Silenzio della P.A. a seguito di istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001

sentenza 22/04/10
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L’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma che risultano conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (cd. “doppia conformità”).

Il silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza avanzata ai sensi dell’art. 36 cit. ha valore provvedimentale di reiezione della domanda del privato e ciò sia alla luce del tenore letterale della menzionata disposizione, sia sotto il profilo logico.

La ratio ispiratrice della disposizione in esame consiste, invero, nella pronta difesa del corretto assetto del territorio con la rimozione, senza indebite dilazioni, degli abusi edilizi, con ragionevole trasferimento dell’onere di tempestiva attivazione (mediante domanda di accertamento di conformità e successiva impugnazione del diniego tacito eventualmente formatosi sulla domanda) sul privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica.

N. 01981/2010 REG.SEN.

N. 01224/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2010, proposto da:
RA.ME. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. *******************, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Chiatamone, 6 (presso lo studio legale dell’avv. *******);

contro

Comune di Capodrise, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

per l’accertamento

– dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Capodrise sull’istanza della ricorrente presentata il 9 dicembre 2009 tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Capodrise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Parte ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Capodrise sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria avanzata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativamente ad un fabbricato sito in via N. Sauro, angolo via San Donato (realizzato, in seguito alla demolizione di un preesistente manufatto, in virtù del permesso di costruire n. 81 del 2007) al quale sono state apportate modifiche rispetto al progetto assentito, consistenti nella roto – traslazione della sagoma rispetto all’ubicazione originaria, ferme restando le altre caratteriche qualitative e quantitative indicate nel progetto originario (superficie coperta, perimetro, volumetria, distanze dai confini).

In relazione alle descritte modifiche (che, secondo la prospettazione attorea, sono conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche), la società ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in data 9 dicembre 2009 sulla quale il Comune non si è pronunciato nei successivi sessanta giorni.

Parte ricorrente lamenta l’inerzia dell’amministrazione e deduce in sintesi la violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere e carenza di motivazione: il comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione in ordine alla domanda di sanatoria non fa venir meno il legittimo interesse dell’istante ad ottenere una pronuncia espressa che contenga l’enunciazione esplicita delle ragioni del mancato accoglimento della domanda.

Resiste in giudizio il Comune di Capodrise che replica al gravame e ne chiede la reiezione.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente deduce l’illegittimità del comportamento omissivo del Comune di Capodrise (CE) sotto il duplice profilo dell’inadempimento all’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e perché, conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe esplicitato i motivi sottesi alla reiezione della medesima, qualora desunta in via tacita dal decorso del termine di legge, in violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

3. E’ noto che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 (e già disciplinato dall’art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47) è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma che risultano conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (cd. “doppia conformità”).

Il principale problema interpretativo posto dalla disposizione in esame è costituito dalla configurazione della natura giuridica del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, discutendosi se si tratti di mero silenzio-inadempimento (o silenzio rifiuto), cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, ovvero di silenzio provvedimentale (avente contenuto tipizzato, cd. silenzio-rigetto).

4. Per giurisprudenza costante di questo Tribunale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 11 giugno 2009 n. 3216, Sez. II, 7 novembre 2008 n. 19373; Sez. VI, 16 settembre 2008 n. 10221 e 30 aprile 2008 n. 3067) e del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 giugno 2008 n. 3373; Sez. IV, 3 aprile 2006 n. 1710), il silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza avanzata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 ha valore provvedimentale di reiezione della domanda del privato.

4.1. Depone infatti in tal senso il tenore letterale della menzionata disposizione (“Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”).

4.2. Anche sotto il profilo logico, si rileva che la ratio ispiratrice della citata disposizione consiste nella pronta difesa del corretto assetto del territorio con la rimozione, senza indebite dilazioni, degli abusi edilizi, con ragionevole trasferimento dell’onere di tempestiva attivazione (mediante domanda di accertamento di conformità e successiva impugnazione del diniego tacito eventualmente formatosi sulla domanda) sul privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 30 aprile 2008 n. 3067; 30 giugno 2003, n. 7952).

5. Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera l’amministrazione dall’obbligo di fornire una risposta esplicita sull’istanza e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, con l’ulteriore precisazione che, in quanto privo di motivazione, esso non è impugnabile per violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

6. In conclusione, è innegabile che ricorra nella specie, in applicazione di tutti i canoni ermeneutici, un’ipotesi di silenzio significativo, con l’attribuzione, per legge, al comportamento omissivo dell’amministrazione di un preciso significato: la reiezione della richiesta di conformità avanzata dal privato.

Per converso, l’obbligo di “adeguata motivazione” non può che riguardare, nella formulazione della norma, l’ipotesi in cui l’amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità. Depone in tale senso la formulazione letterale del terzo comma dell’art. 36 secondo cui “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”

L’imposizione di siffatto obbligo, in tale caso, appare altresì coerente con la ragione dell’istituto: trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio, l’amministrazione non può sottrarsi, nell’interesse dell’intera collettività e degli eventuali proprietari confinanti, all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata “sine titulo”.

7. Per i motivi esposti, il ricorso deve pertanto essere respinto.

8. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 1224 del 2010, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese ed onorari di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente

**************, Primo Referendario

****************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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