Tra questi vanno evidenziati, soprattutto:

a) la possibilità per l’avvocato di poter far parte di una sola società tra avvocati;

b) l’impedimento a che possano essere amministratori ed ancor prima soci delle costituende società persone che non siano contemporaneamente iscritte all’albo degli avvocati; aspetto, questo, che differenzia la società tra avvocati dall’associazione tra avvocati prevista dall’art. 4 della stessa legge di riforma dell’ordinamento forense, che può anche essere interdisciplinare, cioè formata da soci che esercitano una professione diversa da quella di avvocato.

Ulteriore aspetto che dovrà essere precisato è la necessità che la società abbia per oggetto sociale esclusivo le attività indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 2 della L. 247/ 2012, e cioè l’attività forense pura e semplice. Come anticipato, poi, dovrà essere specificato, e su questo punto la legge delega è molto chiara, che l’esercizio della professione forense in forma societaria non è mai attività di impresa ed i relativi redditi costituiscono in tutto e per tutto reddito da lavoro autonomo.
Da ciò consegue che la società tra avvocati non potrà essere soggetta a fallimento o procedure concorsuali (art. 5, co, 2, lett. m) mentre potrebbe essere opportuno prevedere l’applicabilità della procedura cd. di sovraindebitamento.

La definizione del reddito prodotto dalla società come reddito da lavoro autonomo è aspetto di particolare interesse, in quanto consente una combinazione tra modulo di esercizio professionale tipico dell’impresa con i vantaggi dell’attività svolta individualmente; ad esempio, rimarrà fermo il criterio di cassa in luogo di quello, proprio delle società, di competenza, per cui nel caso di società tra avvocati il reddito si considererà prodotto solo quando il pagamento sarà effettivamente intervenuto.
Il compito che attende il legislatore è in particolare quello di rendere profittevole la scelta di una società tra avvocati soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario, con norme che ne favoriscano la diffusione, e la tutela della posizione soprattutto dei giovani. In questa direzione l’Avvocatura auspica che siano mantenuti anche in capo al socio di una società tra avvocati i vantaggi attualmente previsti per il singolo in termini, ad esempio, di imposta sostitutiva, quando ne ricorrano le condizioni e a seconda del tipo societario prescelto.

Sotto il profilo della responsabilità molto è già detto nella stessa L. 247/2012, che prevede che le società siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo e che rispettino il codice deontologico. Il decreto legislativo potrà disciplinare il rapporto tra sanzioni disciplinari e cause di esclusione dalla società; dovrà prevedere, come specifica la legge, che alla responsabilità della società si aggiunga quella del socio che ha eseguito la prestazione, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale e che l’incarico sia svolto solo da socio professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta.

E’ dunque per tutti gli indicati motivi che appare opportuno che la delega sia esercitata in tempo, in quanto consente di realizzare una combinazione tra i vantaggi dell’esercizio in forma societaria ed il mantenimento delle caratteristiche tipiche dell’esercizio della professione forense secondo il modulo individuale, non ultimo in termini di imposizione fiscale.

 

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