Sinistri verificatisi prima della legge sull’omicidio stradale: la competenza resta al Giudice di Pace

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Il legislatore, con la legge 41/2016, ha introdotto il reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) con un livello di inasprimento delle pene tale da spostare la competenza dal Giudice di pace al Tribunale.

A tal riguardo v’è da precisare però che, come sancito dalla prima sezione penale della Cassazione (sentenza 48249/2017), la competenza sui reati di lesioni personali gravi e gravissime per incidenti stradali accaduti prima della legge sull’omicidio stradale spetta al Giudice di Pace. Ciò vale anche quando l’azione penale sia iniziata dopo il cambio di normativa.

La vicenda analizzata riguarda un incidente verificatosi nel marzo 2014, due anni prima dell’entrata in vigore della legge: all’epoca dei fatti, il reato era quello di lesioni personali aggravate dalla violazione del codice della strada (art. 590 c.p.), di competenza del Giudice di Pace. Nel caso di specie, il decreto di citazione diretta in giudizio dell’imputata era datato giugno 2016, posteriore alla legge 41/2016.

Il Tribunale, presso il quale era iniziato il procedimento, si era dichiarato subito incompetente sostenendo che le modifiche introdotte dalla legge 41/2016 hanno natura “essenzialmente sostanziale” ed il fatto che sia consentita la citazione diretta indica la possibilità di ricorrere a tale rito ma non fissa in alcun modo la competenza del Tribunale.

Il Giudice di Pace, indicando come esempio le modifiche introdotte dal Dl 151/2003 sulla competenza per guida in stato di ebbrezza, sosteneva che la fattispecie sostanziale era già prevista dal Codice Penale, per cui la legge 41 interveniva solo sul piano processuale, definendo la competenza in capo al Tribunale.

La Suprema Corte, accogliendo la tesi del Tribunale, statuisce che la competenza spetta al Giudice di Pace e lo fa richiamandosi ad una vicenda analoga: nel 1992, a seguito dell’inasprimento delle pene sull’usura, la stessa Corte decise (sent. 794/1997, 60741994, 1878/1993), sulla base del principio di irretroattività di “norme sostanziali meno favorevoli all’imputato” (art. 2 c.p.), che le pene per fatti precedenti restavano quelle originarie, non scattando la competenza del Tribunale.

Allo stesso modo, anche il nuovo art. 590-bis c.p., ha carattere sostanziale, non solo perché prevede pene più alte ma anche perché la legge che lo ha introdotto non ha modificato l’art. 4 del D.lgs. 274/2000 che regola la competenza.

Pertanto, la tesi del Giudice di Pace, risulta interamente infondata poiché si basa sul richiamo al Dl 151/2003 che ha modificato espressamente la competenza. Al contrario, nel caso dell’art. 590-bis c.p., il passaggio di competenze è conseguenziale al solo inasprimento della pena.

Avv. Pezzuto Vincenzo Massimo

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